Sentenza della Corte (grande sezione) del 16 dicembre 2008.

Priimta 2008-12-16 · ECLI:EU:C:2008:730 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-205/07
Teismas
Court of Justice
Data
2008-12-16
ECLI
ECLI:EU:C:2008:730
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasV. SkourisTeisėjasP. JannTeisėjasC.W.A. TimmermansTeisėjasA. RosasTeisėjasK. LenaertsTeisėjasA. TizzanoTeisėjasJ.N. Cunha RodriguesTeisėjasR. Silva de LapuertaTeisėjasK. SchiemannTeisėjasJ. KlučkaTeisėjas · pranešėjasC. ToaderTeisėjasPrincipal AdministratorGeneralinis advokatasV. TrstenjakKanclerisM. Ferreira
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

16 dicembre 2008 (*1)

«Artt. 28 CE - 30 CE — Direttiva 97/7/CE — Protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza — Termine per il recesso dal contratto — Divieto di esigere dal consumatore qualsivoglia acconto o pagamento prima della scadenza del termine per il recesso dal contratto»

Nel procedimento C-205/07,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dallo Hof van beroep te Gent (Belgio), con decisione 20 marzo 2007, pervenuta in cancelleria il 19 aprile 2007, nel procedimento penale a carico di

Lodewijk Gysbrechts ,

Santurel Inter BVBA ,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas e K. Lenaerts, presidenti di sezione, dai sigg. A. Tizzano, J.N. Cunha Rodrigues, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. K. Schiemann, J. Klučka e dalla sig.ra C. Toader (relatore), giudici,

avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak

cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 20 maggio 2008,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 17 luglio 2008,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Il diritto comunitario

«1. Per qualunque contratto negoziato a distanza il consumatore ha diritto di recedere entro un termine di almeno sette giorni lavorativi senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo. Le uniche spese eventualmente a carico del consumatore dovute all’esercizio del suo diritto di recesso sono le spese dirette di spedizione dei beni al mittente.

Per l’esercizio di questo diritto, il termine decorre:

(…)

(…)».

«Gli Stati membri possono adottare o mantenere, nel settore disciplinato dalla presente direttiva, disposizioni più severe compatibili con il Trattato [CE], per garantire al consumatore un livello di protezione più elevato. Dette disposizioni comprendono, se del caso, il divieto, per ragioni d’interesse generale, della commercializzazione nel loro territorio di taluni beni o servizi, in particolare i medicinali, mediante contratti a distanza, nel rispetto del Trattato [CE]».

Il diritto nazionale

«Fatta salva l’applicazione dell’art. 45, n. 1, della legge 12 giugno 1991 sul credito al consumo, non si può esigere dal consumatore alcun acconto o pagamento prima che sia decorso il termine di recesso dal contratto di sette giorni lavorativi previsto al n. 1.

In caso di esercizio del diritto di recesso, previsto ai nn. 1 e 2, il venditore è tenuto al rimborso degli importi versati dal consumatore, senza spese. Tale rimborso deve avvenire al più tardi entro i trenta giorni successivi al recesso.

Il divieto di cui al primo comma è inoperante qualora il venditore fornisca la prova di rispettare le norme stabilite dal Re ai fini del rimborso degli importi versati dal consumatore».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

«Se la legge belga [sulla tutela dei consumatori] costituisca una misura di effetto equivalente, vietata dagli artt. 28 CE - 30 CE, in quanto, all’art. 80, n. 3, vieta di esigere dal consumatore qualsivoglia acconto o pagamento in pendenza del termine obbligatorio per il recesso dal contratto, con il risultato pratico di incidere sugli scambi nazionali di merci in altra maniera che sulle transazioni commerciali con cittadini di altri Stati membri e di costituire, così, un ostacolo di fatto alla libera circolazione dei beni assicurata dall’art. 23 CE».

Sulla questione pregiudiziale

Osservazioni delle parti

Risposta della Corte

Osservazioni preliminari

Sull’esistenza di una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all’esportazione ai sensi dell’art. 29 CE

Sull’eventuale giustificazione della misura di effetto equivalente

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

L’art. 29 CE non osta ad una normativa nazionale che vieta al fornitore, nell’ambito di una vendita a distanza transfrontaliera, di esigere dal consumatore qualsivoglia acconto o pagamento prima della scadenza del termine per il recesso dal contratto, ma osta a che, in applicazione di tale normativa, sia vietato, prima della scadenza di detto termine, richiedere il numero della carta di pagamento del consumatore.

Firme

(*1) Lingua processuale: l’olandese.

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