Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 9 ottobre 2008.

Priimta 2008-10-09 · ECLI:EU:C:2008:551 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-239/07
Teismas
Court of Justice
Data
2008-10-09
ECLI
ECLI:EU:C:2008:551
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasA. RosasTeisėjasA. ÓcaoimhTeisėjasJ.N. Cunha RodriguesTeisėjasU. LõhmusTeisėjas · pranešėjasP. LindhGeneralinis advokatasJ. KokottKanclerisC. Strömholm
institution_agentA. SteiblytėVyriausybės atstovasDeividas KriaučiūnasVyriausybės atstovasR. Mackevičienė
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

9 ottobre 2008 (*1)

«Mercato interno dell’energia elettrica — Direttiva 2003/54/CE — Art. 20 — Sistemi di trasmissione e di distribuzione — Accesso dei terzi — Obblighi degli Stati membri — Libero accesso dei terzi ai sistemi di trasmissione e di distribuzione dell’energia elettrica»

Nel procedimento C-239/07,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas (Lituania) con decisione 8 maggio 2007, pervenuta in cancelleria il 14 maggio 2007, nel procedimento di controllo di legittimità costituzionale proposto da:

Julius Sabatauskas e altri,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. A. Ó Caoimh, J.N. Cunha Rodrigues, U. Lõhmus e dalla sig.ra P. Lindh (relatore), giudici,

avvocato generale: sig.ra J. Kokott

cancelliere: sig.ra C. Strömholm, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 24 aprile 2008,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 12 giugno 2008,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

La normativa comunitaria

«La presente direttiva stabilisce norme comuni per la generazione, la trasmissione, la distribuzione e la fornitura dell’energia elettrica. Essa definisce le norme organizzative e di funzionamento del settore dell’energia elettrica, l’accesso al mercato, i criteri e le procedure da applicarsi nei bandi di gara e nel rilascio delle autorizzazioni nonché nella gestione dei sistemi».

«2.

L’esperienza nell’attuazione [della] direttiva [del Parlamento europeo e del Consiglio 19 dicembre 1996, 96/92/CE, concernente norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica ( GU 1997, L 27, pag. 20 )] dimostra i vantaggi che il mercato interno dell’energia elettrica può produrre in termini di maggiore efficienza, riduzioni dei prezzi, livelli più elevati di servizio e maggiore competitività. Restano tuttavia rilevanti sia le carenze che le possibilità di migliorare il funzionamento del mercato, in particolare occorre adottare misure concrete per garantire parità di condizioni a livello di generazione e ridurre il rischio di posizioni dominanti nel mercato e di comportamenti predatori, garantendo tariffe di trasmissione e distribuzione non discriminatorie mediante l’accesso alla rete sulla base di tariffe pubblicate prima della loro entrata in vigore (…)

(…)

(…)

(…)

(…)

«Ai fini della presente direttiva, si intende per:

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)».

«(…)

Le disposizioni di cui al primo comma vengono attuate in maniera trasparente e non discriminatoria e non ostacolano l’apertura del mercato prevista dall’articolo 21.

(…)».

«Gli Stati membri provvedono affinché siano definiti criteri tecnici di sicurezza ed elaborate e rese pubbliche norme tecniche che stabiliscano i requisiti tecnici minimi di progettazione e di funzionamento per la connessione alla rete degli impianti di generazione, delle reti di distribuzione, delle apparecchiature dei clienti direttamente connesse, dei circuiti di interconnessione e delle linee dirette. Tali norme tecniche garantiscono l’interoperabilità delle reti e sono obiettive e non discriminatorie (…)».
«1. Gli Stati membri garantiscono l’attuazione di un sistema di accesso dei terzi ai sistemi di trasmissione e di distribuzione basato su tariffe pubblicate, praticabili a tutti i clienti idonei, ed applicato obiettivamente e senza discriminazioni tra gli utenti del sistema. Gli Stati membri fanno sì che le tariffe, o i relativi metodi di calcolo, siano approvati prima della loro entrata in vigore conformemente all’articolo 23 e che le tariffe e le metodologie, ove solo queste ultime siano state approvate, siano pubblicate prima della loro entrata in vigore.
«1. Gli Stati membri designano uno o più organismi competenti con la funzione di autorità di regolamentazione. Tali autorità sono pienamente indipendenti dagli interessi dell’industria elettrica. Esse hanno quantomeno il compito, mediante l’applicazione del presente articolo, di assicurare la non discriminazione, l’effettiva concorrenza e l’efficace funzionamento del mercato, controllando in particolare:

(…)

(…)

(…)

(…)».

La normativa nazionale

«Il gestore della rete di trasmissione è tenuto a garantire che le condizioni per la connessione alla rete di trasmissione dei generatori di corrente, dei gestori della rete di distribuzione e delle apparecchiature dei clienti siano conformi ai requisiti stabiliti per legge e non siano discriminatori. L’apparecchiatura di un cliente può essere connessa a una rete di trasmissione esclusivamente qualora il gestore della rete di distribuzione rifiuti, a causa di requisiti tecnici o operativi fissi, di connettere alla rete di distribuzione l’apparecchiatura del cliente situata nel territorio indicato nella licenza del gestore della rete di distribuzione».

Causa principale e questione pregiudiziale

«Se occorra interpretare l’art. 20 della direttiva (…) nel senso che esso obbliga gli Stati membri ad adottare una normativa in forza della quale, posto che la rete elettrica disponga della necessaria capacità, qualsiasi terzo ha il diritto di scegliere, a sua discrezione, la rete — di trasmissione o di distribuzione elettrica — alla quale desidera connettersi e il gestore della relativa rete è obbligato a dargli l’accesso alla rete».

Sulla questione pregiudiziale

Osservazioni presentate alla Corte

Soluzione della Corte

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

L’art. 20 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, 2003/54/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE, deve essere interpretato nel senso che definisce gli obblighi degli Stati membri soltanto per quanto riguarda l’accesso, ma non la connessione dei terzi alle reti di trasmissione e di distribuzione dell’energia elettrica, e che esso non prevede che il sistema di accesso alle reti che gli Stati membri sono tenuti ad attuare debba consentire ai clienti idonei di scegliere discrezionalmente a quale tipo di rete desiderano connettersi.

Detto art. 20 deve essere interpretato anche nel senso che non osta ad una regolamentazione nazionale che prevede che gli impianti di un cliente idoneo possano essere connessi alla rete di trasmissione soltanto se il gestore della rete di distribuzione rifiuta, per esigenze tecniche o di gestione imposte, di connettere alla sua rete gli impianti di tale cliente situati nella zona di attività definita nella licenza. Spetta, tuttavia, al giudice nazionale verificare che l’attuazione e l’applicazione di detto sistema avvengano secondo criteri obiettivi e non discriminatori tra gli utenti delle reti.

Firme

(*1) Lingua processuale: il lituano.

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