Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 20 maggio 2010.

Priimta 2010-05-20 · ECLI:EU:T:2010:214 · General Court · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
T-258/06
Teismas
General Court
Data
2010-05-20
ECLI
ECLI:EU:T:2010:214
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasM. VilarasTeisėjasM. PrekTeisėjas · pranešėjasV.M. CiucăKanclerisT. Weiler
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Dispositivo

Parti

Nella causa T‑258/06,

Repubblica federale di Germania, rappresentata dal sig. M. Lumma e dalla sig.ra C. Schulze-Bahr, in qualità di agenti,

ricorrente,

sostenuta da

Repubblica francese, rappresentata inizialmente dal sig. G. de Bergues, successivamente dai sigg. de Bergues e J.‑C. Gracia, e infine dai sigg. de Bergues e J.‑S. Pilczer, in qualità di agenti,

da

Repubblica d’Austria, rappresentata dal sig. M. Fruhmann, dalla sig.ra C. Pesendorfer e dal sig. C. Mayr, in qualità di agenti,

da

Repubblica di Polonia, rappresentata inizialmente dalla sig.ra E. Ośniecka-Tamecka, successivamente dal sig. T. Nowakowski, poi dal sig. M. Dowgielewicz, indi dal sig. Dowgielewicz e dalle sig.re K. Rokicka e K. Zawisza, e infine dal sig. M. Szpunar, in qualità di agenti,

da

Regno dei Paesi Bassi, rappresentato inizialmente dalla sig.ra H. Sevenster, successivamente dalla sig.ra C. Wissels e dal sig. M. de Grave, e infine dalla sig.ra Wissels e dai sigg. de Grave e Y. de Vries, in qualità di agenti,

da

Parlamento europeo, rappresentato dai sigg. U. Rösslein e J. Rodrigues, in qualità di agenti,

da

Repubblica ellenica, rappresentata dalle sig.re D. Tsagkaraki e M. Tassopoulou, in qualità di agenti,

e da

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato inizialmente dalla sig.ra Z. Bryanston-Cross, successivamente dal sig. L. Seeboruth, in qualità di agenti,

intervenienti

contro

Commissione europea, rappresentata dai sigg. X. Lewis e B. Schima, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di annullamento della comunicazione interpretativa della Commissione relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive «appalti pubblici» (GU 2006, C 179, pag. 2),

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione),

composto dai sigg. M. Vilaras, presidente, M. Prek e V. M. Ciucă (relatore), giudici,

cancelliere: sig.ra T. Weiler, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 29 aprile 2009,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza

Fatti

Procedimento

Conclusioni delle parti

Sulla ricevibilità

A – Osservazioni preliminari

B – Sul contenuto della comunicazione

a) Argomenti delle parti

Repubblica federale di Germania

Intervenienti

Commissione

b) Giudizio del Tribunale

«Secondo la [Corte], i principi di uguaglianza di trattamento e di non discriminazione comportano un obbligo di trasparenza che consiste nel garantire, in favore di ogni potenziale offerente, un adeguato livello di pubblicità che consenta l’apertura del mercato alla concorrenza.

L’obbligo di trasparenza implica che un’impresa situata sul territorio di un altro Stato membro possa avere accesso ad informazioni adeguate relative all’appalto prima che esso sia aggiudicato, in modo tale che, se tale impresa lo desidera, sia in grado di manifestare il proprio interesse ad ottenere tale appalto.

La Commissione è del parere che la prassi consistente nel prendere contatto con un certo numero di potenziali offerenti non è sufficiente a tale riguardo, anche se l’amministrazione aggiudicatrice si rivolge ad imprese di altri Stati membri o si sforza di entrare in contatto con l’insieme dei potenziali fornitori. Un approccio selettivo di questa natura non può escludere qualunque discriminazione nei confronti dei potenziali offerenti di altri Stati membri, e in particolare dei nuovi arrivati sul mercato. Lo stesso dicasi di qualunque forma di pubblicità "passiva", ovvero quando un’amministrazione aggiudicatrice non garantisce una pubblicità attiva, ma risponde alle richieste di informazioni provenienti da candidati che hanno scoperto con i loro mezzi la prevista aggiudicazione di un appalto. Inoltre, un semplice riferimento ad articoli o servizi nei mezzi di comunicazione, a dibattiti parlamentari o politici o ad eventi come congressi quali fonti di informazione non può costituire una pubblicità adeguata.

Pertanto, il solo modo di rispettare i requisiti definiti dalla [Corte] consiste nella pubblicazione di un avviso pubblicitario sufficientemente accessibile prima dell’aggiudicazione dell’appalto. Tale avviso pubblicitario deve essere pubblicato dall’amministrazione aggiudicatrice nell’intento di aprire alla concorrenza l’aggiudicazione dell’appalto».

«Spetta alle singole amministrazioni aggiudicatrici decidere se l’aggiudicazione di un determinato appalto possa essere interessante per operatori economici situati in altri Stati membri. La Commissione ritiene che questa decisione de[bba] essere basata su una valutazione delle circostanze specifiche del caso, quali l’oggetto dell’appalto, il suo importo stimato, le particolari caratteristiche del settore in questione (dimensioni e struttura del mercato, prassi commerciali, ecc.), nonché il luogo geografico di esecuzione dell’appalto. Se l’amministrazione aggiudicatrice giunge alla conclusione che l’appalto in questione presenta interesse per gli operatori economici di altri Stati membri, deve aggiudicarlo in conformità con le norme fondamentali derivanti dal diritto comunitario».
«Quali forme di pubblicità adeguate e frequentemente utilizzate, è opportuno citare:

Come riconosciuto, peraltro, dalla Repubblica federale di Germania e dagli intervenienti, si tratta qui di un elenco indicativo che non esclude affatto differenti forme adeguate di pubblicità.

a) Argomenti delle parti

Repubblica federale di Germania

Intervenienti

Commissione

b) Giudizio del Tribunale

«Principi

Nella sentenza Telaustria, la [Corte] ha dichiarato che l’obbligo di trasparenza consiste nel garantire, in favore di ogni potenziale offerente, un adeguato livello di pubblicità che consenta l’apertura del mercato alla concorrenza, nonché il controllo sull’imparzialità delle procedure di aggiudicazione. In pratica, la garanzia di una procedura equa e imparziale costituisce il corollario necessario dell’obbligo di garantire una pubblicità trasparente.

Deriva da quanto precede che un appalto deve essere aggiudicato nel rispetto delle disposizioni e dei principi del trattato CE, al fine di garantire condizioni di concorrenza eque all’insieme degli operatori economici interessati da tale appalto. In pratica, tale obiettivo può essere raggiunto nel miglior modo tramite:

La descrizione delle caratteristiche richieste di un prodotto o di un servizio non deve fare riferimento a una fabbricazione o a una provenienza determinata, né a procedimenti particolari, né deve riferirsi a un marchio commerciale, a un brevetto, a un’origine o a una produzione determinati, a meno che una preferenza di tale natura sia giustificata dall’oggetto dell’appalto e sia accompagnata dalla menzione "o equivalente". In ogni caso è preferibile utilizzare descrizioni più generali per quanto riguarda l’esecuzione o le funzioni.

Le amministrazioni aggiudicatrici non devono prevedere alcuna condizione che comporti una discriminazione diretta o indiretta nei confronti dei potenziali offerenti di altri Stati membri, come l’obbligo, per un’impresa interessata all’appalto, di essere stabilita sul territorio dello stesso Stato membro o della stessa regione dell’amministrazione aggiudicatrice.

Se i candidati o gli offerenti sono tenuti a presentare certificati, diplomi o altri tipi di attestati scritti, i documenti provenienti da altri Stati membri che offrono un livello equivalente di garanzia devono essere accettati conformemente al principio del reciproco riconoscimento di diplomi, certificati e altri attestati di qualifiche formali.

I termini stabiliti per presentare una manifestazione d’interesse o un’offerta devono essere sufficienti per consentire alle imprese di altri Stati membri di procedere a una valutazione pertinente e di elaborare la loro offerta.

Tutti i partecipanti devono poter conoscere in anticipo le regole applicabili ed avere la certezza che tali regole saranno applicate nello stesso modo a tutti gli operatori».

Osservazioni preliminari

Sul punto 2.2.1. della comunicazione

Sul punto 2.2.2. della comunicazione

«Limitazione del numero di candidati invitati a presentare un’offerta

Le amministrazioni aggiudicatrici hanno la facoltà di limitare il numero di candidati ad un livello adeguato, a condizione di farlo in modo trasparente e non discriminatorio. Possono ad esempio applicare criteri oggettivi, come l’esperienza dei candidati nel settore in questione, le dimensioni e l’infrastruttura delle loro attività, la loro capacità tecnica e professionale o altri fattori. Possono anche optare per un’estrazione a sorte, sia come unico meccanismo di selezione, sia in combinazione con altri criteri. In ogni caso, il numero dei candidati iscritti sull’elenco ristretto deve rispondere alla necessità di garantire una sufficiente concorrenza.

Le amministrazioni aggiudicatrici possono inoltre prevedere di applicare sistemi di qualificazione, vale a dire la redazione di un elenco di operatori qualificati mediante una procedura trasparente e aperta oggetto di adeguata pubblicità. Successivamente, quando si tratterà di aggiudicare i singoli appalti che rientrano nel campo di applicazione del sistema, l’amministrazione aggiudicatrice potrà selezionare dall’elenco degli operatori qualificati, su una base non discriminatoria, gli operatori che saranno invitati a presentare un’offerta (ad esempio estraendo a rotazione dall’elenco)».

Sul punto 2.2.3. della comunicazione

«Decisione di aggiudicazione dell’appalto

È importante che la decisione definitiva di aggiudicazione dell’appalto sia conforme alle regole procedurali fissate all’inizio e che i principi di non discriminazione e di uguaglianza di trattamento siano pienamente rispettati. Questo aspetto è particolarmente importante nel caso delle procedure che prevedono una negoziazione con gli offerenti inseriti in un elenco ristretto. Le negoziazioni devono essere organizzate in modo tale che tutti gli offerenti abbiano accesso allo stesso volume di informazioni e in modo da escludere vantaggi ingiustificati per uno specifico offerente».

a) Argomenti delle parti

b) Giudizio del Tribunale

«Le direttive ‘appalti pubblici’ prevedono deroghe specifiche che autorizzano, a talune condizioni, procedure senza previa pubblicazione di un avviso pubblicitario. I casi più importanti riguardano le situazioni di estrema urgenza, risultanti da eventi imprevedibili, e gli appalti la cui esecuzione, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, può essere affidata unicamente ad un determinato operatore economico.

La Commissione ritiene che le deroghe pertinenti possano essere applicate agli appalti non disciplinati dalle direttive. Le amministrazioni aggiudicatrici possono pertanto aggiudicare tali appalti senza previa pubblicazione di un avviso pubblicitario, a condizione di rispettare le condizioni enunciate nelle direttive per una di tali deroghe».

a) Argomenti delle parti

b) Giudizio del Tribunale

«Quando la Commissione viene a conoscenza di potenziali violazioni delle norme fondamentali per l’aggiudicazione di appalti pubblici che non rientrano nell’ambito di applicazione delle direttive “appalti pubblici”, valuterà la rilevanza dell’appalto in questione per il mercato interno alla luce delle circostanze specifiche di ciascun caso. Avvierà una procedura d’infrazione a norma dell’articolo [226 CE] solo nei casi in cui lo riterrà opportuno in considerazione della gravità delle infrazioni e delle loro ripercussioni sul mercato interno».

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è irricevibile.

2) La Repubblica federale di Germania sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

3) La Repubblica francese, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Polonia, il Regno dei Paesi Bassi, il Parlamento europeo, la Repubblica ellenica e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporteranno le proprie spese.

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