Sentenza della Corte (grande sezione) del 17 febbraio 2009.

Priimta 2009-02-17 · ECLI:EU:C:2009:94 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-465/07
Teismas
Court of Justice
Data
2009-02-17
ECLI
ECLI:EU:C:2009:94
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasV. SkourisTeisėjasP. JannTeisėjasC.W.A. TimmermansTeisėjasA. RosasTeisėjasK. LenaertsTeisėjasM. IlešičTeisėjasG. ArestisTeisėjasA. Borg BarthetTeisėjasJ. MalenovskýTeisėjasU. LõhmusTeisėjas · pranešėjasL. Bay LarsenTeisėjasPrincipal AdministratorGeneralinis advokatasM. Poiares MaduroKanclerisM. Ferreira
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

17 febbraio 2009 (*1)

«Direttiva 2004/83/CE — Norme minime sulle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria — Persona ammissibile alla protezione sussidiaria — Art. 2, lett. e) — Rischio effettivo di subire gravi danni — Art. 15, lett. c) — Minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante da una violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato — Prova»

Nel procedimento C-465/07,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi degli artt. 68 CE e 234 CE, dal Raad van State (Paesi Bassi) con decisione 12 ottobre 2007, pervenuta in cancelleria il 17 ottobre 2007, nella causa

Meki Elgafaji,

Noor Elgafaji,

contro

Staatssecretaris van Justitie,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts e M. Ilešič, presidenti di Sezione, dai sigg. G. Arestis, A. Borg Barthet, J. Malenovský, U. Lõhmus e L. Bay Larsen (relatore), giudici,

avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro

cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza dell'8 luglio 2008,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 9 settembre 2008,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

«Nessuno può essere sottoposto alla tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti».

La normativa comunitaria

«Una politica comune nel settore dell'asilo, che preveda un regime europeo comune in materia di asilo, costituisce uno degli elementi fondamentali dell'obiettivo dell'Unione europea relativo all'istituzione progressiva di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia aperto a quanti, spinti dalle circostanze, cercano legittimamente protezione nella Comunità».
«Lo scopo principale della presente direttiva è quello, da una parte, di assicurare che gli Stati membri applichino criteri comuni per identificare le persone che hanno effettivamente bisogno di protezione internazionale e, dall'altra, di assicurare che un livello minimo di prestazioni sia disponibile per tali persone in tutti gli Stati membri».
«La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea [proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 ( GU C 364, pag. 1 )]. Essa mira in particolare ad assicurare il pieno rispetto della dignità umana, il diritto di asilo dei richiedenti asilo e dei familiari al loro seguito».

«(24)

Inoltre occorre stabilire le norme minime per la definizione e gli elementi essenziali della protezione sussidiaria. La protezione sussidiaria dovrebbe avere carattere complementare e supplementare rispetto alla protezione dei rifugiati sancit[a] dalla Convenzione di Ginevra [relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951].

«La presente direttiva stabilisce norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta».

«(…)

(…)

(…)

«Nell'ambito dell'esame della domanda di protezione internazionale, gli Stati membri possono stabilire che il richiedente non necessita di protezione internazionale se in una parte del territorio del paese d’origine egli non abbia fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corra rischi effettivi di subire danni gravi e se è ragionevole attendere dal richiedente che si stabilisca in quella parte del paese».

«Sono considerati danni gravi:

La normativa nazionale

«Un permesso di soggiorno temporaneo, ai sensi dell'art. 28, può essere concesso allo straniero

(…)

(…)

«Ai sensi dell'art. 29, n. 1, lett. b), della [Vw 2000], può essere concesso un permesso di soggiorno se lo straniero ha dimostrato in modo sufficiente che ha fondati motivi per ritenere che, in caso di espulsione, correrebbe un rischio effettivo di essere sottoposto a tortura, ovvero a pene o a trattamenti inumani o degradanti.

Tale disposizione deriva dall'art. 3 [della CEDU]. Il rimpatrio di una persona in un paese dove essa corra il rischio effettivo («real risk») di essere sottoposto a un siffatto trattamento costituisce una violazione di tale articolo. Ove la sussistenza del rischio sia stata o venga provata, in linea di principio un permesso di soggiorno temporaneo (a titolo di asilo) deve essere concesso.

(…)».

Causa principale e questioni pregiudiziali

«1)

Se l'art. 15, (…) lett. c), della direttiva (…) debba essere interpretato nel senso che tale disposizione offre protezione esclusivamente in una situazione contemplata anche dall'art. 3 della [CEDU], nell'interpretazione ad esso attribuita dalla giurisprudenza della Corte europea per i diritti dell'uomo, ovvero se la menzionata disposizione offra una tutela sussidiaria o diversa da quella di cui all'art. 3 della [CEDU];

Sulle questioni pregiudiziali

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

L'art. 15, lett. c), della direttiva del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/83/CE, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, in combinato disposto con l'art. 2, lett. e), della stessa direttiva, deve essere interpretato nel senso che:

Firme

(*1) Lingua processuale: l'olandese.

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