Sentenza della Corte (grande sezione) dell'8 aprile 2008.

Priimta 2008-04-08 · ECLI:EU:C:2008:203 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-337/05
Teismas
Court of Justice
Data
2008-04-08
ECLI
ECLI:EU:C:2008:203
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasV. SkourisTeisėjasP. JannTeisėjasA. RosasTeisėjasK. LenaertsTeisėjasG. ArestisTeisėjasK. SchiemannTeisėjas · pranešėjasJ. MakarczykTeisėjasP. KūrisTeisėjasE. JuhászTeisėjasE. LevitsTeisėjasA. ÓcaoimhTeisėjasPrincipal AdministratorGeneralinis advokatasJ. MazákKanclerisM. Ferreira
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

8 aprile 2008 (*1)

«Inadempimento di uno Stato — Appalti pubblici di forniture — Direttive 77/62/CEE e 93/36/CEE — Attribuzione di un appalto pubblico non preceduta dalla pubblicazione di un bando — Assenza di gara — Elicotteri Agusta e Agusta Bell»

Nella causa C-337/05,

avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE, proposto il 15 settembre 2005,

Commissione delle Comunità europee , rappresentata dalla sig.ra D. Recchia e dal sig. X. Lewis, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Repubblica italiana , rappresentata dall’avv. I. M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. G. Fiengo, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, A. Rosas, K. Lenaerts e G. Arestis, presidenti di sezione, dai sigg. K. Schiemann, J. Makarczyk (relatore), P. Kūris, E. Juhász, E. Levits e A. Ó Caoimh, giudici,

avvocato generale: sig. J. Mazák

cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 17 aprile 2007,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 10 luglio 2007,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

«(…) la procedura negoziata deve essere ritenuta eccezionale e (…) deve essere applicata soltanto in casi elencati in via limitativa».

«a)

“appalti pubblici di forniture”, i contratti a titolo oneroso, aventi per oggetto l’acquisto, il leasing, la locazione, l’acquisto a riscatto con o senza opzione per l’acquisto di prodotti, conclusi per iscritto fra un fornitore (persona fisica o giuridica) e una delle amministrazioni aggiudicatrici definite alla lettera b). La fornitura di tali prodotti può comportare, a titolo accessorio, lavori di posa e installazione;

(…)

«agli appalti di forniture che sono dichiarati segreti o la cui esecuzione debba essere accompagnata da misure speciali di sicurezza secondo le disposizioni legislative, regolamentari od amministrative vigenti nello Stato membro di cui trattasi né quando lo esiga la tutela d’essenziali interessi di sicurezza di tale Stato».
«Fatti salvi gli articoli 2 e 4 e l’articolo 5, paragrafo 1, la presente direttiva si applica a tutti i prodotti ai sensi dell’articolo 1, lettera a), compresi i prodotti oggetto di appalti assegnati da amministrazioni aggiudicatrici nel settore della difesa, fatta eccezione per i prodotti cui si applica l’articolo [296], paragrafo 1, lettera b) [CE]».

«a)

I titoli II, III e IV e gli articoli 6 e 7 si applicano agli appalti pubblici di forniture:

«1. Nell’aggiudicare gli appalti pubblici di forniture, le amministrazioni aggiudicatrici applicano le procedure di cui all’articolo 1, lettere d), e) ed f) nei casi esposti in appresso.

(…)

(…)

«La direttiva 77/62/CEE (…) è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di trasposizione e di applicazione indicati nell’allegato V.

I riferimenti fatti alla direttiva abrogata si considerano come fatti alla presente direttiva ed essi devono essere letti secondo la tabella di corrispondenza figurante nell’allegato VI».

Fase precontenziosa del procedimento

Sul ricorso

Sulla ricevibilità

Argomenti delle parti

Giudizio della Corte

Sul merito

Argomenti delle parti

Giudizio della Corte

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce:

Firme

(*1) Lingua processuale: l’italiano.

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