Sentenza della Corte (grande sezione) del 10 marzo 2009.

Priimta 2009-03-10 · ECLI:EU:C:2009:140 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-345/06
Teismas
Court of Justice
Data
2009-03-10
ECLI
ECLI:EU:C:2009:140
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasV. SkourisTeisėjasP. JannTeisėjas · pranešėjasC.W.A. TimmermansTeisėjasA. RosasTeisėjasK. LenaertsTeisėjasM. IlešičTeisėjasA. TizzanoTeisėjasJ.N. Cunha RodriguesTeisėjasR. Silva de LapuertaTeisėjasJ. MalenovskýTeisėjasJ. KlučkaTeisėjasA. ArabadjievTeisėjasC. ToaderGeneralinis advokatasE. SharpstonKanclerisJ. Swedenborg
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

10 marzo 2009 (*1)

«Art. 254, n. 2, CE — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Art. 2, n. 3 — Regolamento (CE) n. 622/2003 — Sicurezza dell’aviazione — Allegato — Elenco degli articoli vietati a bordo di aeromobili — Assenza di pubblicazione — Efficacia vincolante»

Nel procedimento C-345/06,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dall’Unabhängiger Verwaltungssenat im Land Niederösterreich (Austria), con decisione 26 luglio 2006, pervenuta in cancelleria il , nella causa

Gottfried Heinrich

LA CORTE (Grande Sezione),

composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans (relatore), A. Rosas, K. Lenaerts e M. Ilešič, presidenti di sezione, dai sigg. A. Tizzano, J.N. Cunha Rodrigues, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. J. Malenovský, J. Klučka, A. Arabadjiev e dalla sig.ra C. Toader, giudici,

avvocato generale: sig.ra E. Sharpston

cancelliere: sig. J. Swedenborg, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 13 novembre 2007,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 10 aprile 2008,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

La normativa comunitaria relativa all’accesso ai documenti

La normativa comunitaria relativa alla sicurezza dell’aviazione civile

«1. Le norme fondamentali comuni relative alle misure di sicurezza aerea sono basate sulle raccomandazioni figuranti attualmente nel documento 30 della conferenza europea per l’aviazione civile (CEAC) e sono riportate nell’allegato.
«Gli Stati membri hanno la facoltà di applicare, nel rispetto del diritto comunitario, misure più severe di quelle disposte dal presente regolamento. Non appena possibile dopo l’applicazione delle stesse, gli Stati membri comunicano alla Commissione la natura di tali misure».
«1. Fatto salvo il diritto di accesso del pubblico ai documenti sancito dal regolamento (CE) n. 1049/2001 (…),

di cui all’articolo 4, paragrafo 2;

(…)

«(1)

La Commissione ha l’obbligo di adottare talune misure per l’applicazione di norme di base comuni sulla sicurezza dell’aviazione in tutta l’Unione europea. A tal fine il regolamento è lo strumento più adatto.

«(2)

A norma del regolamento n. 2320/2002 e al fine di prevenire atti illeciti, le misure stabilite nell’allegato al regolamento (CE) n. 622/2003 devono restare segrete e non essere pubblicate. La stessa regola si applica necessariamente a tutti gli atti che recano modifiche a detto regolamento.

Causa principale e questioni pregiudiziali

«1)

Se, nella nozione di documento di cui all’art. 2, n. 3, del [regolamento n. 1049/2001], debbano considerarsi compresi anche quegli atti i quali necessitano di una pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea , in osservanza dell’art. 254 CE.

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla ricevibilità

Nel merito

Sulla seconda questione

Limitazione degli effetti nel tempo

Sulla prima questione

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

L’allegato al regolamento (CE) della Commissione 4 aprile 2003, n. 622, che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell’aviazione, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione , n. 68, che non è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea , non ha efficacia vincolante nella parte in cui mira ad imporre obblighi ai privati.

Firme

(*1) Lingua processuale: il tedesco.

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