Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 14 dicembre 2006.

Priimta 2006-12-14 · ECLI:EU:C:2006:787 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-283/05
Teismas
Court of Justice
Data
2006-12-14
ECLI
ECLI:EU:C:2006:787
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasP. JannTeisėjas · pranešėjasK. LenaertsTeisėjasJ.N. Cunha RodriguesTeisėjasM. IlešičTeisėjasE. LevitsGeneralinis advokatasP. LégerKanclerisB. Fülöp
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Dispositivo

Parti

Nel procedimento C-283/05,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi degli artt. 68 CE e 234 CE, dall’Oberster Gerichtshof (Austria) con decisione 30 giugno 2005, pervenuta in cancelleria il 14 luglio 2005, nella causa

ASML Netherlands BV

contro

Semiconductor Industry Services GmbH (SEMIS),

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dai sigg. P. Jann, presidente di sezione, K. Lenaerts (relatore), J.N. Cunha Rodrigues, M. Ilešič ed E. Levits, giudici,

avvocato generale: sig. P. Léger,

cancelliere: sig. B. Fülöp, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 6 luglio 2006,

considerate le osservazioni presentate:

Sentenza

Motivazione della sentenza

Contesto normativo

Regolamento n. 44/2001

«1. Se il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato membro è citato davanti ad un giudice di un altro Stato membro e non compare, il giudice, se non è competente in base al presente regolamento, dichiara d’ufficio la propria incompetenza.

Regolamento n. 1348/2000

«Quando un atto di citazione o un atto equivalente sia stato trasmesso ad un altro Stato membro per la notificazione o la comunicazione, secondo le disposizioni del presente regolamento, ed il convenuto non compare, il giudice è tenuto a soprassedere alla decisione fintanto che non si abbia la prova:

a) o che l’atto è stato notificato o comunicato secondo le forme prescritte dalla legislazione dello Stato membro richiesto per la notificazione o la comunicazione degli atti redatti in tale paese e destinati alle persone che si trovano sul suo territorio;

b) o che l’atto è stato effettivamente consegnato al convenuto o nella sua residenza abituale secondo un’altra procedura prevista dal presente regolamento; e che, in ciascuna di tali eventualità, sia la notificazione o comunicazione sia la consegna ha avuto luogo in tempo utile perché il convenuto abbia avuto la possibilità di difendersi».

Controversia principale e questioni pregiudiziali

«1) Se l’espressione “(...) eccetto qualora, pur avendone avuto la possibilità , [il convenuto] non abbia impugnato la decisione” di cui all’art. 34, punto 2, del regolamento [n. 44/2001] debba essere interpretata nel senso che tale “possibilità” presuppone in ogni caso una notificazione al convenuto, conforme alle norme in materia di notificazione, di una copia di una sentenza in contumacia di accoglimento di un ricorso, emanata in uno Stato membro.

2) In caso di soluzione negativa alla prima questione: Se già la notificazione di una copia dell’ordinanza – relativa ad una domanda di accordare l’exequatur per l’Austria alla sentenza in contumacia del Rechtbank ’s-Hertogenbosch 16 giugno 2004 e di accordare quindi l’esecuzione del titolo straniero per il quale è stato riconosciuto l’exequatur – avrebbe dovuto indurre la controparte e obbligata (…) ad accertare, da un lato, l’esistenza di tale sentenza, ma, d’altro lato, anche la sussistenza di un rimedio giuridico (eventualmente) esperibile in base all’ordinamento giuridico dello Stato di origine della sentenza, per prendere in tal modo conoscenza della possibilità di proporre ricorso quale presupposto essenziale per l’applicabilità dell’eccezione riguardante l’impedimento al riconoscimento di cui all’art. 34, punto 2, del regolamento n. 44/2001».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

L’art. 34, punto 2, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev’essere interpretato nel senso che un convenuto ha «la possibilità» di impugnare una decisione contumaciale emessa nei suoi confronti solo se abbia avuto effettivamente conoscenza del contenuto della decisione, mediante notificazione o comunicazione effettuata in tempo utile per consentirgli di presentare le sue difese dinanzi al giudice dello Stato di origine.

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