Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 18 dicembre 2008.

Priimta 2008-12-18 · ECLI:EU:C:2008:746 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-349/07
Teismas
Court of Justice
Data
2008-12-18
ECLI
ECLI:EU:C:2008:746
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasC.W.A. TimmermansTeisėjas · pranešėjasJ.‑C. BonichotTeisėjasK. SchiemannTeisėjasP. KūrisTeisėjasL. Bay LarsenTeisėjasPrincipal AdministratorGeneralinis advokatasV. TrstenjakKanclerisM. Ferreira
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

18 dicembre 2008 (*1)

«Codice doganale comunitario — Principio del rispetto dei diritti della difesa — Recupero dei dazi doganali all’importazione»

Nel procedimento C-349/07,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Supremo Tribunal Administrativo (Portogallo), con decisione 12 giugno 2007, pervenuta in cancelleria il 27 luglio 2007, nella causa

Sopropé — Organizações de Calçado Lda

contro

Fazenda Pública,

con l’intervento di:

Ministério Público,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. J.-C. Bonichot (relatore), K. Schiemann, P. Kūris e L. Bay Larsen, giudici,

avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak

cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale

considerate le osservazioni presentate:

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 2 ottobre 2008,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

La normativa comunitaria

«L’importo dei dazi deve essere comunicato al debitore secondo modalità appropriate, non appena sia stato contabilizzato».
«1. Ogni importo di dazi comunicato ai sensi dell’articolo 221 deve essere pagato dal debitore nei termini indicati in appresso:

Fatto salvo il secondo comma dell’articolo 244, questo termine non può eccedere dieci giorni dalla comunicazione al debitore dell’importo di dazi da pagare e, in caso di contabilizzazioni globali alle condizioni stabilite dall’articolo 218, paragrafo 1, secondo comma, esso deve essere fissato in modo da non consentire al debitore di ottenere un termine di pagamento più lungo di quello di cui avrebbe beneficiato se avesse ottenuto una dilazione di pagamento.

(…)».

«Le norme di attuazione della procedura di ricorso sono adottate dagli Stati membri».

La normativa nazionale

«1. Salvo contraria disposizione di legge, i contribuenti partecipano alla formazione delle decisioni che li riguardano in uno dei modi seguenti:

(…)

(…)

(…)

(…)».

«1. Terminati gli atti d’ispezione e nel caso in cui essi diano luogo a provvedimenti tributari o in materia di tributaria sfavorevoli al soggetto nei cui confronti si è svolta l’ispezione, il progetto di conclusioni della relazione, comprendente l’individuazione di tali provvedimenti nonché la loro motivazione, deve essere notificato a detto soggetto entro un termine di 10 giorni.

Causa principale e questioni pregiudiziali

«1)

Se il termine da 8 a 15 giorni stabilito all’art. 60, n. 6, della legge generale tributaria e all’art. 60, n. 2, del Regolamento complementare del procedimento di ispezione tributaria, approvato con decreto legge 31 dicembre 1998, n. 413, ai fini dell’esercizio orale o scritto del diritto del contribuente di essere ascoltato, sia conforme al principio del diritto di difesa.

Sulle questioni pregiudiziali

Osservazioni presentate alla Corte

Risposta della Corte

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

Firme

(*1) Lingua processuale: il portoghese.

Tekstas iš mūsų archyvo (Europos Sąjungos leidinių biuro „Cellar“ duomenys). Commission Decision 2011/833/EU — free reuse incl. commercial; attribution to EUR-Lex / Court of Justice of the European Union required; EUR-Lex is not the authentic record of the Court.