Sentenza della Corte (grande sezione) del 15 dicembre 2009.

Priimta 2009-12-15 · ECLI:EU:C:2009:780 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-372/05
Teismas
Court of Justice
Data
2009-12-15
ECLI
ECLI:EU:C:2009:780
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasV. SkourisTeisėjasA. TizzanoTeisėjasJ.N. Cunha RodriguesTeisėjasK. LenaertsTeisėjasE. LevitsTeisėjasC. ToaderTeisėjasC.W.A. TimmermansTeisėjas · pranešėjasA. Borg BarthetTeisėjasM. IlešičTeisėjasJ. MalenovskýTeisėjasU. LõhmusTeisėjasPrincipal AdministratorGeneralinis advokatasD. Ruiz-Jarabo ColomerKanclerisM. Ferreira
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Dispositivo

Parti

Nella causa C‑372/05,

avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’art. 226 CE, proposto il 7 ottobre 2005,

Commissione europea, rappresentata dalla sig.ra C. Cattabriga nonché dai sigg. G. Wilms, D. Triantafyllou e H. Støvlbæk, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Repubblica federale di Germania, rappresentata dal sig. M. Lumma, in qualità di agente, assistito dall’avv. C. von Donat, Rechtsanwalt,

convenuta,

sostenuta da:

Regno di Danimarca, rappresentato dal sig. J. Bering Liisberg, in qualità di agente,

Repubblica ellenica, rappresentata dalle sig.re E.‑M. Mamouna e A. Samoni‑Rantou nonché dal sig. K. Boskovits, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

Repubblica di Finlandia, rappresentata dalle sig.re E. Bygglin e A. Guimaraes‑Purokoski, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

intervenienti,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. A. Tizzano, J.N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, E. Levits e dalla sig.ra C. Toader, presidenti di sezione, dai sigg. C.W.A. Timmermans, A. Borg Barthet (relatore), M. Ilešič, J. Malenovský e U. Lõhmus, giudici,

avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer

cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 25 novembre 2008,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 10 febbraio 2009,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza

Contesto normativo

La normativa comunitaria

«Costituiscono risorse proprie iscritte nel bilancio delle Comunità le entrate provenienti:

(…)

b) dai dazi della tariffa doganale comune ed altri dazi fissati o da fissare da parte delle istituzioni della Comunità sugli scambi con i paesi non membri e dazi doganali sui prodotti rientranti nel trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio; (...)».

«1. I dazi doganali dovuti per legge quando sorge un’obbligazione doganale sono basati sulla tariffa doganale delle Comunità europee.

(…)

a) la nomenclatura combinata delle merci; (...)

c) le aliquote e gli altri elementi di tassazioni applicabili di norma alle merci contemplate dalla nomenclatura combinata per:

d) le misure tariffarie preferenziali contenute in accordi che la Comunità ha concluso con taluni paesi o gruppi di paesi e che prevedono la concessione di un trattamento tariffario preferenziale;

e) le misure tariffarie preferenziali adottate unilateralmente dalla Comunità a favore di taluni paesi, gruppi di paesi o territori;

f) le misure autonome di sospensione che prevedono la riduzione o l’esonero dai dazi all’importazione applicabili a talune merci;

g) le altre misure tariffarie previste da altre normative comunitarie. (...)».

«Ogni importo di dazi all’importazione o di dazi all’esportazione risultante da un’obbligazione doganale, in seguito denominato “importo dei dazi”, deve essere calcolato dall’autorità doganale non appena disponga degli elementi necessari e da questa iscritto nei registri contabili o in qualsiasi altro supporto che ne faccia le veci (contabilizzazione).

(...)».

«1. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, un diritto delle Comunità sulle risorse proprie di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), della decisione 88/376/CEE, Euratom, è accertato non appena ricorrono le condizioni previste dalla normativa doganale per quanto riguarda la registrazione dell’importo del diritto e la comunicazione del medesimo al soggetto passivo.

1 bis. La data da considerare per l’accertamento di cui al paragrafo 1 è la data della registrazione prevista dalla normativa doganale.

(…)».

«Secondo le modalità definite dall’articolo 10, le risorse proprie vengono accreditate da ogni Stato membro sul conto aperto a tale scopo a nome della Commissione presso il Tesoro o l’organismo da esso designato.

Tale conto è esente da spese».

«Dopo la deduzione del 10% a titolo di spese di riscossione in applicazione dell’articolo 2, paragrafo 3, della decisione 88/376/CEE, Euratom, l’iscrizione delle risorse proprie, di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), della summenzionata decisione, ha luogo entro il primo giorno feriale dopo il 19 del secondo mese successivo a quello in cui il diritto è stato constatato in conformità dell’articolo 2.

(...)».

«Ogni ritardo nelle iscrizioni sul conto di cui all’articolo 9, paragrafo 1, dà luogo al pagamento, da parte dello Stato membro in questione, di un interesse il cui tasso è pari al tasso di interesse applicato il giorno della scadenza sul mercato monetario dello Stato membro interessato per i finanziamenti a breve termine, maggiorato di 2 punti. Tale tasso è aumentato di 0,25 punti per ogni mese di ritardo. Il tasso così aumentato è applicabile a tutto il periodo del ritardo».
«Il regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 è abrogato.

I riferimenti al suddetto regolamento devono intendersi come fatti al presente regolamento e devono essere letti secondo la tabella di corrispondenza che figura all’allegato, parte A».

«Il Consiglio europeo di Berlino del 24 e 25 marzo 1999 ha concluso tra l’altro che il sistema di risorse proprie delle Comunità deve essere equo, trasparente, economicamente efficiente, semplice e basarsi su criteri che rispecchiano in maniera ottimale la capacità contributiva di ciascuno Stato membro».
«Per tenere conto della tutela della riservatezza militare degli Stati membri, è necessario stabilire specifiche procedure amministrative per la concessione del beneficio della sospensione dei dazi. Una dichiarazione dell’autorità competente dello Stato membro alle cui forze sono destinate le armi o attrezzature militari, che potrebbe fungere anche da dichiarazione in dogana quale richiesta dal codice doganale, costituirebbe una garanzia adeguata dell’adempimento di dette condizioni. La dichiarazione dovrebbe avere la forma di un certificato. È opportuno precisare la forma che devono assumere tali certificati e consentire l’utilizzo di tecniche di trattamento dei dati per la dichiarazione».
«Il presente regolamento stabilisce le condizioni per la sospensione autonoma dei dazi all’importazione relativi ad alcune armi e attrezzature militari importate dalle autorità incaricate della difesa militare degli Stati membri o per loro conto da paesi terzi».
«Fatto salvo il paragrafo 1, per ragioni di riservatezza militare il certificato e le merci importate possono essere sottoposte ad altre autorità designate dallo Stato membro d’importazione a tale scopo. In tali casi l’autorità competente che rilascia il certificato invia entro il 31 gennaio ed entro il 31 luglio di ogni anno alle autorità doganali del suo Stato membro una relazione di sintesi riguardante tali importazioni. La relazione riguarda i 6 mesi immediatamente precedenti la data in cui la relazione deve essere presentata e contiene il numero e la data di rilascio dei certificati, la data di importazione ed il valore totale e peso lordo dei prodotti importati con i certificati».

Fase precontenziosa del procedimento

Sul ricorso

Sulla ricevibilità

Nel merito

Argomenti delle parti

Giudizio della Corte

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce:

1) La Repubblica federale di Germania, avendo rifiutato di calcolare, accertare e mettere a disposizione della Commissione delle Comunità europee le risorse proprie relative all’importazione di materiale militare nel periodo 1° gennaio 1998 ‑ 31 dicembre 2002, nonché avendo rifiutato di pagare gli interessi di mora dovuti per non aver messo a disposizione della Commissione delle Comunità europee dette risorse proprie, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 2 e 9‑11 del regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, quale modificato dal regolamento (Euratom, CE) del Consiglio 8 luglio 1996, n. 1355, e degli stessi articoli del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità.

2) La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.

3) Il Regno di Danimarca, la Repubblica ellenica e la Repubblica di Finlandia sopporteranno le proprie spese.

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