Sentenza della Corte (grande sezione) del 20 aprile 2010.

Priimta 2010-04-20 · ECLI:EU:C:2010:203 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-246/07
Teismas
Court of Justice
Data
2010-04-20
ECLI
ECLI:EU:C:2010:203
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasV. SkourisTeisėjasA. TizzanoTeisėjasJ.N. Cunha RodriguesTeisėjasK. LenaertsTeisėjasR. Silva de LapuertaTeisėjasE. LevitsTeisėjasC. ToaderTeisėjasC.W.A. TimmermansTeisėjas · pranešėjasA. RosasTeisėjasA. Borg BarthetTeisėjasJ. MalenovskýTeisėjasU. LõhmusTeisėjasJ.-J. KaselGeneralinis advokatasM. Poiares MaduroKanclerisR. Şereş
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Dispositivo

Parti

Nella causa C‑246/07,

avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’art. 226 CE, proposto il 22 maggio 2007,

Commissione europea, rappresentata dal sig. G. Valero Jordana e dalla sig.ra C. Tufvesson, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Regno di Svezia, rappresentato dal sig. A. Kruse e dalla sig.ra A. Falk, in qualità di agenti,

convenuto,

sostenuto da:

Regno di Danimarca, rappresentato dai sigg. C. Pilgaard Zinglersen e R. Holdgaard, in qualità di agenti,

Regno dei Paesi Bassi, rappresentato dalla sig.ra C. M. Wissels e dal sig. D.J.M. de Grave, in qualità di agenti,

Repubblica di Finlandia, rappresentata dal sig. J. Heliskoski, in qualità di agente,

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato dalla sig.ra V. Jackson, in qualità di agente, assistita dal sig. D. Anderson, QC,

intervenienti

LA CORTE (Grande Sezione),

composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. A. Tizzano, J.N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, dalla sig.ra Silva de Lapuerta, dal sigg. E. Levits, dalla sig.ra C. Toader, presidenti di sezione, dai sigg. C.W.A. Timmermans, A. Rosas (relatore), A. Borg Barthet, J. Malenovský, U. Lõhmus, e J.-J. Kasel, giudici,

avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro

cancelliere: sig.ra R. Şereş, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 29 aprile 2009,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 1° ottobre 2009,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza

Contesto normativo

La Convenzione di Stoccolma

«1. Ciascuna parte può presentare al segretariato una proposta di inclusione di una sostanza chimica negli allegati A, B e/o C. La proposta deve contenere le informazioni di cui all’allegato D. Ai fini dell’elaborazione della proposta, la parte può essere assistita da altre parti e/o dal segretariato.

a) la proposta soddisfa i criteri di selezione, trasmette la proposta e la propria valutazione, tramite il segretariato, a tutte le parti e agli osservatori, invitandoli a presentare le informazioni di cui all’allegato E; (…)

a) a causa della propagazione nell’ambiente a lunga distanza, la sostanza chimica può provocare effetti nocivi significativi per la salute umana e/o per l’ambiente che giustificano un intervento a livello mondiale, si dà seguito alla proposta. L’assenza di certezze scientifiche assolute non impedisce di procedere. Tramite il segretariato, il comitato invita tutte le parti e gli osservatori a fornire informazioni sugli aspetti indicati nell’allegato F. Successivamente il comitato procede a una valutazione della gestione dei rischi, che comprende un’analisi delle possibili misure di controllo della sostanza chimica, secondo quanto disposto dal suddetto allegato;

b) non bisogna dare seguito alla proposta, trasmette il profilo di rischio a tutte le parti e agli osservatori, tramite il segretariato, e respinge la proposta.

«Emendamenti alla convenzione

«Adozione e modifica degli allegati

a) gli allegati aggiuntivi sono proposti e adottati secondo la procedura di cui all’articolo 21, paragrafi 1, 2 e 3;

b) se una delle parti non può accettare un allegato aggiuntivo ne informa per iscritto il depositario entro un anno dalla data in cui quest’ultimo ha comunicato alle parti l’adozione dell’allegato. Il depositario informa immediatamente tutte le parti di tutte le notifiche ricevute. Le parti possono ritirare in qualsiasi momento una precedente notifica di non accettazione di un allegato aggiuntivo, e in tal caso l’allegato entra in vigore per la parte interessata, salvo quanto disposto dalla lettera c);

c) trascorso un anno dalla data in cui il depositario ha comunicato alle parti l’adozione di un nuovo allegato, quest’ultimo entra in vigore per tutte le parti che non hanno presentato una notifica di non accettazione ai sensi della precedente lettera b).

«Diritto di voto

«1. La presente convenzione è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione degli Stati e delle organizzazioni regionali di integrazione economica. Essa è aperta all’adesione degli Stati e delle organizzazioni regionali di integrazione economica a partire dal giorno successivo alla data in cui cessa di essere aperta alla firma. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione sono depositati presso il depositario.
«In caso di adozione di una modifica degli allegati A, B o C o dei nuovi allegati della convenzione, la Commissione dovrebbe prevederne il recepimento nell’ambito del regolamento (CE) n. 850/2004 o di qualsiasi altra normativa comunitaria pertinente. In caso di mancato recepimento della modifica entro un anno dalla data in cui il depositario ne ha comunicato l’adozione, la Commissione dovrebbe di conseguenza darne notifica al depositario per evitare situazioni di inadempimento».
«1. In caso di mancato recepimento di una modifica degli allegati A, B o C o di nuovi allegati della convenzione negli allegati del regolamento (CE) n. 850/2004 o di qualsiasi altra normativa comunitaria pertinente, entro un anno dalla data in cui il depositario ne ha comunicato l’adozione, la Commissione ne dà notifica al depositario (...).
«La Comunità europea dichiara di essere competente, in virtù del trattato che istituisce la Comunità europea e in particolare dell’articolo 175, a stipulare accordi internazionali in materia ambientale, e ad adempiere agli obblighi che ne derivano, che contribuiscano a perseguire i seguenti obiettivi:

La Comunità dichiara inoltre di aver già adottato strumenti giuridici vincolanti per i suoi Stati membri nelle materie disciplinate dalla presente convenzione e che provvederà a trasmettere alla Conferenza delle parti e ad aggiornare, ove opportuno, l’elenco di tali strumenti ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, della convenzione.

La Comunità è responsabile dell’adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione previsti dalla normativa comunitaria in vigore.

L’esercizio delle competenze comunitarie è per sua natura soggetto a continua evoluzione».

Il protocollo di Århus

«1. Ciascuna parte può proporre emendamenti al presente protocollo.

Il regolamento POP

La direttiva 76/769/CEE

Fatti

«(...) dovrebbero essere presentate soltanto [proposte congiunte] a nome della Comunità e degli Stati membri in virtù dell’obbligo di cooperazione e di unità nella rappresentazione internazionale della Comunità, che scaturisce dall’articolo 10 [CE]».
«In virtù dell’obbligo di garantire l’unità nella rappresentazione internazionale della Comunità, e per garantire che le proposte siano giustificate e godano di un appoggio sufficiente a livello comunitario, è opportuno che siano trasmesse al segretariato solo proposte congiunte della Comunità e degli Stati membri».

Il procedimento precontenzioso e il procedimento dinanzi alla Corte

Sul ricorso

Sulla censura relativa alla violazione dell’art. 10 CE

Argomenti delle parti

Giudizio della Corte

Sulla censura relativa alla violazione dell’art. 300, n. 1, CE

Argomenti delle parti

Giudizio della Corte

Sulle spese

(1) .

(1) Applicazione rigorosa della regola, benché vi sia un rischio di confusione. Dispositivo

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce:

1) Il Regno di Svezia, avendo proposto unilateralmente di includere una sostanza, il perfluorottano sulfonato, nell’allegato A della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’art. 10 CE.

2) Il ricorso è respinto quanto al resto.

3) Il Regno di Svezia è condannato alle spese della Commissione europea.

4) Il Regno di Danimarca, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Finlandia nonché il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopportano le proprie spese.

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