Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 25 gennaio 2007.

Priimta 2007-01-25 · ECLI:EU:C:2007:55 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-48/05
Teismas
Court of Justice
Data
2007-01-25
ECLI
ECLI:EU:C:2007:55
Originalas
EUR-Lex ↗
TeisėjasP. JannTeisėjasK. SchiemannTeisėjas · pranešėjasM. IlešičTeisėjasPrincipal AdministratorGeneralinis advokatasD. Ruiz-Jarabo ColomerKanclerisM. Ferreira
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Dispositivo

Parti

Nel procedimento C-48/05,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Landgericht Nürnberg-Fürth (Germania), con decisione 28 gennaio 2005, pervenuta in cancelleria l’8 febbraio 2005, nella causa tra

Adam Opel AG

e

Autec AG ,

in presenza di:

Deutscher Verband der Spielwaren-Industrie eV ,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, e dai sigg. K. Schiemann e M. Ilešič (relatore), giudici,

avvocato generale: sig. D. Ruiz‑Jarabo Colomer

cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 2 febbraio 2006,

considerate le osservazioni presentate:

Sentenza

Motivazione della sentenza

Contesto normativo

«1. Il marchio di impresa registrato conferisce al titolare un diritto esclusivo. II titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio:

a) un segno identico al marchio di impresa per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato;

b) un segno che, a motivo dell’identità o della somiglianza di detto segno col marchio di impresa e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dal marchio di impresa e dal segno, possa dare adito a un rischio di confusione per il pubblico, comportante anche un rischio di associazione tra il segno e il marchio di impresa.

a) di apporre il segno sui prodotti o sul loro condizionamento;

b) di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini, oppure di offrire o fornire servizi contraddistinti dal segno;

c) di importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno;

d) di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità. (...)

«Il diritto conferito dal marchio di impresa non permette al titolare dello stesso di vietare ai terzi l’uso nel commercio:

a) del loro nome e indirizzo;

b) di indicazioni relative alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio;

c) del marchio di impresa se esso è necessario per contraddistinguere la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio, purché l’uso sia conforme agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale».

Causa principale e questioni pregiudiziali

>image>7

>image>8

«1) Se l’uso di un marchio registrato anche per i “giocattoli” costituisca un uso come marchio ai sensi dell’art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva (...), nel caso in cui un produttore fabbrichi e metta in commercio un modellino giocattolo di automobile che riproduce in scala ridotta un modello di veicolo realmente esistente, aggiungendovi anche il marchio apposto sul veicolo originale dal titolare del marchio stesso.

2) Qualora la questione sub 1) venga risolta in senso affermativo: se il tipo di uso del marchio descritto sub 1) costituisca un’indicazione relativa alla specie o alla qualità del modellino di autoveicolo ai sensi dell’art. 6, n. 1, lett. a), della direttiva (...).

3) Qualora la questione sub 2) venga risolta in senso affermativo: quali criteri siano rilevanti in casi di questo tipo per poter valutare quando l’uso del marchio sia conforme agli usi consueti di lealtà in campo commerciale e industriale;

se sia in particolare conforme agli usi suddetti il fatto che il produttore del modellino di automobile apponga sulla confezione e su un accessorio indispensabile per l’utilizzazione del modellino stesso un segno riconoscibile dal pubblico come marchio di esso produttore e, inoltre, la propria denominazione sociale, con indicazione della sede della società».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

Sull’interpretazione dell’art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva

Sull’interpretazione dell’art. 5, n. 2, della direttiva

Sulla seconda questione

Sulla terza questione

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

1) Quando un marchio è registrato contemporaneamente per autoveicoli – in relazione ai quali esso gode di notorietà – e per giocattoli, l’apposizione da parte di un terzo, senza autorizzazione del titolare del marchio, di un segno identico a quest’ultimo su modellini di veicoli della marca in questione, al fine di riprodurre fedelmente tali veicoli, e lo smercio dei detti modellini:

2) Qualora un marchio sia registrato in particolare per autoveicoli, l’apposizione da parte di un terzo, senza autorizzazione del titolare del marchio, di un segno identico a quest’ultimo su modellini di veicoli della marca in questione, al fine di riprodurre fedelmente tali veicoli, e lo smercio dei detti modellini non configurano un uso di un’indicazione relativa ad una caratteristica dei modellini stessi, ai sensi dell’art. 6, n. 1, lett. b), della direttiva 89/104.

Tekstas iš mūsų archyvo (Europos Sąjungos leidinių biuro „Cellar“ duomenys). Commission Decision 2011/833/EU — free reuse incl. commercial; attribution to EUR-Lex / Court of Justice of the European Union required; EUR-Lex is not the authentic record of the Court.