Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 10 luglio 2008.

Priimta 2008-07-10 · ECLI:EU:C:2008:397 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-54/07
Teismas
Court of Justice
Data
2008-07-10
ECLI
ECLI:EU:C:2008:397
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasC.W.A. TimmermansTeisėjasL. Bay LarsenTeisėjasK. SchiemannTeisėjasJ. MakarczykTeisėjas · pranešėjasJ.‑C. BonichotGeneralinis advokatasM. Poiares MaduroKanclerisB. Fülöp
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

10 luglio 2008 (*1)

«Direttiva 2000/43/CE — Criteri discriminatori di selezione del personale — Onere della prova — Sanzioni»

Nel procedimento C-54/07,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dall’Arbeidshof te Brussel (Belgio) con decisione 24 gennaio 2007, pervenuta in cancelleria il 6 febbraio 2007, nella causa

Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding

contro

Firma Feryn NV,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. L. Bay Larsen, K. Schiemann, J. Makarczyk e J.-C. Bonichot (relatore), giudici,

avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro

cancelliere: sig. B. Fülöp, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 28 novembre 2007,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 12 marzo 2008,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

La normativa comunitaria

«sussiste discriminazione diretta quando, a causa della sua razza od origine etnica, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra in una situazione analoga».
«Gli Stati membri possono introdurre o mantenere, per quanto riguarda il principio della parità di trattamento, disposizioni più favorevoli di quelle fissate nella presente direttiva».
«1. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le persone che si ritengono lese, in seguito alla mancata applicazione nei loro confronti del principio della parità di trattamento, possano accedere, anche dopo la cessazione del rapporto che si lamenta affetto da discriminazione, a procedure giurisdizionali e/o amministrative, comprese, ove lo ritengono opportuno, le procedure di conciliazione finalizzate al rispetto degli obblighi derivanti dalla presente direttiva.

(…)».

«Gli Stati membri prendono le misure necessarie, conformemente ai loro sistemi giudiziari nazionali, per assicurare che, allorché persone che si ritengono lese dalla mancata applicazione nei loro riguardi del principio della parità di trattamento espongono, dinanzi a un tribunale o a un’altra autorità competente, fatti dai quali si può presumere che vi sia stata una discriminazione diretta o indiretta, incomba alla parte convenuta provare che non vi è stata violazione del principio della parità di trattamento».
«Gli Stati membri assicurano che tra le competenze di tali organismi rientrino:

(…)».

La normativa nazionale

Causa principale e questioni pregiudiziali

«1)

Se sussista una discriminazione diretta ai sensi dell’art. 2, n. 2, lett. a), della direttiva 2000/43 (…), qualora un datore di lavoro, dopo aver collocato un’offerta di lavoro destinata a richiamare l’attenzione, dichiari in pubblico:

“Devo soddisfare le esigenze dei miei clienti. Se lei dice: ‘Voglio quel tale prodotto o lo voglio così o così’, e io dico: ‘Non lo faccio, faccio venire lo stesso quelle persone’, allora lei dirà: ‘Non la voglio più quella porta’. Così io dovrò chiudere bottega. Dobbiamo venire incontro alle esigenze dei nostri clienti. Questo non è un mio problema, non ho creato io questo problema in Belgio. Io voglio solo che la società vada avanti e che alla fine dell’anno raggiungiamo il nostro fatturato e come lo raggiungo?…devo raggiungerlo come vuole il cliente!”.

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima e seconda questione

Sulle questioni terza, quarta e quinta

Sulla sesta questione

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

Firme

(*1) Lingua processuale: l’olandese.

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