Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 13 settembre 2007.

Priimta 2007-09-13 · ECLI:EU:C:2007:510 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-439/05
Teismas
Court of Justice
Data
2007-09-13
ECLI
ECLI:EU:C:2007:510
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasA. RosasTeisėjas · pranešėjasJ. KlučkaTeisėjasJ. N. Cunha RodriguesTeisėjasU. LõhmusTeisėjasA. ÓcaoimhGeneralinis advokatasE. SharpstonKanclerisB. Fülöp
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Dispositivo

Parti

Nelle cause riunite C‑439/05 P e C‑454/05 P,

aventi ad oggetto due ricorsi contro una pronuncia del Tribunale di primo grado, proposti a norma dell’art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, rispettivamente, in data 7 e 16 dicembre 2005,

Land Oberösterreich, rappresentato dal sig. G. Hörmanseder, in qualità di agente, assistito dall’avv. F. Mittendorfer, Rechtsanwalt,

Repubblica d’Austria, rappresentata dal sig. H. Dossi e dalla sig.ra A. Hable, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrenti,

procedimento in cui l’altra parte è:

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. U. Wölker e dalla sig.ra M. Patakia, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta in primo grado,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. J. Klučka (relatore), J.N. Cunha Rodrigues, U. Lõhmus e A. Ó Caoimh, giudici,

avvocato generale: sig.ra E. Sharpston

cancelliere: sig. B. Fülöp, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 24 gennaio 2007,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 15 maggio 2007,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza

Il contesto normativo

«4. Allorché, dopo l’adozione da parte del Consiglio o della Commissione di una misura di armonizzazione, uno Stato membro ritenga necessario mantenere disposizioni nazionali giustificate da esigenze importanti di cui all’articolo 30 o relative alla protezione dell’ambiente o dell’ambiente di lavoro, esso notifica tali disposizioni alla Commissione precisando i motivi del mantenimento delle stesse.

In mancanza di decisione della Commissione entro detto periodo, le disposizioni nazionali di cui ai paragrafi 4 e 5 sono considerate approvate.

Se giustificato dalla complessità della questione e in assenza di pericolo per la salute umana, la Commissione può notificare allo Stato membro interessato che il periodo di cui al presente paragrafo può essere prolungato per un ulteriore periodo di massimo sei mesi».

Fatti

Il procedimento dinanzi al Tribunale e la sentenza impugnata

«41 Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, il fatto che la procedura di cui all’art. 95, n. 5, CE riguardi misure nazionali ancora allo stadio di progetto non consente di differenziarla dalla procedura prevista dal n. 4 dello stesso articolo al punto di considerare ad essa applicabile il principio del contraddittorio. Al riguardo, i ricorrenti non possono validamente sostenere che le esigenze imperative di celerità sarebbero minori nel caso di esame di una misura nazionale non ancora entrata in vigore, dimodoché la Commissione possa agevolmente prorogare il termine di sei mesi previsto dall’art. 95, n. 6, CE al fine di procedere ad un contraddittorio.

42 Innanzi tutto, tale argomento contrasta con la lettera dell’art. 95, n. 6, CE. Da un lato, questo si applica indistintamente alle domande di deroga relative a misure nazionali vigenti, previste dall’art. 95, n. 4, CE, e alle domande relative a misure allo stadio di progetto, alle quali si applica l’art. 95, n. 5, CE. Dall’altro, la facoltà di prorogare il termine semestrale per la decisione previsto dal n. 3 di tale disposizione può essere esercitata dalla Commissione solo se richiesto dalla complessità della questione sottoposta e in assenza di pericolo per la salute umana. Risulta quindi che l’art. 95, n. 6, terzo comma, CE non consente alla Commissione di prorogare il termine semestrale per la decisione al solo scopo di poter sentire lo Stato membro che l’ha investita di una domanda di deroga ai sensi dell’art. 95, n. 5, CE.

43 In secondo luogo, l’argomento dei ricorrenti non è conforme alla ratio dell’art. 95, n. 5, CE. La circostanza che tale disposizione riguardi una misura nazionale non ancora in vigore non diminuisce l’interesse a che la Commissione statuisca rapidamente sulla domanda di deroga di cui è stata investita. Infatti, la rapida conclusione di tale procedimento è stata voluta dagli autori del Trattato al fine di tutelare l’interesse dello Stato membro richiedente all’individuazione delle norme ad esso applicabili nonché nell’interesse del buon funzionamento del mercato interno.

44 Relativamente a quest’ultimo punto, occorre sottolineare che, per evitare di pregiudicare il carattere vincolante e l’applicazione uniforme del diritto comunitario, le procedure di cui all’art. 95, nn. 4 e 5, CE sono entrambe intese a garantire che nessuno Stato membro applichi una normativa nazionale che deroga alle regole armonizzate senza avere ottenuto la previa autorizzazione della Commissione. Ora, da tale punto di vista, il regime applicabile alle misure nazionali notificate ai sensi dell’art. 95, n. 4, CE non si differenzia significativamente da quello applicabile alle misure nazionali ancora allo stadio di progetto e notificate ai sensi dell’art. 95, n. 5, CE. In entrambe le procedure, infatti, le misure in questione sono inapplicabili fintantoché la Commissione non ha adottato la sua decisione relativamente alla concessione di una deroga. Nell’ambito dell’art. 95, n. 5, CE, tale situazione deriva dalla natura stessa delle misure di cui trattasi, ancora allo stadio di progetto. Per quanto riguarda l’art. 95, n. 4, CE, tale situazione deriva dall’oggetto della procedura da esso prevista. Infatti, la Corte ha ricordato che le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri finalizzate all’instaurazione e al funzionamento del mercato interno verrebbero rese inoperanti se gli Stati membri conservassero la facoltà di applicare unilateralmente una disciplina nazionale derogatoria. Pertanto, uno Stato membro è autorizzato ad applicare le disposizioni nazionali notificate ai sensi dell’art. 95, n. 4, CE solo dopo aver ottenuto una decisione di approvazione da parte della Commissione (v., per analogia con la procedura di cui all’art. 100 A, n. 4, del Trattato CE, sentenze della Corte 17 maggio 1994, causa C‑41/93, Francia/Commissione, Racc. pag. I‑1829, punti 29 e 30, e 1º giugno 1999, causa C‑319/97, Kortas, Racc. pag. I‑3143, punto 28)».

«56 Infatti, la Commissione si è fondata su tre elementi principali per respingere la domanda della Repubblica d’Austria. Innanzi tutto, essa ha dichiarato che tale Stato membro non aveva dimostrato che la misura notificata era giustificata alla luce di nuove prove scientifiche inerenti alla protezione dell’ambiente (‘considerando’ 63-68 della decisione [controversa]). Inoltre, la Commissione ha ritenuto che la misura notificata non fosse giustificata da un problema specifico alla Repubblica d’Austria (‘considerando’ 70 e 71 della decisione [controversa]. Infine, la Commissione ha respinto le argomentazioni delle autorità austriache dirette a giustificare le misure nazionali tramite il ricorso al principio di precauzione, ritenendole troppo generiche e prive di consistenza (‘considerando’ 72 e 73 della decisione [controversa])».
«65 Nella decisione [controversa], la Commissione ha respinto gli argomenti addotti dalla Repubblica d’Austria diretti a provare l’esistenza di un problema specifico, ai sensi dell’art. 95, n. 5, CE, in quanto dalla notifica emergeva chiaramente che le piccole dimensioni delle aziende agricole, lungi dall’essere specifiche al Land Oberösterreich, erano una caratteristica comune, presente in tutti gli Stati membri. La Commissione ha anche fatto proprie le conclusioni dell’AESA, in particolare quelle secondo cui, da un lato, “le prove scientifiche presentate non contengono informazioni scientifiche nuove o di carattere specificamente locale riguardanti l’impatto sull’ambiente o sulla salute umana di colture o animali geneticamente modificati già esistenti o che potranno esistere in futuro”, e, dall’altro, non sono state fornite “prove scientifiche che dimostrino che questa zona dell’Austria [presentasse] ecosistemi particolari o eccezionali, tali da richiedere un’apposita valutazione dei rischi, distinta da quella effettuata per l’Austria nel suo insieme o per altre analoghe regioni europee” (‘considerando’ 70 e 71 della decisione [controversa]).

66 È giocoforza constatare che i ricorrenti non hanno prodotto elementi probatori che consentano di dubitare della fondatezza di tali valutazioni relative all’esistenza di un problema specifico, ma si sono limitati a sottolineare le piccoli dimensioni delle aziende agricole e l’importanza dell’agricoltura biologica nel Land Oberösterreich.

67 In particolare, i ricorrenti non hanno addotto elementi diretti a confutare le conclusioni dell’AESA secondo le quali la Repubblica d’Austria non ha provato che il territorio del Land Oberösterreich contiene ecosistemi particolari o eccezionali, tali da richiedere un’apposita valutazione dei rischi, distinta da quella effettuata per l’Austria nel suo insieme o per altre analoghe regioni europee. I ricorrenti, invitati in udienza a pronunciarsi sulla portata del problema posto dagli OGM nel territorio del Land Oberösterreich, non sono stati neppure in grado di affermare se la presenza di tali organismi fosse stata quanto meno rilevata. Il Land Oberösterreich ha prec isato che l’adozione della misura notificata era dovuta al timore di dover subire la presenza di OGM a causa dell’annunciata scadenza di un accordo in forza del quale gli Stati membri si erano temporaneamente impegnati a non concedere più autorizzazioni relative a tali organismi. Tali considerazioni, a causa del loro carattere di ordine generale, non sono idonee a infirmare le valutazioni concrete figuranti nella decisione [controversa]».

«69 Essendo le condizioni previste dall’art. 95, n. 5, CE cumulative, basta che una sola di esse non sia soddisfatta perché la domanda di deroga sia respinta (…). Poiché i ricorrenti non sono riusciti a provare la sussistenza di uno dei presupposti prescritti dall’art. 95, n. 5, CE, si deve respingere il terzo motivo, senza che occorra statuire sulle altre censure e sugli ulteriori argomenti».

Sulle impugnazioni

Sul motivo relativo alla portata del principio del contraddittorio

Argomenti delle parti

Giudizio della Corte

Sul motivo relativo alla violazione dell’art. 95, n. 5, CE

Argomenti delle parti

Giudizio della Corte

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara e statuisce:

1) I ricorsi sono respinti.

2) Il Land Oberösterreich e la Repubblica d’Austria sono condannati alle spese.

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