Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione ampliata) del 1 luglio 2010.

Priimta 2010-07-01 · ECLI:EU:T:2010:266 · General Court · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
T-321/05
Teismas
General Court
Data
2010-07-01
ECLI
ECLI:EU:T:2010:266
Originalas
EUR-Lex ↗
Pirmininkas · pranešėjasA.W.H. MeijTeisėjasV. VadapalasTeisėjasN. WahlTeisėjasL. TruchotTeisėjasS. Frimodt NielsenKanclerisC. Kristensen
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Dispositivo

Parti

Nella causa T‑321/05,

AstraZeneca AB, con sede in Södertälje (Svezia),

AstraZeneca plc, con sede in Londra (Regno Unito),

rappresentate inizialmente dai sigg. M. Brealey, QC, M. Hoskins, D. Jowell, barristers, dalle sig.re F. Murphy, G. Sproul, I. MacCallum e C. Brown, solicitors, successivamente dai sigg. Brealey, Hoskins, Jowell e dalle sig.re Murphy e Brown, e infine dai sigg. Brealey, Hoskins, Jowell e dalla sig.ra Murphy,

ricorrenti,

sostenute da

European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA), con sede in Ginevra (Svizzera), rappresentata dall’avv. M. Van Kerckhove,

interveniente,

contro

Commissione europea, rappresentata inizialmente dai sigg. F. Castillo de la Torre, É. Gippini Fournier e A. Whelan, successivamente dai sigg. Castillo de la Torre, Gippini Fournier e J. Bourke, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda diretta all’annullamento della decisione della Commissione 15 giugno 2005, C (2005) 1757 def., relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 82 [CE] e dell’articolo 54 dell’accordo SEE (Caso COMP/A.37.507/F3 – AstraZeneca),

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione ampliata),

composto dai sigg. A.W.H. Meij (relatore), presidente, V. Vadapalas, N. Wahl, L. Truchot e S. Frimodt Nielsen, giudici,

cancelliere: sig.ra C. Kristensen, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza svoltasi nei giorni 26 e 27 novembre 2008,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza

Fatti

Procedimento e conclusioni delle parti

In diritto

A – Il mercato dei prodotti di cui trattasi

a) Argomenti delle ricorrenti e dell’EFPIA

b) Argomenti della Commissione

c) Giudizio del Tribunale

Sull’utilizzo terapeutico differenziato degli IPP e degli anti‑H2

La rilevanza del carattere graduale del movimento di sostituzione degli anti‑H2 da parte degli IPP

a) Argomenti delle ricorrenti e dell’EFPIA

b) Argomenti della Commissione

c) Giudizio del Tribunale

La considerazione dell’uso terapeutico dei prodotti di cui trattasi

L’importanza attribuita agli indicatori di prezzo

Gli «eventi naturali»

B – La posizione dominante

a) Le quote di mercato dell’AZ

b) Il livello dei prezzi

c) L’esistenza e l’uso dei diritti di proprietà intellettuale

d) La posizione di primo entrante dell’AZ

e) La potenza economica dell’AZ

f) La posizione dominante dell’AZ in Germania

C – Il primo abuso di posizione dominante, relativo ai certificati complementari di protezione

«1. Il certificato ha efficacia a decorrere dal termine legale del brevetto di base per una durata uguale al periodo intercorso tra la data del deposito della domanda del brevetto di base e la data della prima autorizzazione di immissione in commercio nella Comunità, ridotto di cinque anni.
«Il certificato viene rilasciato se, nello Stato membro nel quale è presentata la domanda (...) e alla data di tale domanda:

a) il prodotto è protetto da un brevetto di base in vigore;

b) per il prodotto in quanto medicinale è stata rilasciata un’autorizzazione in vigore di immissione in commercio a norma – secondo il caso – della direttiva 65/65/CEE o della direttiva 81/851/CEE;

c) il prodotto non è già stato oggetto di un certificato;

d) l’autorizzazione di cui alla lettera b) è la prima autorizzazione di immissione in commercio del prodotto in quanto medicinale.»

«1. La domanda di certificato deve contenere:

a) una richiesta per il rilascio di un certificato che contenga in particolare: (…)

iv) il numero e la data della prima autorizzazione di immissione in commercio del prodotto di cui all’articolo 3, lettera b) e, qualora non sia la prima autorizzazione di immissione in commercio nella Comunità, anche il numero e la data di detta autorizzazione;

b) una copia dell’autorizzazione di immissione in commercio di cui all’articolo 3, lettera b), da cui risulti l’identità del prodotto e che contenga, tra l’altro, il numero e la data dell’autorizzazione, nonché il riassunto delle caratteristiche del prodotto, come previsto dall’articolo 4 bis della direttiva 65/65/CEE o dall’articolo 5 bis della direttiva 81/851/CEE;

c) se l’autorizzazione di cui alla lettera b) non è la prima autorizzazione di immissione in commercio del prodotto, in quanto medicinale, nella Comunità, l’indicazione dell’identità del prodotto così autorizzato e della disposizione giuridica in forza della quale è avvenuto il procedimento di autorizzazione, nonché una copia della pubblicazione di detta autorizzazione nella Gazzetta ufficiale».

«1. Qualsiasi prodotto che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sia protetto da un brevetto di base in vigore e per il quale, in quanto medicinale, sia stata rilasciata una prima autorizzazione di immissione in commercio nella Comunità dopo il 1° gennaio 1985 può formare oggetto di un certificato.

Per quanto riguarda i certificati da rilasciare in Danimarca e in Germania, la data del 1 o gennaio 1985 è sostituita dalla data del 1° gennaio 1988.

Per quanto riguarda i certificati da rilasciare in Belgio e in Italia, la data del 1° gennaio 1985 è sostituita dalla data del 1° gennaio 1982».

a) Argomenti delle ricorrenti

I principi giuridici applicabili

I presunti errori di diritto compiuti dalla Commissione

b) Argomenti della Commissione

I principi giuridici applicabili

I presunti errori di diritto compiuti dalla Commissione

c) Giudizio del Tribunale

La qualificazione del comportamento di cui trattasi come abuso di posizione dominante

L’inizio dell’attuazione della presunta pratica abusiva

La natura anticoncorrenziale del comportamento censurato e i suoi effetti sulla concorrenza

a) Argomenti delle ricorrenti

L’accusa di frode

La prima fase dell’abuso

La seconda fase dell’abuso

b) Argomenti della Commissione

c) Giudizio del Tribunale

L’onere della prova

La prima fase dell’abuso di posizione dominante

La seconda fase dell’abuso di posizione dominante

«Ho ricevuto le vostre istruzioni di far riferimento, sui formulari di domanda, alle date di pubblicazione delle autorizzazioni nelle “Specialità farmaceutiche” e di non far riferimento alla data menzionata sulle autorizzazioni stesse».
«In particolare, attendo di sapere se abbiamo venduto il Losec in uno Stato dell’UE prima di aver concluso i negoziati sul prezzo in tale paese».

Conclusioni sul primo abuso di posizione dominante

D – Il secondo abuso di posizione dominante, riguardante le revoche selettive delle autorizzazioni all’immissione in commercio delle capsule di Losec

«8. Risultati delle prove:

Nondimeno, senza pregiudizio della normativa relativa alla tutela della proprietà industriale e commerciale:

a) il richiedente non è tenuto a fornire i risultati delle prove farmacologiche e tossicologiche, o i risultati delle prove cliniche, se può dimostrare: (...)

oppure:

ii) riferendosi in modo dettagliato alla letteratura scientifica pubblicata, presentata conformemente all’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 75/318/CEE che il componente o i componenti della specialità farmaceutica sono di impiego medico ben noto e presentano una riconosciuta efficacia ed un livello accettabile di sicurezza,

iii) ovvero, che la specialità medicinale è essenzialmente analoga ad un prodotto autorizzato secondo le disposizioni comunitarie in vigore da almeno 6 anni nella Comunità e commercializzato nello Stato membro interessato dalla domanda; questo periodo è portato a 10 anni quando si tratta di un medicinale di alta tecnologia ai sensi della parte A dell’allegato alla direttiva 87/22/CEE o di un medicinale ai sensi della parte B dell’allegato a detta direttiva, il quale abbia seguito la procedura prevista all’articolo 2 di quest’ultima; inoltre, uno Stato membro può altresì estendere questo periodo a 10 anni con decisione unica concernente tutti i prodotti immessi in commercio nel suo territorio se ritiene che le esigenze della salute pubblica lo richiedano. Gli Stati membri possono non applicare il periodo di 6 anni di cui sopra oltre la data di scadenza di un brevetto che protegge il prodotto originale.

(…)».

a) Argomenti delle ricorrenti

Il contesto di diritto e di fatto

L’analisi giuridica della Commissione

L’assenza in ogni caso di abuso di posizione dominante

b) Argomenti della Commissione

Il contesto di diritto e di fatto

L’analisi giuridica della Commissione

L’assenza in ogni caso di abuso di posizione dominante

c) Giudizio del Tribunale

Il contesto normativo

L’approccio giuridico adottato dalla Commissione

L’assenza in ogni caso dell’abuso di posizione dominante

a) Argomenti delle ricorrenti

Motivi dello sviluppo del Losec MUPS e della sua immissione in commercio

Contestazione degli elementi di prova

Gli effetti

b) Argomenti della Commissione

c) Giudizio del Tribunale

Contesto di fatto del secondo abuso di posizione dominante individuato dalla Commissione

«Ogni giorno di vendite di Losec protette è gradito, considerato l’ingente volume delle vendite previste alla scadenza del brevetto. La creazione delle suddette barriere è una delle massime priorità e comprende una serie di azioni:
«Gli ampliamenti di gamma del Losec sono principalmente destinati a:

Il carattere abusivo del comportamento messo in atto dall’AZ

La natura restrittiva della concorrenza del comportamento censurato

Conclusioni

E – Sulle ammende

Sulle spese

(1) .

(1) – Dati confidenziali omessi. Dispositivo

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1) L’art. 1, n. 2, della decisione della Commissione 15 giugno 2005, C (2005) 1757 def., relativa ad un procedimento di applicazione dell’art. 82 [CE] e dell’art. 54 dell’accordo SEE (procedimento COMP/A. 37.507/F3 – AstraZeneca), è annullato nella parte in cui constata che, avendo chiesto la revoca delle autorizzazioni di immissione in commercio delle capsule di Losec in Danimarca e in Norvegia, contemporaneamente al ritiro dal mercato delle capsule di Losec ed al lancio delle compresse di Losec MUPS in tali due paesi, l’AstraZeneca AB e l’AstraZeneca plc hanno violato l’art. 82 CE e l’art. 54 dell’accordo SEE, e ciò in quanto si è considerato che tali atti fossero idonei a limitare le importazioni parallele di capsule di Losec verso detti paesi.

2) L’ammenda inflitta dall’art. 2 di tale decisione, congiuntamente e in solido, all’AstraZeneca AB e all’AstraZeneca plc è fissata in EUR 40 250 000 e l’ammenda inflitta da tale articolo all’AstraZeneca AB è fissata in EUR 12 250 000.

3) Il ricorso è respinto per il resto.

4) L’AstraZeneca AB e l’AstraZeneca plc sopporteranno il 90% delle proprie spese ed il 90% delle spese della Commissione europea, ad eccezione delle spese di quest’ultima legate all’intervento della European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA).

5) L’EFPIA sopporterà le proprie spese.

6) La Commissione sopporterà le proprie spese legate all’intervento dell’EFPIA, nonché il 10% del resto delle proprie spese ed il 10% delle spese dell’AstraZeneca AB e dell’AstraZeneca plc.

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