Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 26 ottobre 2006.

Priimta 2006-10-26 · ECLI:EU:C:2006:676 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-192/05
Teismas
Court of Justice
Data
2006-10-26
ECLI
ECLI:EU:C:2006:676
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasC.W.A. TimmermansTeisėjasR. SchintgenTeisėjasP. KūrisTeisėjas · pranešėjasR. Silva de LapuertaTeisėjasL. Bay LarsenTeisėjasPrincipal AdministratorGeneralinis advokatasJ. KokottKanclerisM. Ferreira
Vyriausybės atstovasDeividas Kriaučiūnas
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Dispositivo

Parti

Nel procedimento C‑192/05,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte ai sensi dell’art. 234 CE, dal Centrale Raad van Beroep (Paesi Bassi) con decisione 22 aprile 2005, pervenuta in cancelleria il 29 aprile 2005, nella causa tra

K. Tas-Hagen,

R.A. Tas

e

Raadskamer WUBO van de Pensioen- en Uitkeringsraad ,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dal sig. C. W. A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. R. Schintgen, P. Kūris, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta (relatore), e dal sig. L. Bay Larsen, giudici,

avvocato generale: sig.ra J. Kokott

cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 16 febbraio 2006,

considerate le osservazioni presentate:

Sentenza

Motivazione della sentenza

Normativa nazionale

«1. Ai fini dell’applicazione della presente legge e delle disposizioni prese per la sua attuazione, bisogna intendere per vittime di guerra civili:

(…)

f) qualsiasi civile che abbia subìto una lesione psichica o fisica che ha provocato un’invalidità permanente o il decesso, in occasione delle agitazioni – paragonabili dal punto di vista della loro natura e delle loro conseguenze con le circostanze evocate alle lett. a), b), c) e d) – che hanno seguito la guerra e che si sono protratte sino al 27 dicembre 1949 nelle allora denominate Indie olandesi».

«1. La presente legge è applicabile a:

a) qualsiasi vittima civile di eventi bellici – ai sensi dell’art. 2, n. 1 – durante gli anni 1940‑1945 o negli anni successivi, a condizione che, oltre ad aver avuto la nazionalità olandese al momento dei fatti, (…) essa abbia la nazionalità olandese e risieda nel paese alla data della domanda;

b) qualsiasi vittima civile di eventi bellici – ai sensi dell’art. 2, n. 1 – durante gli anni 1940‑1945 o negli anni successivi, a condizione che, oltre ad aver avuto la qualità di cittadino straniero stabilito, al momento dei fatti, nei Paesi Bassi, in cui risiedeva per ragioni diverse da un ordine impartito da una potenza nemica, essa abbia la nazionalità olandese e abbia vissuto ininterrottamente nel paese sino alla data della domanda;

c) qualsiasi vittima civile di eventi bellici – ai sensi dell’art. 2, n. 1 – durante gli anni 1940‑1945 o negli anni successivi, a condizione che, oltre ad aver avuto la qualità di cittadino straniero stabilito, al momento dei fatti, nelle allora denominate Indie olandesi, in cui risiedeva per ragioni diverse da un ordine impartito da una potenza nemica, essa abbia la nazionalità olandese e abbia vissuto ininterrottamente nelle Indie olandesi, in Indonesia o nell’allora denominata Nuova Guinea olandese sino alla data del suo arrivo nei Paesi Bassi, e al più tardi sino al 1º aprile 1964, prima di stabilirsi nei Paesi Bassi e di soggiornarvi ininterrottamente sino alla data della domanda (…).

Controversia principale e questione pregiudiziale

«Se il diritto comunitario, in particolare l’art. 18 CE, osti ad una disciplina nazionale ai sensi della quale, in circostanze quali quelle di cui alla causa principale, l’assegnazione di un’indennità a favore di vittime di guerra civili venga negata esclusivamente in ragione del fatto che l’interessato, il quale è in possesso della cittadinanza dello Stato membro di cui trattasi, alla data di presentazione della domanda non risiede nel territorio del detto Stato membro, bensì nel territorio di un altro Stato membro».

Sulla questione pregiudiziale

Sull’applicabilità dell’art. 18, n. 1, CE

Sulla necessità di un requisito di residenza

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

L’art. 18, n. 1, CE dev’essere interpretato nel senso che osta ad una disciplina di uno Stato membro ai sensi della quale quest’ultimo nega ad un suo cittadino l’assegnazione di un’indennità a favore di vittime di guerra civili esclusivamente in ragione del fatto che l’interessato, alla data di presentazione della domanda, non risiedeva nel territorio del detto Stato membro, bensì nel territorio di un altro Stato membro.

Tekstas iš mūsų archyvo (Europos Sąjungos leidinių biuro „Cellar“ duomenys). Commission Decision 2011/833/EU — free reuse incl. commercial; attribution to EUR-Lex / Court of Justice of the European Union required; EUR-Lex is not the authentic record of the Court.