Sentenza della Corte (Terza Sezione) dell'8 maggio 2008.

Priimta 2008-05-08 · ECLI:EU:C:2008:264 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-14/07
Teismas
Court of Justice
Data
2008-05-08
ECLI
ECLI:EU:C:2008:264
Originalas
EUR-Lex ↗
Pirmininkas · pranešėjasA. RosasTeisėjasU. LõhmusTeisėjasJ. KlučkaTeisėjasP. LindhTeisėjasA. ArabadjievGeneralinis advokatasV. TrstenjakKanclerisB. Fülöp
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

8 maggio 2008 (*1)

«Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (CE) n. 1348/2000 — Notificazione e comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali — Mancata traduzione degli allegati dell’atto — Conseguenze»

Nel procedimento C-14/07,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi degli artt. 68 CE e 234 CE, dal Bundesgerichtshof (Germania), con decisione 21 dicembre 2006, pervenuta in cancelleria il 22 gennaio 2007, nella causa tra

Ingenieurbüro Michael Weiss und Partner GbR

e

Industrie-und Handelskammer Berlin,

con l’intervento di:

Nicholas Grimshaw & Partners Ltd,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dal sig. A. Rosas (relatore), presidente di sezione, dai sigg. U. Lõhmus e J. Klučka, dalla sig.ra P. Lindh, e dal sig. A. Arabadjiev, giudici,

avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak

cancelliere: sig. B. Fülöp, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 24 ottobre 2007,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 29 novembre 2007,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Diritto comunitario e internazionale

«(8)

Per garantire l’efficacia del regolamento, la facoltà di denegare la notificazione o la comunicazione degli atti deve essere limitata a situazioni eccezionali.

(…)

«Gli atti giudiziari sono trasmessi direttamente e nel più breve tempo possibile tra gli organi designati a norma dell’articolo 2».
«1. Il richiedente è informato dall’organo mittente a cui consegna l’atto per la trasmissione che il destinatario può rifiutare di ricevere l’atto se esso non è compilato in una delle lingue di cui all’articolo 8.
«1. L’organo ricevente informa il destinatario che può rifiutare di ricevere l’atto oggetto della notificazione o della comunicazione se è redatto in una lingua diversa da una delle seguenti lingue:

oppure

«Quando un atto di citazione o un atto equivalente sia stato trasmesso ad un altro Stato membro per la notificazione o la comunicazione, secondo le disposizioni del presente regolamento, ed il convenuto non compare, il giudice è tenuto a soprassedere alla decisione fintanto che non si abbia la prova:

e che, in ciascuna di tali eventualità, sia la notificazione o comunicazione sia la consegna ha avuto luogo in tempo utile perché il convenuto abbia avuto la possibilità di difendersi».

«1. Se il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato membro è citato davanti ad un giudice di un altro Stato membro e non compare, il giudice, se non è competente in base al presente regolamento, dichiara d’ufficio la propria incompetenza.

«Le decisioni non sono riconosciute:

(…)

(…)».

«L’Autorità centrale dello Stato richiesto procede o fa procedere alla notificazione o alla comunicazione dell’atto:

(…)

Se l’atto deve essere notificato o comunicato in conformità al primo comma, l’Autorità centrale può chiedere che l’atto sia redatto o tradotto nella lingua o in una delle lingue ufficiali del suo paese (…)».

«Qualora una domanda giudiziale o un atto equivalente abbiano dovuto essere trasmessi all’estero a fini di notificazione o di comunicazione secondo le disposizioni della presente convenzione, e qualora il convenuto non compaia, il giudice è tenuto a sospendere il giudizio finché non sia provato:

e che, in ciascuna di tali eventualità, la notificazione o la comunicazione, oppure la consegna, abbiano avuto luogo in tempo utile perché il convenuto potesse presentare le sue difese».

Diritto nazionale

«(1) Il ricorso viene proposto mediante la notifica della relativa memoria (atto di ricorso).

(2) Tale atto deve contenere:

(3) L’atto di ricorso deve inoltre indicare, qualora ne dipenda la determinazione del giudice competente, il valore dell’oggetto della controversia, a meno che quest’ultimo consista in una somma di denaro determinata, e deve inoltre precisare se sussistano ragioni che ostano alla decisione della controversia da parte del giudice monocratico.

(4) Peraltro, le disposizioni generali relative alle memorie preparatorie sono applicabili anche all’atto di ricorso».

«(1) I documenti di cui la parte è in possesso ed ai quali la memoria preparatoria fa riferimento devono essere allegati a quest’ultima, in originale o in copia.

(2) Se il ricorso riguarda soltanto passi isolati di un documento, è sufficiente allegarne un estratto che indichi la parte introduttiva del documento, il passo che si riferisce alla controversia, la fine, la data e la firma.

(3) Se la controparte conosce già tali documenti o se essi sono voluminosi, è sufficiente indicare con precisione quali siano questi documenti, proponendoglieli in consultazione».

Causa principale e questioni pregiudiziali

«Le prestazioni saranno fornite in lingua tedesca. La corrispondenza tra [la IHK Berlin] e [lo studio Grimshaw] e le autorità ed istituzioni pubbliche sarà scambiata in lingua tedesca».

«1)

Se l’art. 8, n. 1, del regolamento n. 1348/2000 debba essere interpretato nel senso che non sussiste il diritto del destinatario di rifiutare la ricezione (…), qualora soltanto gli allegati di un atto oggetto della notificazione non siano redatti nella lingua dello Stato membro richiesto oppure in una lingua dello Stato membro mittente compresa dal destinatario.

Se l’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 1348/2000 debba essere interpretato nel senso che la lingua dello Stato membro mittente è “compresa” dal destinatario ai sensi del suddetto regolamento già per il fatto che questi, nell’esercizio della sua attività professionale, ha convenuto in un contratto concluso con il richiedente che la corrispondenza sia scambiata nella lingua dello Stato membro mittente.

Se l’art. 8, n. 1, del regolamento n. 1348/2000 debba essere interpretato nel senso che il destinatario in ogni caso non può invocare tale disposizione per rifiutare la ricezione di tali allegati ad un atto redatti in una lingua diversa dalla lingua dello Stato membro richiesto o da una lingua dello Stato membro mittente compresa dal destinatario, qualora egli, nell’esercizio della sua attività professionale, concluda un contratto in cui convenga che la corrispondenza sia scambiata nella lingua dello Stato membro mittente, e gli allegati trasmessi riguardino tale corrispondenza e siano redatti nella lingua convenuta».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

«Il presente articolo sancisce il principio in base al quale è ammessa la notificazione per posta.

Gli Stati membri possono tuttavia precisare le condizioni, volte a fornire garanzie ai destinatari residenti nel loro territorio, in base alle quali può essere effettuata la notificazione per posta. Potrebbero ad esempio richiedere un invio per raccomandata, ovvero l’applicazione di norme della convenzione relative alla traduzione degli atti».

Sulla seconda questione

Sulla terza questione

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

Spetta al giudice nazionale verificare se il contenuto della domanda giudiziale sia sufficiente a consentire al convenuto di far valere i suoi diritti o se il mittente sia tenuto a rimediare all’assenza di traduzione di un allegato indispensabile.

Firme

(*1) Lingua processuale: il tedesco.

Tekstas iš mūsų archyvo (Europos Sąjungos leidinių biuro „Cellar“ duomenys). Commission Decision 2011/833/EU — free reuse incl. commercial; attribution to EUR-Lex / Court of Justice of the European Union required; EUR-Lex is not the authentic record of the Court.