Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 3 settembre 2009.

Priimta 2009-09-03 · ECLI:EU:C:2009:502 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-489/07
Teismas
Court of Justice
Data
2009-09-03
ECLI
ECLI:EU:C:2009:502
Originalas
EUR-Lex ↗
Pirmininkas · pranešėjasP. JannTeisėjasM. IlešičTeisėjasA. TizzanoTeisėjasE. LevitsTeisėjasJ.-J. KaselGeneralinis advokatasV. TrstenjakKanclerisK. Sztranc-Sławiczek
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

3 settembre 2009 (*1)

«Direttiva 97/7/CE — Tutela dei consumatori — Contratti a distanza — Esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore — Indennità per l’uso da corrispondere al venditore»

Nel procedimento C-489/07,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dall’Amtsgericht Lahr (Germania), con decisione 26 ottobre 2007, pervenuta in cancelleria il 5 novembre 2007, nella causa

Pia Messner

contro

Firma Stefan Krüger,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. P. Jann (relatore), presidente di sezione, dai sigg. M. Ilešič, A. Tizzano, E. Levits e J.-J. Kasel, giudici,

avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak

cancelliere: sig.ra K. Sztranc-Sławiczek, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’11 dicembre 2008,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 18 febbraio 2009,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

La normativa comunitaria

«considerando che il consumatore non ha in concreto la possibilità di visionare il bene o di prendere conoscenza della natura del servizio prima della conclusione del contratto; che si dovrebbe prevedere un diritto di recesso, a meno che la presente direttiva non disponga diversamente; che è necessario limitare ai costi diretti di spedizione dei beni al mittente gli oneri — qualora ve ne siano — derivanti al consumatore dall’esercizio del diritto di recesso, che altrimenti resterà formale; che questo diritto di recesso lascia impregiudicati i diritti del consumatore previsti dalla legislazione nazionale, con particolare riferimento alla ricezione di beni deteriorati o servizi alterati o di servizi e beni non corrispondenti alla descrizione contenuta nell’offerta di tali prodotti o servizi; che spetta agli Stati membri determinare le altre condizioni e modalità relative all’esercizio del diritto di recesso».

«Diritto di recesso

(…)

«Clausola minima

Gli Stati membri possono adottare o mantenere, nel settore disciplinato dalla presente direttiva, disposizioni più severe compatibili con il trattato, per garantire al consumatore un livello di protezione più elevato. (…)».

La normativa nazionale

«(1) Nei contratti a distanza spetta al consumatore un diritto di recesso ai sensi dell’art. 355. In caso di contratti di fornitura di merci, in luogo del diritto di recesso può essere riconosciuto al consumatore il diritto di restituzione ai sensi dell’art. 356.

(2) In deroga all’art. 355, n. 2, primo periodo, il termine per il recesso non inizia a decorrere prima dell’adempimento dei doveri di informazione di cui all’art. 312c, n. 2, e, in caso di fornitura di merci, non prima del giorno del loro ricevimento da parte del destinatario, in caso di somministrazione periodica di merci dello stesso tipo non prima del giorno del ricevimento della prima fornitura, e, in caso di prestazioni di servizi, non prima del giorno della conclusione del contratto».

«(1) Nel caso in cui la legge attribuisca al consumatore un diritto di recesso ai sensi della presente disposizione, quest’ultimo non è più vincolato alla propria dichiarazione di volontà diretta alla conclusione del contratto qualora abbia esercitato il proprio diritto di recesso entro il termine. Il recesso non necessita una motivazione e deve essere dichiarato nei confronti dell’imprenditore per iscritto o mediante spedizione della cosa al mittente entro due settimane; ai fini del rispetto del termine si tiene conto del giorno dell’invio.

(2) Il termine inizia a decorre dal momento in cui al consumatore siano state fornite per iscritto chiare informazioni in ordine al suo diritto di recesso, le quali, conformemente a quanto esige il mezzo di comunicazione impiegato, gli rendano comprensibili i suoi diritti, indichino, inoltre, il nome e il recapito di colui nei cui confronti il recesso deve essere dichiarato, e riportino il dies a quo di decorrenza del termine e la disposizione di cui al n. 1, secondo periodo. Qualora tali informazioni siano comunicate successivamente alla conclusione del contratto, il relativo termine, in deroga al n. 1, secondo periodo, è di un mese. Nel caso in cui il contratto debba essere concluso per iscritto, il termine non inizia a decorrere prima che sia stata messa a disposizione del consumatore anche una copia scritta del contratto, la proposta scritta del consumatore o una copia di tale documentazione o della proposta. Se l’inizio del termine è controverso, l’onere della prova ricade sull’imprenditore.

(3) Il diritto di recesso si estingue al più tardi decorsi sei mesi dalla conclusione del contratto. In caso di fornitura di merci, il termine non inizia a decorrere prima del giorno del ricevimento delle stesse da parte del destinatario. In deroga al primo periodo, il diritto di recesso non si estingue qualora il consumatore non sia stato correttamente informato in ordine al suo diritto di recesso, nonché, ove si tratti di contratti a distanza aventi ad oggetto la prestazione di servizi finanziari, qualora l’imprenditore non abbia correttamente adempiuto i propri doveri di informazione di cui all’art. 312 c, n. 2, punto 1».

«(1) Se non diversamente stabilito, al diritto di recesso e di restituzione si applicano le norme sul diritto legale di recesso in quanto compatibili. L’art. 286, n. 3, si applica in quanto compatibile all’obbligo di rimborso dei pagamenti ivi previsti; il termine ivi stabilito decorre dalla dichiarazione del consumatore di recesso o di restituzione, e segnatamente, per quanto riguarda l’obbligo di rimborso del consumatore, dall’invio di tale dichiarazione, mentre per quanto riguarda l’obbligo di rimborso dell’imprenditore, dalla sua ricezione.

(3) In deroga all’art. 346, n. 2, primo periodo, punto 3, il consumatore è tenuto a corrispondere un’indennità per il deterioramento della cosa derivante da un uso della stessa conforme alla sua destinazione, purché sia stato informato per iscritto, al più tardi al momento della conclusione del contratto, di tale conseguenza e della possibilità di evitarla. L’indennità non è dovuta se il deterioramento è esclusivamente riconducibile all’esame della cosa. L’art. 346, n. 3, primo periodo, punto 3, non si applica qualora il consumatore sia stato correttamente informato del suo diritto di recesso o ne abbia avuto altrimenti conoscenza.

(4) Non sussistono ulteriori diritti».

«(1) Qualora una delle parti si sia riservata contrattualmente un diritto di recesso, o tale diritto le spetti in forza di una norma di legge, l’esercizio del recesso implica la riconsegna delle prestazioni ricevute e la restituzione degli utili ottenuti.

(2) In luogo della riconsegna o della restituzione, il debitore è tenuto a corrispondere un rimborso di valore equivalente:

Nel caso in cui il contratto preveda una controprestazione, essa dev’essere posta alla base del calcolo del rimborso del valore; se deve essere corrisposto il rimborso del valore per i vantaggi derivanti dall’utilizzazione di un mutuo, è ammessa la prova diretta a dimostrare che il valore di tali vantaggi era inferiore.

(3) L’obbligo di rimborso del valore si estingue:

L’arricchimento residuo dev’essere reso».

Causa principale e questione pregiudiziale

«Se l’art. 6, n. 2, in combinato disposto con il suo n. 1, secondo periodo, della [direttiva 97/7] debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale la quale preveda che, in caso di recesso del consumatore esercitato entro i termini, il venditore possa esigere un’indennità per l’uso del bene di consumo fornito».

Sulla questione pregiudiziale

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

L’art. 6, nn. 1, secondo periodo, e 2, della direttiva (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 20 maggio 1997, 97/7/CE, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza, dev’essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale la quale preveda in modo generico che il venditore possa chiedere al consumatore un’indennità per l’uso di un bene acquistato tramite un contratto a distanza nel caso in cui quest’ultimo abbia esercitato il suo diritto di recesso entro i termini.

Tuttavia, questo stesso articolo non osta a che venga imposto al consumatore il pagamento di un’indennità per l’uso di tale bene nel caso in cui egli abbia fatto uso del detto bene in un modo incompatibile con i principi del diritto civile, quali la buona fede o l’arricchimento senza giusta causa, a condizione che non venga pregiudicato il fine della detta direttiva e, in particolare, l’efficacia e l’effettività del diritto di recesso, cosa che spetta al giudice nazionale determinare.

Firme

(*1) Lingua processuale: il tedesco.

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