Sentenza della Corte (grande sezione) del 16 luglio 2009.

Priimta 2009-07-16 · ECLI:EU:C:2009:459 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-440/07
Teismas
Court of Justice
Data
2009-07-16
ECLI
ECLI:EU:C:2009:459
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasV. SkourisTeisėjasP. JannTeisėjasC.W.A. TimmermansTeisėjasA. RosasTeisėjasK. LenaertsTeisėjasA. ÓcaoimhTeisėjasJ.-C. BonichotTeisėjasJ. MakarczykTeisėjasP. KūrisTeisėjasE. JuhászTeisėjasG. ArestisTeisėjasA. Borg BarthetTeisėjas · pranešėjasL. Bay LarsenGeneralinis advokatasD. Ruiz-Jarabo ColomerKanclerisM.-A. Gaudissart
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

16 luglio 2009 (*1)

Indice

Sentenza

I — Contesto normativo

II — Fatti all’origine della controversia

III — Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

IV — Conclusioni delle parti

V — Motivi di impugnazione

VI — Sull’impugnazione

A — Sul primo motivo, relativo al fatto che il Tribunale avrebbe erroneamente constatato un’«omissione» della censura di addossamento nella comunicazione degli addebiti del 3 agosto 2001, affermando che la formulazione di tale censura non presentava «nessuna difficoltà tecnica particolare»

a) Sulle prime tre parti del motivo, con le quali si deduce una violazione dell’autorità di giudicato spettante alla sentenza Schneider I, l’inesattezza materiale di accertamenti di fatto ed uno snaturamento degli elementi di prova

i) Sull’esistenza di un riferimento alla censura di addossamento nella comunicazione degli addebiti del 3 agosto 2001 ii) Sull’esistenza di difficoltà atte ad ostacolare una formulazione sufficientemente chiara e precisa della censura di addossamento nella comunicazione degli addebiti del 3 agosto 2001

b) Sulla quarta parte del motivo, relativa ad una violazione dell’obbligo di motivazione B — Sul secondo motivo, relativo al fatto che il Tribunale avrebbe ingiustamente dichiarato la Commissione responsabile di una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica intesa a conferire diritti ai singoli

a) Sulla prima parte del motivo, relativa ad un errore di qualificazione giuridica dei fatti

b) Sulla seconda parte del motivo, relativa ad una violazione dell’obbligo di motivazione C — Sul terzo motivo, relativo al fatto che il Tribunale avrebbe ingiustamente affermato l’esistenza di un nesso di causalità diretto tra l’illecito della Commissione e il danno subìto dalla Schneider a motivo della riduzione concessa del prezzo di cessione della Legrand

a) Sulla ricevibilità

b) Nel merito VII — Sulle conseguenze dell’annullamento parziale della sentenza impugnata

A — Sul danno costituito dalle spese sostenute dalla Schneider per partecipare alla ripresa del procedimento di controllo dell’operazione di concentrazione

B — Sul danno corrispondente alla riduzione del prezzo di cessione della Legrand concessa dalla Schneider

VIII — Sulle spese

«Impugnazione — Operazioni di concentrazione tra imprese — Regolamento (CEE) n. 4064/89 — Decisione della Commissione che dichiara un’operazione incompatibile con il mercato comune — Annullamento — Responsabilità extracontrattuale della Comunità per l’illegittimità constatata — Presupposti»

Nel procedimento C-440/07 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, proposta il 21 settembre 2007,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. M. Petite, F. Arbault, T. Christoforou, R. Lyal e dalla sig.ra C.-F. Durand, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

procedimento in cui le altre parti sono:

Schneider Electric SA, con sede in Reuil-Malmaison (Francia), rappresentata dagli avv.ti M. Pittie e A. Winckler, avocats,

ricorrente in primo grado,

Repubblica federale di Germania ,

Repubblica francese ,

intervenienti in primo grado,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts, A. Ó Caoimh e J.-C. Bonichot, presidenti di sezione, dai sigg. J. Makarczyk, P. Kūris, E. Juhász, G. Arestis, A. Borg Barthet e L. Bay Larsen (relatore), giudici,

avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer

cancelliere: sig. M.-A. Gaudissart, capo unità

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 3 dicembre 2008,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 3 febbraio 2009,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

I — Contesto normativo

II — Fatti all’origine della controversia

III — Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

«(…) l’argomento fatto valere dalla convenuta riguardo alla difficoltà inerente alla realizzazione di un’analisi complessa dei mercati sottoposta ad un vincolo temporale assai rigido è privo di pertinenza, dal momento che il fatto che ha generato il danno qui considerato non è l’analisi dei mercati rilevanti effettuata nella comunicazione degli addebiti o nella decisione di incompatibilità, bensì l’omissione nella comunicazione degli addebiti di una menzione essenziale per le sue conseguenze e per il dispositivo della decisione di incompatibilità, la quale non comportava nessuna difficoltà tecnica particolare, non esige[va] alcun esame specifico supplementare che non avrebbe potuto essere realizzato per ragioni di tempo, e la cui assenza non può essere attribuita a un problema fortuito o accidentale di redazione che una lettura complessiva della comunicazione degli addebiti avrebbe permesso di compensare».

IV — Conclusioni delle parti

V — Motivi di impugnazione

VI — Sull’impugnazione

A — Sul primo motivo, relativo al fatto che il Tribunale avrebbe erroneamente constatato un’«omissione» della censura di addossamento nella comunicazione degli addebiti del 3 agosto 2001, affermando che la formulazione di tale censura non presentava «nessuna difficoltà tecnica particolare»

a) Sulle prime tre parti del motivo, con le quali si deduce una violazione dell’autorità di giudicato spettante alla sentenza Schneider I, l’inesattezza materiale di accertamenti di fatto ed uno snaturamento degli elementi di prova

i) Sull’esistenza di un riferimento alla censura di addossamento nella comunicazione degli addebiti del 3 agosto 2001

ii) Sull’esistenza di difficoltà atte ad ostacolare una formulazione sufficientemente chiara e precisa della censura di addossamento nella comunicazione degli addebiti del 3 agosto 2001

b) Sulla quarta parte del motivo, relativa ad una violazione dell’obbligo di motivazione

B — Sul secondo motivo, relativo al fatto che il Tribunale avrebbe ingiustamente dichiarato la Commissione responsabile di una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica intesa a conferire diritti ai singoli

a) Sulla prima parte del motivo, relativa ad un errore di qualificazione giuridica dei fatti

b) Sulla seconda parte del motivo, relativa ad una violazione dell’obbligo di motivazione

C — Sul terzo motivo, relativo al fatto che il Tribunale avrebbe ingiustamente affermato l’esistenza di un nesso di causalità diretto tra l’illecito della Commissione e il danno subìto dalla Schneider a motivo della riduzione concessa del prezzo di cessione della Legrand

a) Sulla ricevibilità

b) Nel merito

VII — Sulle conseguenze dell’annullamento parziale della sentenza impugnata

A — Sul danno costituito dalle spese sostenute dalla Schneider per partecipare alla ripresa del procedimento di controllo dell’operazione di concentrazione

B — Sul danno corrispondente alla riduzione del prezzo di cessione della Legrand concessa dalla Schneider

VIII — Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce:

Firme

(*1) Lingua processuale: il francese.

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