Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 23 novembre 2006.

Priimta 2006-11-23 · ECLI:EU:C:2006:734 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-238/05
Teismas
Court of Justice
Data
2006-11-23
ECLI
ECLI:EU:C:2006:734
Originalas
EUR-Lex ↗
TeisėjasA. RosasTeisėjasA. Borg BarthetTeisėjasJ. MalenovskýTeisėjasU. LõhmusTeisėjas · pranešėjasA. ÓcaoimhTeisėjasPrincipal AdministratorGeneralinis advokatasL.A. GeelhoedKanclerisM. Ferreira
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Dispositivo

Parti

Nel procedimento C‑238/05,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Tribunal Supremo (Spagna), con decisione 13 aprile 2005, pervenuta in cancelleria il 30 maggio 2005, nella causa tra

Asnef-Equifax, Servicios de Información sobre Solvencia y Crédito, SL,

Administración del Estado

e

Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc),

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. A. Borg Barthet, J. Malenovský, U. Lõhmus e A. Ó Caoimh (relatore), giudici,

avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed

cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 26 aprile 2006,

considerate le osservazioni presentate:

Sentenza

Motivazione della sentenza

Contesto normativo

Normativa comunitaria

«1. Quando le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri o le giurisdizioni nazionali applicano la legislazione nazionale in materia di concorrenza ad accordi, decisioni di associazioni di imprese o pratiche concordate ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, del trattato che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri ai sensi di detta disposizione, esse applicano anche l’articolo 81 del trattato a siffatti accordi, decisioni o pratiche concordate. (…)

Normativa nazionale

Causa principale e questioni pregiudiziali

«1) Se l’interpretazione dell’art. 81, n. 1, CE consenta di considerare compatibili con il mercato comune gli accordi di scambio tra istituti finanziari di informazioni riguardanti la situazione di solvibilità e morosità dei propri clienti, giacché tali accordi influenzano le politiche economiche dell’Unione e il mercato comune del credito e hanno l’effetto di limitare la concorrenza nel settore degli istituti finanziari e creditizi.

2) Se l’interpretazione dell’art. 81, n. 3, CE consenta ad uno Stato membro, mediante gli organismi per la concorrenza, di autorizzare accordi di scambio di informazioni tra istituti finanziari attraverso la costituzione di un registro di informazioni sui crediti riguardanti i propri clienti, giacché la sua creazione produce effetti favorevoli per i consumatori e gli utenti di tali servizi finanziari».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale

Nel merito

Sull’impatto sul commercio tra Stati membri

Sull’esistenza di una restrizione della concorrenza

Sull’applicabilità dell’art. 81, n. 3, CE

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi la Corte (Terza Sezione) dichiara:

1) L’art. 81, n. 1, CE deve essere interpretato nel senso che un sistema di scambio di informazioni sul credito come il registro di informazioni degli istituti finanziari sulla solvibilità dei clienti oggetto della causa principale non ha, in linea di principio, l’effetto di restringere la concorrenza ai sensi di tale disposizione, a condizione che il mercato o i mercati interessati non siano fortemente concentrati, che tale sistema non consenta di identificare i creditori e che le condizioni di accesso e di utilizzo per gli istituti finanziari non siano discriminatorie, né giuridicamente né di fatto.

2) Nel caso in cui un sistema di scambio di informazioni sul credito, quale il citato registro, restringa la concorrenza ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE, l’applicabilità dell’esenzione prevista al n. 3 di tale articolo è subordinata alle quattro condizioni cumulative indicate in tale ultima disposizione. Spetta al giudice nazionale verificare il soddisfacimento di tali condizioni. Affinché sia soddisfatta la condizione relativa alla riserva a favore degli utilizzatori di una congrua parte dell’utile non è necessario, in linea di principio, che ciascun consumatore sia individualmente avvantaggiato da un accordo, da una decisione o da una pratica concordata. È necessario, per contro, che sia favorevole l’impatto complessivo sui consumatori nei mercati in questione.

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