Sentenza della Corte (grande sezione) del 10 febbraio 2009.

Priimta 2009-02-10 · ECLI:EU:C:2009:66 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-110/05
Teismas
Court of Justice
Data
2009-02-10
ECLI
ECLI:EU:C:2009:66
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasV. SkourisTeisėjasP. JannTeisėjasC.W.A. TimmermansTeisėjasA. RosasTeisėjasK. LenaertsTeisėjasT. von DanwitzTeisėjasA. TizzanoTeisėjasJ.N. Cunha RodriguesTeisėjasA. Borg BarthetTeisėjasJ. MalenovskýTeisėjas · pranešėjasU. LõhmusTeisėjasA. ArabadjievTeisėjasC. ToaderTeisėjasPrincipal AdministratorGeneralinis advokatasP. LégerKanclerisL. Hewlett
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

10 febbraio 2009 (*1)

«Inadempimento di uno Stato — Art. 28 CE — Nozione di “misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione” — Divieto per ciclomotori, motocicli, tricicli e quadricicli di trainare rimorchi sul territorio di uno Stato membro — Sicurezza stradale — Accesso al mercato — Ostacolo — Proporzionalità»

Nella causa C-110/05,

avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 4 marzo 2005,

Commissione delle Comunità europee , rappresentata dalla sig.ra D. Recchia e dal sig. F. Amato, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Repubblica italiana , rappresentata dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. M. Fiorilli, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts e T. von Danwitz, presidenti di sezione, dai sigg. A. Tizzano, J.N. Cunha Rodrigues, A. Borg Barthet, J. Malenovský, U. Lõhmus (relatore), A. Arabadjiev e dalla sig.ra C. Toader, giudici,

avvocato generale: sig. P. Léger, successivamente sig. Y. Bot

cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale, successivamente sig.ra M. Ferreira, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 5 ottobre 2006,

vista l'ordinanza di riapertura della fase orale del 7 marzo 2007 e in seguito all'udienza del 22 maggio 2007,

considerate le osservazioni scritte ed orali presentate:

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza dell'8 luglio 2008,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

La normativa comunitaria

«1. La presente direttiva si applica a tutti i veicoli a motore a due o a tre ruote, gemellate o meno, destinati a circolare su strada, nonché ai loro componenti e alle loro entità tecniche.

(…)

«considerando che le prescrizioni della presente direttiva non possono avere l'effetto di obbligare gli Stati membri che non permettono sul loro territorio che veicoli a motore a due ruote trainino un rimorchio a modificare le loro regolamentazioni».
«(…) le prescrizioni della presente direttiva non possono avere l'effetto di obbligare gli Stati membri che non permettono sul loro territorio che i veicoli a motore a due o a tre ruote trainino un rimorchio a modificare le loro regolamentazioni».

La normativa nazionale

Procedimento precontenzioso

Procedimento dinanzi alla Corte

Sul ricorso

In risposta al quesito della Corte

Osservazioni preliminari

Sull'asserito inadempimento

Argomenti delle parti

Giudizio della Corte

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce:

Firme

(*1) Lingua processuale: l'italiano.

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