Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 4 dicembre 2008.

Priimta 2008-12-04 · ECLI:EU:C:2008:681 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-221/07
Teismas
Court of Justice
Data
2008-12-04
ECLI
ECLI:EU:C:2008:681
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasK. LenaertsTeisėjasT. von DanwitzTeisėjas · pranešėjasR. Silva de LapuertaTeisėjasE. JuhászTeisėjasJ. MalenovskýGeneralinis advokatasM. Poiares MaduroKanclerisR. Grass
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

4 dicembre 2008 (*1)

«Prestazioni assegnate ai coniugi superstiti delle vittime di guerra — Requisito della residenza nel territorio nazionale — Art. 18, n. 1, CE»

Nel procedimento C-221/07,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Sozialgericht Stuttgart (Germania) con decisione 26 aprile 2007, pervenuta in cancelleria il 2 maggio 2007, nella causa

Krystyna Zablocka-Weyhermüller

contro

Land Baden-Württemberg,

con l’intervento di:

Bundesrepublik Deutschland,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dal sig. T. von Danwitz, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta (relatore), dai sigg. E. Juhász e J. Malenovský, giudici,

avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro

cancelliere: sig. R. Grass

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Normativa nazionale

«1. Le vittime di guerra aventi il loro domicilio o la loro residenza abituale in uno Stato indicato mediante regolamento ai sensi del paragrafo 5 percepiscono una prestazione parziale in conformità ai paragrafi 2-4. Per il resto, il diritto a prestazione è sospeso.
«La prestazione parziale definita all’art. 64 e del [BVG] viene concessa ai cittadini tedeschi e alle persone di origine tedesca aventi il loro domicilio o la loro residenza abituale in Albania, Bulgaria, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania, Russia, Slovacchia, Slovenia, Cechia e negli altri Stati che si trovano sul territorio dell’ex Jugoslavia e dell’ex Unione Sovietica».
«1 o ) Il tasso ridotto di cui all’art. 64 e, n. 2, prima frase, del [BVG] corrisponde al 60%. Tale tasso ridotto è pari al 45% per quanto riguarda l’assegno per le spese funebri.

2 o ) Il tasso ridotto applicabile alla maggiorazione prevista all’art. 64 e, n. 2, seconda frase, del [BVG] è pari al 40% dell’importo della pensione di base corrispondente, come risultante dall’art. 31, n. 1, prima frase, del [BVG].

3 o ) Gli orfani di padre e madre percepiscono, in deroga alla disposizione di cui all’art. 64 e, n. 2, prima frase, del [BVG], tre quarti della pensione di base.

4 o ) Gli invalidi percepiscono una pensione di base pari alla somma che è stata loro finora erogata, se ed in quanto ciò comporti un trattamento più favorevole».

Causa principale e questione pregiudiziale

«(…) se le limitazioni delle prestazioni stabilite dalla normativa tedesca sulle indennità sociali ai sensi dell’art. 64 e del [BVG] nei confronti degli aventi diritto all’assistenza con residenza o domicilio abituale in Polonia, quale nuovo Stato membro aderente all’Unione europea, siano conformi alle norme di diritto comunitario di rango superiore, in particolare sotto il profilo della libera circolazione».

Sulla questione pregiudiziale

Sulla ricevibilità

Sull’applicabilità dell’art. 18, n. 1, CE

Sull’imposizione di un requisito di residenza

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

L’art. 18, n. 1, CE deve essere interpretato nel senso che osta alla legislazione di uno Stato membro in forza della quale quest’ultimo neghi il versamento di talune prestazioni concesse ai coniugi superstiti delle vittime della guerra per il solo motivo che essi sono residenti nel territorio di alcuni Stati membri determinati.

Firme

(*1) Lingua processuale: il tedesco.

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