Sentenza della Corte (grande sezione) del 27 novembre 2007.

Priimta 2007-11-27 · ECLI:EU:C:2007:714 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-435/06
Teismas
Court of Justice
Data
2007-11-27
ECLI
ECLI:EU:C:2007:714
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasV. SkourisTeisėjasP. JannTeisėjasC.W.A. TimmermansTeisėjasA. RosasTeisėjasA. TizzanoTeisėjasR. SchintgenTeisėjas · pranešėjasJ.N. Cunha RodriguesTeisėjasR. Silva de LapuertaTeisėjasJ.‑C. BonichotTeisėjasT. von DanwitzTeisėjasA. ArabadjievGeneralinis advokatasJ. KokottKanclerisR. Grass
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Dispositivo

Parti

Nel procedimento C‑435/06,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Korkein hallinto-oikeus (Finlandia), con ordinanza 13 ottobre 2006, pervenuta in cancelleria il 17 ottobre 2006, nella causa

C ,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas e A. Tizzano, presidenti di sezione, dai sigg. R. Schintgen, J.N. Cunha Rodrigues (relatore), dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. J.‑C. Bonichot, T. von Danwitz e A. Arabadjiev, giudici,

avvocato generale: sig.ra J. Kokott

cancelliere: sig. R. Grass

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

Sentenza

Motivazione della sentenza

Contesto normativo

Diritto comunitario

«Le Parti contraenti prendono atto che la Svezia, la Finlandia e la Norvegia, nella loro qualità di membri dell’Unione europea, intendono proseguire, nel pieno rispetto del diritto comunitario e delle altre disposizioni del trattato sull’Unione europea, la cooperazione nordica instaurata tra di loro nonché con altri paesi e territori».
«Per garantire parità di condizioni a tutti i minori, il presente regolamento disciplina tutte le decisioni in materia di responsabilità genitoriale, incluse le misure di protezione del minore, indipendentemente da qualsiasi nesso con un procedimento matrimoniale».
«1. Il presente regolamento si applica, indipendentemente dal tipo di autorità giurisdizionale, alle materie civili relative:

(...)

b) all’attribuzione, all’esercizio, alla delega, alla revoca totale o parziale della responsabilità genitoriale.

a) il diritto di affidamento e il diritto di visita; (...)

d) la collocazione del minore in una famiglia affidataria o in un istituto; (...)».

«Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

1) “autorità giurisdizionale”: tutte le autorità degli Stati membri competenti per le materie rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento a norma dell’articolo 1; (...)

4) “decisione”: (...) una decisione relativa alla responsabilità genitoriale, a prescindere dalla denominazione usata per la decisione, quale ad esempio decreto, sentenza o ordinanza; (...)

7) “responsabilità genitoriale”: i diritti e doveri di cui è investita una persona fisica o giuridica in virtù di una decisione giudiziaria, della legge o di un accordo in vigore riguardanti la persona o i beni di un minore. Il termine comprende, in particolare, il diritto di affidamento e il diritto di visita; (...)

9) “diritto di affidamento”: i diritti e doveri concernenti la cura della persona di un minore, in particolare il diritto di intervenire nella decisione riguardo al suo luogo di residenza; (...)».

«Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore, se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono adit[e]».
«L’autorità giurisdizionale si considera adita:

a) alla data in cui la domanda giudiziale o un atto equivalente è depositato presso l’autorità giurisdizionale, purché successivamente l’attore non abbia omesso di prendere tutte le misure cui era tenuto affinché fosse effettuata la notificazione al convenuto».

«1. Fatti salvi gli articoli 60, 63, 64 e il paragrafo 2 del presente articolo, il presente regolamento sostituisce, nei rapporti tra gli Stati membri, le convenzioni vigenti alla data della sua entrata in vigore, concluse tra due o più Stati membri su materie disciplinate dal presente regolamento.
«1. Il presente regolamento si applica solo alle azioni proposte, agli atti pubblici formati e agli accordi tra le parti conclusi posteriormente alla data in cui il presente regolamento entra in applicazione secondo l’articolo 72.

(...)».

Gli ordinamenti giuridici nazionali

Causa principale e questioni pregiudiziali

«1) a) Se il regolamento (…) n. 2201/2003 (…) sia applicabile all’esecuzione di tutte le parti di una decisione, come quella della fattispecie, riguardante l’immediata presa a carico e la collocazione di un minore al di fuori della propria famiglia d’origine presso una famiglia affidataria, quando tale decisione è adottata nella forma di un’unica decisione nell’ambito delle norme di diritto pubblico riguardanti la protezione dei minori;

b) ovvero, considerato il disposto dell’art. 1, n. 2, lett. d) [del regolamento n. 2201/2003], solo alla parte della decisione relativa alla collocazione al di fuori della propria famiglia d’origine presso una famiglia affidataria;

c) In quest’ultimo caso, se il regolamento [n. 2201/2003] sia applicabile ad una misura concernente la collocazione contenuta nella decisione di presa a carico, benché alla stessa decisione, cui è subordinata la decisione di collocazione, sia applicabile la legislazione, armonizzata nell’ambito della cooperazione tra gli Stati membri interessati, posta in essere per il reciproco riconoscimento e per l’esecuzione delle sentenze e decisioni amministrative.

2) In caso di soluzione affermativa della questione sub 1a), tenendo conto del fatto che il regolamento [n. 2201/2003] non ha preso in considerazione la legislazione armonizzata ad opera del Consiglio nordico concernente il riconoscimento e l’esecuzione delle suddette decisioni di assistenza di diritto pubblico ma solo la corrispondente convenzione in materia civile, se sia comunque possibile applicare alla presa a carico dei minori la legislazione armonizzata menzionata supra, la quale si fonda sul riconoscimento e sull’esecuzione immediati delle decisioni amministrative sotto forma di cooperazione tra autorità amministrative.

3) In caso di soluzione affermativa della questione sub 1a) e negativa della questione sub 2), se il regolamento n. 2201/2003, tenendo conto dei suoi artt. 72 e 64, n. 2, nonché della legislazione armonizzata dei paesi nordici relativa alle decisioni di assistenza di diritto pubblico, sia applicabile ratione temporis alla fattispecie allorché le autorità amministrative svedesi hanno adottato il 23 febbraio 2005 una decisione concernente sia la presa a carico immediata sia la collocazione presso una famiglia affidataria ed hanno sottoposto la decisione sulla collocazione immediata per conferma al länsrätt il 25 febbraio 2005 ed allorché il länsrätt adito ha confermato tale decisione il 3 marzo 2005». Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione, sub a)

Sulla prima questione, sub b) e c)

Sulla seconda questione

Sulla terza questione

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

1) L’art. 1, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 27 novembre 2003, n. 2201, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 2004, n. 2116, dev’essere interpretato nel senso che la nozione di «materie civili», ai sensi della suddetta disposizione, comprende una decisione unica che ordina la presa a carico immediata e la collocazione di un minore al di fuori della sua famiglia di origine, in una famiglia affidataria, quando tale decisione è stata adottata nell’ambito delle norme di diritto pubblico relative alla protezione dei minori.

2) Il regolamento n. 2201/2003, come modificato dal regolamento n. 2116/2004, dev’essere interpretato nel senso che una normativa nazionale armonizzata, relativa al riconoscimento e all’esecuzione di decisioni amministrative di presa a carico e di collocazione di persone, adottata nell’ambito della cooperazione nordica, non può essere applicata a una decisione di presa a carico di un minore che rientra nell’ambito di applicazione di tale regolamento.

3) Salve le valutazioni fattuali, per le quali il giudice del rinvio è il solo competente, il regolamento n. 2201/2003, come modificato dal regolamento n. 2116/2004, dev’essere interpretato nel senso che esso è applicabile ratione temporis ad una causa come quella principale.

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