Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 7 maggio 2009.

Priimta 2009-05-07 · ECLI:EU:C:2009:293 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-553/07
Teismas
Court of Justice
Data
2009-05-07
ECLI
ECLI:EU:C:2009:293
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasA. RosasTeisėjasA. ÓcaoimhTeisėjasJ. KlučkaTeisėjasU. LõhmusTeisėjas · pranešėjasP. LindhTeisėjasPrincipal AdministratorGeneralinis advokatasD. Ruiz-Jarabo ColomerKanclerisM. Ferreira
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

7 maggio 2009 (*1)

«Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali — Direttiva 95/46/CE — Tutela della vita privata — Cancellazione dei dati — Diritto di accesso ai dati ed alle informazioni sui destinatari dei dati — Termine per l’esercizio del diritto di accesso»

Nel procedimento C-553/07,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Raad van State (Paesi Bassi) con decisione 5 dicembre 2007, pervenuta in cancelleria il , nella causa

College van burgemeester en wethouders van Rotterdam

contro

M. E. E. Rijkeboer,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. A. Ó Caoimh, J. Klučka, U. Lõhmus e dalla sig.ra P. Lindh (relatore), giudici,

avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer

cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 20 novembre 2008,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 22 dicembre 2008,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

La normativa comunitaria

«(2)

considerando che i sistemi di trattamento dei dati sono al servizio dell’uomo; che essi, indipendentemente dalla nazionalità o dalla residenza delle persone fisiche, debbono rispettare le libertà e i diritti fondamentali delle stesse, in particolare la vita privata, e debbono contribuire al progresso economico e sociale, allo sviluppo degli scambi nonché al benessere degli individui;

(…)

«1. Gli Stati membri garantiscono, conformemente alle disposizioni della presente direttiva, la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche e particolarmente del diritto alla vita privata, con riguardo al trattamento dei dati personali.
«qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’impiego, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, nonché il congelamento, la cancellazione o la distruzione».
«Gli Stati membri garantiscono a qualsiasi persona interessata il diritto di ottenere dal responsabile del trattamento:

La normativa nazionale

Causa principale e questione pregiudiziale

«Se la limitazione, prevista dalla legge, della comunicazione dei dati all’anno precedente la relativa richiesta sia compatibile con l’art. 12, (…) lett. a), della [direttiva], eventualmente interpretato in combinato disposto con l’art. 6, n. 1, lett. e), della citata direttiva e con il principio di proporzionalità».

Sulla questione pregiudiziale

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

L’art. 12, lett. a), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 24 ottobre 1995, 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, impone agli Stati membri di prevedere il diritto di accesso alle informazioni sui destinatari o sulle categorie di destinatari dei dati nonché sul contenuto delle informazioni comunicate non solo per il presente, ma anche per il passato. Spetta agli Stati membri fissare il termine per la conservazione di tali informazioni nonché il corrispondente accesso alle stesse che costituiscano un giusto equilibrio tra, da una parte, l’interesse della persona di cui trattasi a tutelare la propria vita privata, in particolare tramite i mezzi di intervento e le possibilità di agire in giudizio previste dalla direttiva 95/46, e, dall’altra, l’onere che l’obbligo di conservare tali informazioni comporta per il responsabile del trattamento.

Una normativa che limiti la conservazione delle informazioni sui destinatari o sulle categorie di destinatari dei dati e sul contenuto dei dati trasmessi ad un periodo di un anno e che limiti in misura corrispondente l’accesso a tali informazioni, benché i dati di base vengano conservati molto più a lungo, non può costituire un giusto equilibrio tra l’interesse e l’obbligo in questione, salvo che si dimostri che conservare tali informazioni più a lungo comporterebbe un onere eccessivo per il responsabile del trattamento. Spetta tuttavia al giudice nazionale effettuare le necessarie verifiche.

Firme

(*1) Lingua processuale: l'olandese.

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