Sentenza della Corte (grande sezione) del 18 novembre 2008.

Priimta 2008-11-18 · ECLI:EU:C:2008:630 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-158/07
Teismas
Court of Justice
Data
2008-11-18
ECLI
ECLI:EU:C:2008:630
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasV. SkourisTeisėjasP. JannTeisėjasC.W.A. TimmermansTeisėjasA. RosasTeisėjasK. LenaertsTeisėjasT. von DanwitzTeisėjasA. TizzanoTeisėjas · pranešėjasJ.N. Cunha RodriguesTeisėjasR. Silva de LapuertaTeisėjasK. SchiemannTeisėjasA. ArabadjievTeisėjasC. ToaderTeisėjasJ.-J. KaselTeisėjasPrincipal AdministratorGeneralinis advokatasJ. MazákKanclerisM. Ferreira
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

18 novembre 2008 (*1)

«Libera circolazione delle persone — Studente cittadino di uno Stato membro giunto in un altro Stato membro per seguirvi una formazione — Borsa di mantenimento agli studi — Cittadinanza dell’Unione — Art. 12 CE — Certezza del diritto»

Nel procedimento C-158/07,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Centrale Raad van Beroep (Paesi Bassi) con decisione 16 marzo 2007, pervenuta in cancelleria il , nella causa

Jacqueline Förster

contro

Hoofddirectie van de Informatie Beheer Groep ,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts e T. von Danwitz, presidenti di sezione, dai sigg. A. Tizzano, J. N. Cunha Rodrigues (relatore), dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. K. Schiemann, A. Arabadjiev, dalla sig.ra C. Toader e dal sig. J.-J. Kasel, giudici,

avvocato generale: sig. J. Mazák

cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 23 aprile 2008,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 10 luglio 2008,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

La normativa comunitaria

«1. Ha diritto di rimanere a titolo permanente nel territorio di uno Stato membro:

(…)

(…)».

«I beneficiari del presente regolamento continuano a fruire del diritto alla parità di trattamento previsto dal regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio».
«Per precisare le condizioni destinate a facilitare l’esercizio del diritto di soggiorno e per garantire l’accesso alla formazione professionale in maniera non discriminatoria ai cittadini di uno Stato membro ammessi a seguire una formazione professionale in un altro Stato membro, gli Stati membri riconoscono il diritto di soggiorno a qualsiasi studente cittadino di uno Stato membro, nonché al coniuge ed ai figli a carico, il quale non disponga di tale diritto in base ad un’altra disposizione di diritto comunitario ed assicuri all’autorità nazionale interessata con una dichiarazione oppure, a sua scelta, con qualsiasi altro mezzo almeno equivalente di disporre di risorse onde evitare che, durante il soggiorno, lo studente e la sua famiglia diventino un onere per l’assistenza sociale dello Stato membro ospitante e a condizione che sia iscritto in un istituto riconosciuto per seguirvi, a titolo principale, una formazione professionale e che lo studente e la sua famiglia dispongano di un’assicurazione malattia che copra tutti i rischi nello Stato membro ospitante».
«La presente direttiva non costituisce per gli studenti che beneficiano del diritto di soggiorno la base per un diritto al pagamento di borse di mantenimento da parte dello Stato membro ospitante».

La normativa nazionale

«1.

Ai fini del sussidio agli studi viene preso in considerazione uno studente il quale:

«In deroga al n. 1, lett. b), la condizione che uno studente soggiorni nei Paesi Bassi non vale per uno studente al quale siffatta condizione non può essere applicata in forza di una convenzione o di una decisione di un’organizzazione internazionale. Con regolamento, o mediante norme di esecuzione di un regolamento, potranno essere adottate disposizioni al fine di dare corretta esecuzione al presente numero».
«Uno studente avente la cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione europea (…), a sua richiesta, può beneficiare del finanziamento agli studi a norma della WSF 2000 (…), qualora anteriormente alla sua domanda abbia soggiornato legalmente nei Paesi Bassi per un periodo ininterrotto di almeno cinque anni. Le ulteriori disposizioni della WSF 2000 (…) trovano piena applicazione».
«I presenti Orientamenti entrano in vigore al momento della pubblicazione, con efficacia retroattiva dal 15 marzo 2005».

Causa principale e questioni pregiudiziali

«1)

Se l’art. 7 del regolamento (CEE) n. 1251/70 riguardi anche lo studente che è venuto nei Paesi Bassi principalmente per motivi di studio e che originariamente ha svolto in misura ridotta attività lavorative contemporaneamente al suo studio, ma che nel frattempo ha cessato siffatte attività.

Se la norma secondo cui un cittadino dell’Unione economicamente non attivo può far valere l’art. 12 CE solo dopo aver soggiornato legalmente nel paese ospitante per un determinato periodo o se dispone di un titolo di soggiorno valga anche per il sussidio per le spese di mantenimento concesso agli studenti;

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

Sulla seconda, sulla terza e sulla quarta questione pregiudiziale

Sulla quinta questione

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

Firme

(*1) Lingua processuale: l’olandese.

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