Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 12 febbraio 2009.

Priimta 2009-02-12 · ECLI:EU:C:2009:81 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-45/07
Teismas
Court of Justice
Data
2009-02-12
ECLI
ECLI:EU:C:2009:81
Originalas
EUR-Lex ↗
Pirmininkas · pranešėjasC.W.A. TimmermansTeisėjasJ.‑C. BonichotTeisėjasK. SchiemannTeisėjasJ. MakarczykTeisėjasC. ToaderTeisėjasPrincipal AdministratorGeneralinis advokatasY. BotKanclerisM. Ferreira
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

12 febbraio 2009 (*1)

«Inadempimento di uno Stato — Artt. 10 CE, 71 CE e 80, n. 2, CE — Sicurezza marittima — Controllo delle navi e degli impianti portuali — Accordi internazionali — Competenze rispettive della Comunità e degli Stati membri»

Nella causa C-45/07,

avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 2 febbraio 2007,

Commissione delle Comunità europee , rappresentata dai sigg. K. Simonsson, M. Konstantinidis, F. Hoffmeister e I. Zervas, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Repubblica ellenica , rappresentata dalle sig.re A. Samoni-Rantou e S. Chala, in qualità di agenti,

convenuta,

sostenuta da:

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord , rappresentato dalla sig.ra I. Rao, in qualità di agente, assistita dal sig. D. Anderson, QC,

interveniente,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dal sig. C.W.A. Timmermans (relatore), presidente di sezione, dai sigg. J.-C. Bonichot, K. Schiemann, J. Makarczyk e dalla sig.ra C. Toader, giudici,

avvocato generale: sig. Y. Bot

cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 13 novembre 2008,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 20 novembre 2008,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

«1. Il presente regolamento ha, come obiettivo principale, l'introduzione e l'applicazione delle misure comunitarie finalizzate a migliorare la sicurezza delle navi adibite al commercio internazionale ed al traffico nazionale, nonché dei relativi impianti portuali, contro le minacce di azioni illecite intenzionali.
«1. Per quanto riguarda il traffico marittimo internazionale, gli Stati membri applicano integralmente, entro il 1 o luglio 2004, le misure speciali per migliorare la sicurezza marittima della Convenzione SOLAS e la parte A del Codice ISPS, secondo le modalità e nei confronti delle navi, delle società e degli impianti portuali prescritti dagli strumenti suddetti.

(…)

(…)».

«Gli Stati membri assolvono i compiti di amministrazione e di controllo derivanti dalle disposizioni delle misure speciali per migliorare la sicurezza marittima della Convenzione SOLAS e del Codice ISPS. Essi provvedono affinché, ai fini dell'attuazione delle disposizioni del presente regolamento, vengano predisposti ed effettivamente attivati tutti i mezzi necessari».
«Ogni comitato adotta il proprio regolamento interno su proposta del presidente, basandosi su un regolamento di procedura tipo che sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ».

«L'ordine del giorno distingue tra:

(…)

Procedimento precontenzioso

Sul ricorso

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:

Firme

(*1) Lingua processuale: il greco.

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