Sentenza della Corte (grande sezione) del 20 maggio 2008.

Priimta 2008-05-20 · ECLI:EU:C:2008:288 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-91/05
Teismas
Court of Justice
Data
2008-05-20
ECLI
ECLI:EU:C:2008:288
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasV. SkourisTeisėjasP. JannTeisėjasC.W.A. TimmermansTeisėjasA. RosasTeisėjas · pranešėjasK. LenaertsTeisėjasA. TizzanoTeisėjasG. ArestisTeisėjasA. Borg BarthetTeisėjasM. IlešičTeisėjasJ. MalenovskýTeisėjasJ.-C. BonichotGeneralinis advokatasP. MengozziKanclerisJ. Swedenborg
Santrauka
Rengiama…

Sentenza della Corte (Grande Sezione)

20 maggio 2008 (*1)

«Ricorso di annullamento — Art. 47 UE — Politica estera e di sicurezza comune — Decisione 2004/833/PESC — Attuazione dell’azione comune 2002/589/PESC — Lotta contro la proliferazione delle armi leggere e di piccolo calibro — Competenza della Comunità — Politica di cooperazione allo sviluppo»

Nella causa C-91/05,

avente ad oggetto un ricorso di annullamento ai sensi dell’art. 230 CE, proposto il 21 febbraio 2005,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. M. Petite, P.J. Kuijper e J. Enegren, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

sostenuta da:

Parlamento europeo, rappresentato dal sig. R. Passos nonché dalle sig.re K. Lindahl e D. Gauci, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

interveniente,

contro

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato dai sigg. J.-C. Piris, R. Gosalbo Bono e S. Marquardt nonché dalla sig.ra E. Finnegan, in qualità di agenti,

convenuto,

sostenuto da:

Regno di Danimarca, rappresentato dai sigg. A. Jacobsen e C. Thorning nonché dalla sig.ra L. Lander Madsen, in qualità di agenti,

Regno di Spagna, rappresentato dalla sig.ra N. Díaz Abad, in qualità di agente,

Repubblica francese, rappresentata dal sig. G. de Bergues nonché dalle sig.re E. Belliard e C. Jurgensen, in qualità di agenti,

Regno dei Paesi Bassi, rappresentato dal sig. M. de Grave nonché dalle sig.re C. Wissels e H.G. Sevenster, in qualità di agenti,

Regno di Svezia, rappresentato dalla sig.ra A. Falk, in qualità di agente,

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato dalle sig.re R. Caudwell e E. Jenkinson, in qualità di agenti, assistite dal sig. A. Dashwood, barrister,

intervenienti,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts (relatore), A. Tizzano e G. Arestis, presidenti di sezione, nonché dai sigg. A. Borg Barthet, M. Ilešič, J. Malenovský e J.-C. Bonichot, giudici,

avvocato generale: sig. P. Mengozzi

cancelliere: sig. J. Swedenborg, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 5 dicembre 2006,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 19 settembre 2007,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo e fatti all’origine della controversia

L’accordo di Cotonou

«La Comunità e i suoi Stati membri, da un lato, e gli Stati [dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (in prosieguo: gli “Stati ACP”)], dall’altro, in appresso denominati “le parti”, concludono il presente accordo al fine di promuovere e accelerare lo sviluppo economico, culturale e sociale degli Stati ACP, contribuendo in tal modo alla pace e alla sicurezza e favorendo un contesto politico stabile e democratico.

Il partenariato si propone come fine principale la riduzione e infine l’eliminazione della povertà, in linea con gli obiettivi di uno sviluppo durevole e della progressiva integrazione dei paesi ACP nell’economia mondiale.

Questi obiettivi e gli impegni internazionali delle parti ispirano tutte le strategie di sviluppo e sono perseguiti con un approccio integrato che tiene conto ad un tempo degli aspetti politici, economici, sociali, culturali e ambientali dello sviluppo. Il partenariato fornisce un quadro coerente di sostegno alle strategie di sviluppo adottate da ciascuno Stato ACP.

(…)».

«1. Le parti perseguono una politica attiva, globale e integrata di pacificazione e prevenzione e risoluzione dei conflitti nel quadro del partenariato. Questa politica si basa sul principio dell’ownershipag. Essa è incentrata sullo sviluppo di capacità regionali, subregionali e nazionali e sulla prevenzione tempestiva di conflitti violenti mediante un intervento mirato sulle loro cause profonde e con un’adeguata combinazione di tutti gli strumenti disponibili.

(…)».

L’azione comune contestata

«[n]el fornire tale assistenza l’Unione tiene conto, in particolare, dell’impegno, da parte dei beneficiari, di conformarsi ai principi di cui all’articolo 3; del loro rispetto dei diritti umani; della loro osservanza del diritto internazionale umanitario e della salvaguardia dello stato di diritto; nonché della loro ottemperanza agli obblighi internazionali assunti, in particolare per quanto concerne i vigenti trattati di pace e accordi internazionali in materia di controllo delle armi».
«Il Consiglio prende atto che la Commissione intende orientare la sua azione verso la realizzazione degli obiettivi e delle priorità della presente azione comune, se del caso con pertinenti misure comunitarie».
«Il Consiglio e la Commissione sono responsabili della coerenza delle attività dell’Unione nel settore delle armi leggere, in particolare per quanto concerne le politiche di sviluppo dell’Unione. A tal fine gli Stati membri e la Commissione presentano agli organi competenti del Consiglio tutte le informazioni pertinenti. Il Consiglio e la Commissione garantiscono l’attuazione delle rispettive azioni, conformemente alle rispettive competenze».

La decisione impugnata

«(1)

L’accumulazione e la diffusione eccessive e incontrollate di armi leggere e di piccolo calibro costituiscono una minaccia per la pace e la sicurezza e riducono le prospettive di sviluppo sostenibile; questa situazione è particolarmente acuta in Africa occidentale.

«L’attuazione finanziaria della presente decisione spetta alla Commissione. A tal fine essa conclude con l’ECOWAS un accordo di finanziamento sulle condizioni per l’utilizzo del contributo dell’Unione europea, che assumerà la forma di un aiuto non rimborsabile. L’aiuto è destinato in particolare a coprire, per un periodo di dodici mesi, le retribuzioni, le spese per gli spostamenti, le forniture e le attrezzature necessarie alla creazione dell’unità “armi leggere” in seno al Segretariato tecnico dell’ECOWAS, nonché per la trasformazione della moratoria in convenzione sulle armi leggere e di piccolo calibro tra gli Stati membri dell’ECOWAS. (…)».
«La Presidenza e la Commissione presentano agli organi competenti del Consiglio relazioni periodiche sulla coerenza delle attività dell’Unione europea nel settore delle armi leggere e di piccolo calibro, in particolare per quanto concerne le sue politiche di sviluppo, a norma dell’articolo 9, paragrafo 1 dell’azione comune [contestata]. La Commissione riferisce più in particolare sugli aspetti di cui all’articolo 3, prima frase. Dette informazioni dovranno in particolare basarsi su relazioni fornite regolarmente dall’ECOWAS nell’ambito della sua relazione contrattuale con la Commissione».
«La Commissione è del parere che la presente azione comune non avrebbe dovuto essere adottata e che il progetto avrebbe dovuto essere finanziato tramite il 9 o [Fondo europeo di sviluppo (in prosieguo: il “FES”)] a norma dell’accordo di Cotonou. Ciò è chiaramente confermato dall’articolo 11, paragrafo 3 del suddetto accordo che menziona esplicitamente, tra le attività da sostenere, la lotta contro l’accumulo di armi di piccolo calibro e armi leggere. È ciò che risulta anche dall’annotazione nel bilancio 2004 alla linea di bilancio [della Politica estera e di sicurezza comune (in prosieguo: la “PESC”)] (19 03 02), che esclude il finanziamento da parte della PESC di azioni “già contemplate dagli accordi di Cotonou”.

L’azione comune che prevede un finanziamento a norma della PESC avrebbe potuto beneficiare del 9 o FES, in piena coerenza con il programma indicativo regionale [dell’]ECOWAS. Ciò è dimostrato dal fatto che la Commissione sta già preparando una proposta di finanziamento per un importo indicativo di EUR 1,5 milioni per appoggiare l’attuazione della moratoria dell’ECOWAS sulle armi leggere e di piccolo calibro (…).

Infine, l’azione comune rientra nelle competenze concorrenti su cui si basano la politica comunitaria di sviluppo e l’accordo di Cotonou. Tali settori di competenze concorrenti sono tutelati dall’articolo 47 [UE] quanto i settori di competenza esclusiva della Comunità; in caso contrario, l’articolo 47 [UE] sarebbe svuotato di gran parte dei suoi effetti utili. La Commissione si riserva l’esercizio dei suoi diritti in materia».

Conclusioni delle parti

Sulla competenza della Corte

Sul ricorso

Argomenti delle parti

Giudizio della Corte

Quanto all’applicazione dell’art. 47 UE

Quanto alla delimitazione dei rispettivi settori della politica comunitaria di cooperazione allo sviluppo e della PESC

Quanto alla finalità della decisione impugnata

Quanto al contenuto della decisione impugnata

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce:

Firme

(*1) Lingua processuale: l’inglese.

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