Sentenza della Corte (grande sezione) del 3 settembre 2008.

Priimta 2008-09-03 · ECLI:EU:C:2008:461 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-402/05
Teismas
Court of Justice
Data
2008-09-03
ECLI
ECLI:EU:C:2008:461
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasV. SkourisTeisėjas · pranešėjasC.W.A. TimmermansTeisėjasA. RosasTeisėjasK. LenaertsTeisėjasJ.N. Cunha RodriguesTeisėjasR. Silva de LapuertaTeisėjasK. SchiemannTeisėjasJ. MakarczykTeisėjasP. KūrisTeisėjasP. LindhTeisėjasJ.-C. BonichotTeisėjasT. von DanwitzTeisėjasA. ArabadjievGeneralinis advokatasM. Poiares MaduroKanclerisJ. Swedenborg
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

3 settembre 2008 (*1)

«Politica estera e di sicurezza comune (PESC) — Misure restrittive nei confronti di persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani — Nazioni Unite — Consiglio di sicurezza — Risoluzioni adottate ai sensi del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite — Attuazione nella Comunità — Posizione comune 2002/402/PESC — Regolamento (CE) n. 881/2002 — Misure riguardanti persone ed entità incluse in un elenco redatto da un organismo delle Nazioni Unite — Congelamento di capitali e di risorse economiche — Comitato del Consiglio di sicurezza istituito dal paragrafo 6 della risoluzione del Consiglio di sicurezza 1267 (1999) (comitato per le sanzioni) — Inclusione di tali persone ed entità nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 — Ricorso di annullamento — Competenza della Comunità — Fondamento giuridico costituito dal combinato degli artt. 60 CE, 301 CE e 308 CE — Diritti fondamentali — Diritto al rispetto della proprietà, diritto al contraddittorio e diritto ad un controllo giurisdizionale effettivo»

Nei procedimenti riuniti C-402/05 P e C-415/05 P,

aventi ad oggetto due impugnazioni ai sensi dell’art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, proposte rispettivamente il 17 e il 21 novembre 2005,

Yassin Abdullah Kadi, residente in Gedda (Arabia Saudita), rappresentato dai sigg. I. Brownlie, QC, e D. Anderson, QC, nonché dal sig. P. Saini, barrister, incaricati dal sig. G. Martin, solicitor, con domicilio eletto in Lussemburgo,

Al Barakaat International Foundation, con sede in Spånga (Svezia), rappresentata dagli avv.ti L. Silbersky e T. Olsson, advokater,

ricorrenti,

procedimenti in cui le altre parti sono:

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato dal sig. M. Bishop nonché dalle sig.re E. Finnegan e E. Karlsson, in qualità di agenti,

convenuto in primo grado,

sostenuto da

Regno di Spagna, rappresentato dal sig. J. Rodríguez Cárcamo, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,

Repubblica francese, rappresentata dal sig. G. de Bergues nonché dalle sig.re E. Belliard e S. Gasri, in qualità di agenti,

Regno dei Paesi Bassi, rappresentato dalle sig.re H. G. Sevenster e M. de Mol, in qualità di agenti,

intervenienti in sede d’impugnazione,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. C. Brown, J. Enegren e P. J. Kuijper, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta in primo grado,

sostenuta da:

Repubblica francese, rappresentata dal sig. G. de Bergues nonché dalle sig.re E. Belliard e S. Gasri, in qualità di agenti,

interveniente in sede d’impugnazione,

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord , rappresentato dalle sig.re R. Caudwell, E. Jenkinson e S. Behzadi-Spencer, in qualità di agenti, assistite dai sigg. C. Greenwood, QC, e A. Dashwood, barrister, con domicilio eletto in Lussemburgo,

interveniente in primo grado,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. C. W. A. Timmermans (relatore), A. Rosas e K. Lenaerts, presidenti di sezione, dal sig. J. N. Cunha Rodrigues, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. K. Schiemann, J. Makarczyk, P. Kūris, dalla sig.ra P. Lindh, dai sigg. J.-C. Bonichot, T. von Danwitz e A. Arabadjiev, giudici,

avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro

cancelliere: sig. J. Swedenborg, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 2 ottobre 2007,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate alle udienze del 16 gennaio 2008 (C-402/05 P) e del 23 gennaio 2008 (C-415/05 P),

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

«1. Al fine di assicurare un’azione pronta ed efficace da parte dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), i suoi membri conferiscono al Consiglio di sicurezza [delle Nazioni Unite (in prosieguo: il «Consiglio di sicurezza»)] la responsabilità principale del mantenimento della pace e della sicurezza internazionali, e riconoscono che il Consiglio di sicurezza, nell’adempiere i suoi compiti inerenti a tale responsabilità, agisce in loro nome.
«Il Consiglio di sicurezza accerta l’esistenza di una minaccia alla pace, di una violazione della pace, o di un atto di aggressione e fa raccomandazioni o decide quali misure debbano essere prese in conformità agli articoli 41 e 42 per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionali».
«Il Consiglio di sicurezza può decidere quali misure, non implicanti l’impiego della forza armata, debbano essere adottate per dare effetto alle proprie decisioni, e può invitare i membri delle Nazioni Unite ad applicare tali misure. Queste possono comprendere un’interruzione totale o parziale delle relazioni economiche e delle comunicazioni ferroviarie, marittime, aeree, postali, telegrafiche, radioelettriche e di altro tipo, nonché la rottura delle relazioni diplomatiche».

Fatti

«I capitali e le altre risorse finanziarie appartenenti a Usama Bin Laden e a persone e entità associate a quest’ultimo, quali definite dal comitato [per le] sanzioni (…), sono congelati e sarà vietato mettere a disposizione di Usama Bin Laden, delle persone o delle entità associate a quest’ultimo, quali definite dal comitato [per le] sanzioni (…), fondi o altre risorse finanziarie, alle condizioni di cui alla [risoluzione 1333 (2000)]».
«1. Sono congelati tutti i capitali e le altre risorse finanziarie, appartenenti a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo designati dal comitato per le sanzioni (…) ed indicati nell’allegato I.
«1. Tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, o in possesso di, una persona fisica o giuridica, gruppo o entità designat[i] dal comitato per le sanzioni ed elencat[i] nell’allegato I sono congelati.

« Articolo 2 bis

per le decisioni di cui alla lettera a), punti i), ii) o iii), il comitato per le sanzioni non ha sollevato obiezioni al riguardo entro 48 ore dalla notifica; oppure

L’autorità competente elencata nell’allegato II comunica senza indugio, per iscritto, alla persona che ha presentato la richiesta e a tutte le altre persone, a tutti gli altri organismi e a tutte le altre entità direttamente interessati, se la richiesta è stata accolta.

L’autorità competente comunica anche agli altri Stati membri se la richiesta di deroga in questione è stata accolta.

(…)».

Ricorsi dinanzi al Tribunale e sentenze impugnate

Sulla competenza del Consiglio in merito all’adozione del regolamento controverso

Sull’osservanza dell’art. 249 CE

Sul rispetto di taluni diritti fondamentali

«217

Le istituzioni e il Regno Unito invitano il Tribunale a declinare per principio qualunque competenza a procedere a un siffatto controllo indiretto della legittimità di tali risoluzioni che, in quanto norme di diritto internazionale vincolanti per gli Stati membri della Comunità, s’imporrebbero nei suoi confronti come nei confronti di tutte le istituzioni della Comunità. Tali parti ritengono, in sostanza, che il controllo del Tribunale dovrebbe limitarsi, da un lato, alla verifica del rispetto delle regole di forma, di procedura e di competenza che s’imponevano, nella fattispecie, alle istituzioni comunitarie e, dall’altro, alla verifica dell’adeguatezza e della proporzionalità dei provvedimenti comunitari controversi rispetto alle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza che essi attuano.

«227

Bisogna rilevare, al riguardo, che la Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, che codifica il diritto internazionale consuetudinario (e il cui art. 5 dispone che essa si applica “a qualsiasi trattato che rappresenti l’atto costitutivo di un’organizzazione internazionale e a qualsiasi trattato adottato in seno ad una organizzazione internazionale”), prevede, al suo art. 53, la nullità dei trattati in conflitto con una norma imperativa del diritto internazionale generale (ius cogens), definita “una norma accettata e riconosciuta dalla comunità internazionale degli Stati nel suo complesso come norma alla quale non è consentita alcuna deroga e che può essere modificata soltanto da un’altra norma del diritto internazionale generale avente lo stesso carattere”. Del pari, l’art. 64 della Convenzione di Vienna dispone che, “[i]n caso di sopravvenienza di una nuova norma imperativa di diritto internazionale generale, qualsiasi trattato esistente che sia in conflitto con tale norma è nullo e si estingue”.

«Orbene, nella fattispecie, come si evince dalle osservazioni preliminari sul legame tra l’ordinamento giuridico internazionale creato dalle Nazioni Unite e l’ordinamento giuridico comunitario precedentemente formulate, le istituzioni comunitarie erano tenute a recepire nell’ordinamento giuridico comunitario risoluzioni del Consiglio di Sicurezza e decisioni del comitato per le sanzioni che non le autorizzavano in nessun modo, in fase di concreta attuazione, a prevedere un qualunque meccanismo comunitario di esame o di riesame delle sanzioni individuali, giacché sia la sostanza delle misure controverse sia i meccanismi di riesame (v. (…) punti 262 e seguenti) erano interamente di competenza del Consiglio di Sicurezza e del suo comitato per le sanzioni. Di conseguenza, le istituzioni comunitarie non disponevano di alcun potere d’indagine, di alcuna possibilità di controllo dei fatti considerati dal Consiglio di Sicurezza e dal comitato per le sanzioni, di alcun margine di discrezionalità in relazione a tali fatti né di alcuna libertà discrezionale quanto all’opportunità di adottare sanzioni nei confronti del ricorrente. Il principio di diritto comunitario relativo al diritto al contraddittorio non si può applicare in circostanze del genere in cui un’audizione dell’interessato non potrebbe in nessun caso portare l’istituzione a rivedere la propria posizione».

«278

Nella fattispecie, il ricorrente ha potuto proporre un ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale ai sensi dell’art. 230 CE.

«288

Nella fattispecie, il Tribunale considera che la limitazione del diritto del ricorrente di adire un giudice, derivante dall’immunità di giurisdizione di cui godono in via di principio, nell’ordinamento giuridico interno degli Stati membri delle Nazioni Unite, le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza adottate ai sensi del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite secondo i principi pertinenti del diritto internazionale (in particolare gli artt. 25 e 103 [di tale] Carta), è inerente a tale diritto, garantito dallo ius cogens.

Conclusioni delle parti in sede di impugnazione

I motivi d’annullamento delle sentenze impugnate

Sulle impugnazioni

Sui motivi riguardanti il fondamento normativo del regolamento controverso

Argomenti delle parti

Giudizio della Corte

Sul motivo relativo alla violazione dell’art. 249 CE

Argomenti delle parti

Giudizio della Corte

Sui motivi relativi alla violazione di taluni diritti fondamentali

Sulle censure riguardanti la parte delle sentenze impugnate, relativa ai limiti del controllo del giudice comunitario della legittimità interna del regolamento controverso sotto il profilo dei diritti fondamentali

Giudizio della Corte

Sui ricorsi dinanzi al Tribunale

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce:

Firme

(*1) Lingue processuali: l’inglese e lo svedese.

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