Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 9 ottobre 2008.

Priimta 2008-10-09 · ECLI:EU:C:2008:553 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-404/07
Teismas
Court of Justice
Data
2008-10-09
ECLI
ECLI:EU:C:2008:553
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasA. RosasTeisėjas · pranešėjasJ.N. Cunha RodriguesTeisėjasJ. KlučkaTeisėjasP. LindhTeisėjasA. ArabadjievGeneralinis advokatasJ. KokottKanclerisB. Fülöp
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

9 ottobre 2008 (*1)

«Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale — Decisione quadro 2001/220/GAI — Posizione della vittima nel procedimento penale — Privato che esercita l’accusa sostituendosi al pubblico ministero — Deposizione della vittima come testimone»

Nel procedimento C-404/07,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 35 UE, dal Fővárosi Bíróság (Ungheria) con decisione 6 luglio 2007, pervenuta in cancelleria il 27 agosto 2007, nel procedimento penale

Győrgy Katz

contro

István Roland Sós ,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. J. N. Cunha Rodrigues (relatore), J. Klučka, dalla sig.ra P. Lindh e dal sig. A. Arabadjiev, giudici,

avvocato generale: sig.ra J. Kokott

cancelliere: sig. B. Fülöp, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 19 giugno 2008,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 10 luglio 2008,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Il diritto dell’Unione europea

«[o]ccorre che gli Stati membri ravvicinino le loro disposizioni legislative e regolamentari, per raggiungere l’obiettivo di offrire alle vittime della criminalità, indipendentemente dallo Stato membro in cui si trovano, un livello elevato di protezione».

«a)

“vittima”: la persona fisica che ha subito un pregiudizio, anche fisico o mentale, sofferenze psichiche, danni materiali causati direttamente da atti o omissioni che costituiscono una violazione del diritto penale di uno Stato membro;

(…)».

«1. Ciascuno Stato membro prevede nel proprio sistema giudiziario penale un ruolo effettivo e appropriato delle vittime. Ciascuno Stato membro si adopererà affinché alla vittima sia garantito un trattamento debitamente rispettoso della sua dignità personale durante il procedimento e ne riconosce i diritti e gli interessi giuridicamente protetti con particolare riferimento al procedimento penale.
«Ciascuno Stato membro garantisce la possibilità per la vittima di essere sentita durante il procedimento e di fornire elementi di prova.

Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché le autorità competenti interroghino la vittima soltanto per quanto è necessario al procedimento penale».

«[c]iascuno Stato membro adotta le misure necessarie per ridurre al massimo le difficoltà di comunicazione per quanto riguarda la comprensione o la partecipazione della vittima in qualità di testimone o parte in causa nelle fasi più importanti del procedimento penale, allo stesso modo in cui misure analoghe sono adottate nei confronti dell’imputato».
«Ciascuno Stato membro, secondo le disposizioni nazionali applicabili, offre alla vittima, che sia parte civile o testimone, la possibilità di essere rimborsata delle spese sostenute a causa della sua legittima partecipazione al procedimento penale».

La normativa nazionale

«Nel rispetto delle condizioni della presente legge, il pubblico ministero esercita l’azione penale e, salvo casi di accusa privata o di accusa privata sussidiaria, instaura il procedimento dinanzi al Tribunale, ovvero decide per una procedura di conciliazione, per la sospensione dell’azione o per una rinuncia parziale alla stessa. Il pubblico ministero può archiviare il procedimento o modificarne l’oggetto. Può esaminare il fascicolo in corso di causa e presentare istanze istruttorie su qualsiasi questione processuale su cui il Tribunale debba pronunciarsi».
«[n]on può agire come pubblico ministero nel procedimento penale

(…)

(…)».

«a)

salvo diversa disposizione della presente legge, essere presente al momento degli adempimenti processuali ed esaminare i documenti processuali che la riguardano;

«[l]a vittima può agire come accusa privata sussidiaria nei casi disciplinati dalla presente legge, se:
«Salvo contraria disposizione della presente legge, l’accusa privata sussidiaria esercita nell’ambito del procedimento giudiziario i poteri attribuiti al pubblico ministero, incluso quello di proporre che all’imputato si applichino misure coercitive privative o restrittive della libertà. L’accusa privata sussidiaria non può proporre che all’imputato sia revocata la potestà di genitore».
«l’accusa privata sussidiaria non può estendere l’ambito del procedimento».

Fatti e questione pregiudiziale

«Se gli artt. 2 e 3 della decisione quadro (…) debbano essere interpretati nel senso che al giudice nazionale deve essere garantita la possibilità di sentire come teste la vittima di un reato anche nell’ambito di un procedimento in cui quest’ultima si sia costituita come accusa privata sussidiaria».

Sulla ricevibilità

Sulla questione pregiudiziale

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

Gli artt. 2 e 3 della decisione quadro del Consiglio 15 marzo 2001, 2001/220/GAI, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale, devono essere interpretati nel senso che non obbligano un giudice nazionale ad ammettere l’audizione della vittima di un reato come testimone nell’ambito di un procedimento di accusa privata sussidiaria quale quello oggetto della presente fattispecie. Ove priva di tale possibilità, la vittima deve però poter essere ammessa a rendere una deposizione che possa essere presa in considerazione come elemento di prova.

Firme

(*1) Lingua processuale: l’ungherese.

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