Sentenza della Corte (grande sezione) del 14 ottobre 2008.

Priimta 2008-10-14 · ECLI:EU:C:2008:559 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-353/06
Teismas
Court of Justice
Data
2008-10-14
ECLI
ECLI:EU:C:2008:559
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasV. SkourisTeisėjas · pranešėjasP. JannTeisėjasC.W.A. TimmermansTeisėjasA. RosasTeisėjasK. LenaertsTeisėjasM. IlešičTeisėjasG. ArestisTeisėjasA. Borg BarthetTeisėjasJ. MalenovskýTeisėjasJ. KlučkaTeisėjasU. LõhmusTeisėjasE. LevitsTeisėjasC. ToaderGeneralinis advokatasE. SharpstonKanclerisH. von Holstein
Vyriausybės atstovasDeividas Kriaučiūnas
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

14 ottobre 2008 (*1)

«Diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri — Diritto internazionale privato in materia di cognomi — Collegamento, ai fini della determinazione della legge applicabile, alla sola cittadinanza — Figlio minorenne nato e residente in uno Stato membro e che possiede la cittadinanza di un altro Stato membro — Mancato riconoscimento nello Stato membro di cui è cittadino del cognome acquisito nello Stato membro di nascita e di residenza»

Nel procedimento C-353/06,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dall’Amtsgericht Flensburg (Germania) con decisione 16 agosto 2006, pervenuta in cancelleria il 28 agosto 2006, nella causa promossa da:

Stefan Grunkin,

Dorothee Regina Paul,

con l’intervento di:

Leonhard Matthias Grunkin-Paul,

Standesamt Niebüll,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann (relatore), C.W.A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaertset e M. Ilešič, presidenti di sezione, dai sigg. G. Arestis, A. Borg Barthet, J. Malenovský, J. Klučka, U. Lõhmus, E. Levits e dalla sig.ra C. Toader, giudici,

avvocato generale: sig.ra E. Sharpston

cancelliere: sig. H. von Holstein, cancelliere aggiunto

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’11 dicembre 2007,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 24 aprile 2008,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo tedesco

Il diritto internazionale privato

«Il cognome di una persona è disciplinato dalla legge dello Stato di cui essa possiede la cittadinanza».

Il diritto civile

«(1)

Qualora i genitori non portino un cognome coniugale e abbiano la custodia congiunta del figlio, essi devono scegliere, mediante dichiarazione resa dinanzi ad un ufficiale dello stato civile, il cognome del padre o quello della madre al momento della dichiarazione quale cognome da assegnare al figlio alla nascita (…).

Causa principale e questione pregiudiziale

«Se, alla luce del divieto di discriminazione contenuto nell’art. 12 CE e in considerazione della libertà di circolazione garantita ad ogni cittadino dell’Unione dall’art. 18 CE, sia valida la norma di conflitto prevista dall’art. 10 dell’EGBGB in quanto, riguardo alla normativa sul nome di una persona, essa fa riferimento solo alla cittadinanza».

Sulla questione pregiudiziale

Sull’ambito di applicazione del Trattato CE

Sull’art. 12 CE

Sull’art. 18 CE

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

L’art. 18 CE, in circostanze come quelle della causa principale, osta a che le autorità di uno Stato membro, in applicazione del diritto nazionale, rifiutino di riconoscere il cognome di un figlio così come esso è stato determinato e registrato in un altro Stato membro in cui tale figlio — che, al pari dei genitori, possiede solo la cittadinanza del primo Stato membro — è nato e risiede sin dalla nascita.

Firme

(*1) Lingua processuale: il tedesco.

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