Sentenza della Corte (grande sezione) del 28 aprile 2009.

Priimta 2009-04-28 · ECLI:EU:C:2009:271 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-420/07
Teismas
Court of Justice
Data
2009-04-28
ECLI
ECLI:EU:C:2009:271
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasV. SkourisTeisėjasP. JannTeisėjasC.W.A. TimmermansTeisėjasA. RosasTeisėjasK. LenaertsTeisėjasM. IlešičTeisėjasA. ÓcaoimhTeisėjas · pranešėjasR. Silva de LapuertaTeisėjasJ. MalenovskýTeisėjasJ. KlučkaTeisėjasU. LõhmusTeisėjasPrincipal AdministratorGeneralinis advokatasJ. KokottKanclerisL. Hewlett
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

28 aprile 2009 (*1)

«Domanda di pronuncia pregiudiziale — Protocollo n. 10 su Cipro — Sospensione dell’applicazione dell’acquis comunitario nelle zone sulle quali il governo cipriota non esercita alcun controllo effettivo — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Decisione pronunciata da un giudice cipriota avente sede nella zona su cui il suddetto governo esercita un controllo effettivo e relativa ad un bene immobile situato al di fuori di tale zona — Artt. 22, punto 1, 34, punti 1 e 2, 35, n. 1, e 38, n. 1, di detto regolamento»

Nel procedimento C-420/07,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Regno Unito), con decisione 28 giugno 2007, pervenuta in cancelleria il 13 settembre 2007, nella causa

Meletis Apostolides

contro

David Charles Orams,

Linda Elizabeth Orams,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts, M. Ilešič e A. Ó Caoimh, presidenti di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta (relatore), dai sigg. J. Malenovský, J. Klučka e U. Lõhmus, giudici,

avvocato generale: sig.ra J. Kokott

cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 16 settembre 2008,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 18 dicembre 2008,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Il diritto comunitario

Il Protocollo n. 10

«LE ALTE PARTI CONTRAENTI, ribadendo il loro impegno a raggiungere una soluzione globale della questione di Cipro, coerente con le pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, nonché il loro fermo sostegno agli sforzi compiuti a tal fine dal Segretario Generale delle Nazioni Unite,

considerando che tale soluzione globale della questione di Cipro non è stata ancora raggiunta,

considerando che è pertanto necessario prevedere la sospensione dell’applicazione dell’acquis nelle zone della Repubblica di Cipro sulle quali il Governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo,

considerando che, qualora si pervenga ad una soluzione della questione di Cipro, tale sospensione sarà revocata,

considerando che l’Unione europea è pronta a prendere in considerazione i termini di una siffatta soluzione conformemente ai principi che sono alla base dell’Unione europea,

considerando che è necessario prevedere a quali condizioni le pertinenti disposizioni di diritto comunitario si applicheranno alla linea tra le summenzionate zone, da un lato e entrambe le zone in cui il Governo della Repubblica di Cipro esercita un controllo effettivo e la zona orientale di sovranità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altro,

desiderando che l’adesione di Cipro all’Unione europea sia proficua per tutti i cittadini ciprioti e promuova la pace e la riconciliazione civili,

considerando pertanto che nulla nel presente Protocollo osta all’adozione di misure finalizzate a tale scopo,

considerando che siffatte misure non pregiudicano l’applicazione dell’acquis alle condizioni stabilite nel trattato di adesione in nessuna altra parte della Repubblica di Cipro,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 4

Qualora sia trovata una soluzione, il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, decide in merito agli adeguamenti dei termini relativi all’adesione di Cipro all’Unione europea riguardo la comunità turco-cipriota».

Il regolamento n. 44/2001

«(16)

La reciproca fiducia nella giustizia in seno alla Comunità implica che le decisioni emesse in un altro Stato membro siano riconosciute di pieno diritto, ossia senza che sia necessario esperire alcun procedimento, salvo che vi siano contestazioni.

«Il presente regolamento si applica in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell’organo giurisdizionale. Esso non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale ed amministrativa».
«1. Salve le disposizioni del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato membro.
«Indipendentemente dal domicilio, hanno competenza esclusiva:

Tuttavia in materia di contratti d’affitto di immobili ad uso privato temporaneo stipulati per un periodo massimo di sei mesi consecutivi, hanno competenza anche i giudici dello Stato membro in cui il convenuto è domiciliato, purché l’affittuario sia una persona fisica e il proprietario e l’affittuario siano domiciliati nel medesimo Stato membro».

«Le decisioni non sono riconosciute:

«1. Parimenti, le decisioni non sono riconosciute se le disposizioni delle sezioni 3, 4, e 6 del capo II sono state violate, oltreché nel caso contemplato dall’articolo 72.
«1. Le decisioni emesse in uno Stato membro e ivi esecutive sono eseguite in un altro Stato membro dopo essere state ivi dichiarate esecutive su istanza della parte interessata.
«1. Il giudice davanti al quale è stato proposto un ricorso ai sensi degli articoli 43 o 44 rigetta o revoca la dichiarazione di esecutività solo per uno dei motivi contemplati dagli articoli 34 e 35. Il giudice si pronuncia senza indugio.

Il diritto nazionale

Causa principale e questioni pregiudiziali

«1)

(…) Se il fatto di sospendere l’applicazione dell’acquis comunitario nella zona nord, invocando l’art. 1, n. 1, del Protocollo n. 10 (…), precluda a un giudice di uno Stato membro di riconoscere e di eseguire una decisione, emessa da un giudice della Repubblica di Cipro avente sede nella zona controllata dal governo locale, riguardante un bene immobile ubicato nella zona nord, quando il riconoscimento e l’esecuzione in questione sono richiesti ai sensi del regolamento (…) n. 44/2001 (…) che rientra nell’acquis comunitario;

se il convenuto possa opporsi all’esecuzione dell’originaria sentenza in contumacia o della pronuncia relativa alla domanda di annullamento ai sensi dell’art. 34, n. 2, del regolamento n. 44/2001, adducendo che la domanda giudiziale non gli è stata notificata in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese prima dell’emanazione dell’originaria sentenza in contumacia. Se rilevi il fatto che in sede di udienza ci si sia limitati ad esaminare i motivi che il convenuto opponeva alla domanda;

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

Sulla seconda, terza, quarta e quinta questione

Sulla seconda questione

Sulla terza questione

Sulla quarta questione

Sulla quinta questione

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

Firme

(*1) Lingua processuale: l’inglese.

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