Sentenza della Corte (grande sezione) del 24 giugno 2008.

Priimta 2008-06-24 · ECLI:EU:C:2008:359 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-188/07
Teismas
Court of Justice
Data
2008-06-24
ECLI
ECLI:EU:C:2008:359
Originalas
EUR-Lex ↗
TeisėjasC.W.A. TimmermansTeisėjasA. RosasTeisėjasK. LenaertsTeisėjasL. Bay LarsenTeisėjasR. Silva de LapuertaTeisėjasK. SchiemannTeisėjasP. KūrisTeisėjasE. LevitsTeisėjasA. ÓcaoimhTeisėjasP. LindhTeisėjasJ.‑C. BonichotTeisėjasT. von DanwitzTeisėjas · pranešėjasC. ToaderGeneralinis advokatasJ. KokottKanclerisM.‑A. Gaudissart
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

24 giugno 2008 (*1)

«Direttiva 75/442/CEE — Gestione dei rifiuti — Nozione di rifiuti — Principio “chi inquina paga” — Detentore — Precedenti detentori — Produttore del prodotto causa dei rifiuti — Idrocarburi e olio pesante — Naufragio — Convenzione sulla responsabilità civile per i danni dovuti a inquinamento da idrocarburi — FIPOL»

Nel procedimento C-188/07,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dalla Cour de cassation (Francia) con decisione 28 marzo 2007, pervenuta in cancelleria il 3 aprile 2007, nella causa

Commune de Mesquer

contro

Total France SA,

Total International Ltd,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente della Seconda Sezione, facente funzione di presidente, dai sigg. A. Rosas, K. Lenaerts e L. Bay Larsen, presidenti di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. K. Schiemann, P. Kūris, E. Levits, A. Ó Caoimh, dalla sig.ra P. Lindh, dai sigg. J.-C. Bonichot, T. von Danwitz e dalla sig.ra C. Toader (relatore), giudici,

avvocato generale: sig.ra J. Kokott

cancelliere: sig. M.-A. Gaudissart, capo unità

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 22 gennaio 2008,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 13 marzo 2008,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

La normativa internazionale

La normativa comunitaria

La direttiva 75/442

«Ai sensi della presente direttiva, si intende per:

La Commissione (…) preparerà (…) un elenco dei rifiuti che rientrano nelle categorie di cui all’allegato I. (…);

(…)

«Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché ogni detentore di rifiuti:
«Conformemente al principio “chi inquina paga”, il costo dello smaltimento dei rifiuti deve essere sostenuto:
«Q4Sostanze accidentalmente riversate, perdute o aventi subìto qualunque altro incidente, compresi tutti i materiali, le attrezzature, ecc. contaminati in seguito all’incidente in questione (…)

Q11Residui provenienti dall’estrazione e dalla preparazione delle materie prime (ad esempio residui provenienti da attività minerarie o petrolifere, ecc.) (…)

Q13Qualunque materia, sostanza o prodotto la cui utilizzazione è giuridicamente vietata (…)

Q16Qualunque sostanza, materia o prodotto che non rientri nelle categorie sopra elencate».

La direttiva 68/414/CEE

La direttiva 2004/35/CE

«Si dovrebbe tenere espressamente conto del trattato Euratom, delle convenzioni internazionali pertinenti e della normativa comunitaria che disciplina più completamente e più rigorosamente tutte le attività che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva. (…)».
«La presente direttiva non si applica al danno ambientale o a una minaccia imminente di tale danno a seguito di un incidente per il quale la responsabilità o l’indennizzo rientrano nell’ambito d’applicazione di una delle convenzioni internazionali elencate nell’allegato IV, comprese eventuali successive modifiche di tali convenzioni, in vigore nello Stato membro interessato».
«Convenzioni internazionali di cui all’articolo 4, paragrafo 2

(…)».

La decisione 2004/246/CE

«Conformemente al protocollo per il fondo complementare, solo gli Stati sovrani possono esserne parte; pertanto, la Comunità non può ratificare il protocollo o aderirvi né potrà farlo nel futuro immediato».

« Articolo 1

(…)

Articolo 4

Gli Stati membri si adoperano con tempestività affinché il protocollo per il fondo complementare e gli strumenti di riferimento siano modificati per consentire alla Comunità di divenirne parte contraente».

La normativa nazionale

«Chiunque produca o detenga rifiuti in circostanze tali da produrre effetti nocivi per il suolo, la flora e la fauna, deteriorare i siti o i paesaggi, inquinare l’aria o le acque, causare rumori e odori e, in generale, ledere la salute dell’uomo e l’ambiente, è tenuto a provvedere o a far provvedere al loro smaltimento conformemente alle disposizioni del presente capitolo, in condizioni idonee a evitare i menzionati effetti.

Lo smaltimento dei rifiuti comporta le operazioni di raccolta, trasporto, stoccaggio, cernita e trattamento necessari al recupero degli elementi e dei materiali riutilizzabili o dell’energia, nonché al deposito o al rigetto nell’ambiente naturale di tutti gli altri prodotti in condizioni idonee a evitare i danni menzionati al comma precedente».

Causa principale e questioni pregiudiziali

«1)

Se l’olio pesante, prodotto derivato da un processo di raffinazione, rispondente alle specifiche dell’utilizzatore, destinato dal produttore a essere venduto come combustibile e menzionato nella direttiva 68/414 (…) possa essere considerato un rifiuto ai sensi dell’art. 1 della direttiva 75/442 (…) codificata dalla direttiva 2006/12 (…).

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla ricevibilità

Sulla prima questione

Sulla seconda questione

Osservazioni presentate alla Corte

Risposta della Corte

Sulla terza questione

Osservazioni presentate alla Corte

Risposta della Corte

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

Firme

(*1) Lingua processuale: il francese.

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