Sentenza della Corte (grande sezione) del 10 febbraio 2009.

Priimta 2009-02-10 · ECLI:EU:C:2009:69 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-185/07
Teismas
Court of Justice
Data
2009-02-10
ECLI
ECLI:EU:C:2009:69
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasV. SkourisTeisėjasP. JannTeisėjasC.W.A. TimmermansTeisėjasA. RosasTeisėjasK. LenaertsTeisėjasA. ÓcaoimhTeisėjasP. KūrisTeisėjasE. JuhászTeisėjasG. ArestisTeisėjasA. Borg BarthetTeisėjas · pranešėjasJ. KlučkaTeisėjasE. LevitsTeisėjasL. Bay LarsenGeneralinis advokatasJ. KokottKanclerisK. Sztranc-Sławiczek
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

10 febbraio 2009 (*1)

«Riconoscimento ed esecuzione delle sentenze arbitrali straniere — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Ambito di applicazione — Competenza di un giudice di uno Stato membro a pronunciare un provvedimento inibitorio che vieti ad una parte di avviare o proseguire un procedimento dinanzi a un giudice di un altro Stato membro per il motivo che tale procedimento violerebbe un accordo arbitrale — Convenzione di New York»

Nel procedimento C-185/07,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi degli artt. 68 CE e 234 CE, dalla House of Lords (Regno Unito), con decisione 28 marzo 2007, pervenuta in cancelleria il 2 aprile 2007, nella causa

Allianz Spa, già Riunione Adriatica di Sicurtà Spa,

Generali Assicurazioni Generali SpA

contro

West Tankers Inc.,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts e A. Ó Caoimh, presidenti di sezione, dai sigg. P. Kūris, E. Juhász, G. Arestis, A. Borg Barthet, J. Klučka (relatore), E. Levits e L. Bay Larsen, giudici,

avvocato generale: sig.ra J. Kokott

cancelliere: sig.ra K. Sztranc-Sławiczek, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 10 giugno 2008,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 4 settembre 2008,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Il diritto internazionale

«Il tribunale di uno Stato contraente, cui sia sottoposta una controversia su una questione per la quale le parti hanno concluso un accordo secondo il presente articolo, rinvierà le medesime, a domanda d’una di esse, a un arbitrato, sempreché non riscontri che il detto accordo sia caduco, inoperante o non sia suscettivo d’essere applicato».

Il diritto comunitario

«Il rispetto degli impegni internazionali assunti dagli Stati membri implica che il presente regolamento non incida sulle convenzioni alle quali gli Stati membri aderiscono e che riguardano materie speciali».
«1. Il presente regolamento si applica in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell'organo giurisdizionale. Esso non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale ed amministrativa.

(…)

«La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:

(…)

(…)».

Il diritto nazionale

«La High Court è competente a pronunciare un’ingiunzione, con ordinanza provvisoria o definitiva, in tutti i casi in cui essa lo ritenga giusto ed opportuno (…)».
«1) Salvo diverso accordo tra le parti, al giudice è riconosciuto, ai fini del procedimento arbitrale e in relazione ad esso, lo stesso potere di emettere ingiunzioni, nelle materie di seguito elencate, che ad esso compete ai fini del procedimento giudiziario e in relazione ad esso.

2) Tali materie sono le seguenti: (…)

Causa principale e questione pregiudiziale

«Se sia compatibile con il regolamento (CE) n. 44/2001 il fatto che il giudice di uno Stato membro emetta un divieto indirizzato ad un soggetto di intraprendere o continuare un procedimento in un altro Stato membro, in base al fatto che tale procedimento viola un accordo arbitrale».

Sulla questione pregiudiziale

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

L'emissione, da parte di un giudice di uno Stato membro, di un provvedimento inibitorio diretto a vietare ad una persona di avviare o proseguire un procedimento dinanzi ai giudici di un altro Stato membro, per il motivo che tale procedimento violerebbe un accordo arbitrale, è incompatibile con il regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

Firme

(*1) Lingua processuale: l'inglese.

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