Conclusioni dell'avvocato generale Poiares Maduro del 16 gennaio 2008.

Priimta 2008-01-16 · ECLI:EU:C:2008:30 · General Court · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Teismas
General Court
Data
2008-01-16
ECLI
ECLI:EU:C:2008:30
Originalas
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Conclusioni dell avvocato generale

Conclusioni dell avvocato generale

I – I fatti su cui si fonda il ricorso

II – Il fondamento normativo del regolamento impugnato

III – La competenza dei giudici comunitari a stabilire se il regolamento contestato violi diritti fondamentali

«Come altre pretese in conflitto con gli affermati diritti costituzionali dell’individuo, [tale] pretesa dev’essere essa stessa oggetto di controllo giurisdizionale per accertarne la ragionevolezza e risolverne il conflitto con altri interessi. Gli interrogativi relativi a quali siano i limiti [di discrez ionalità] consentiti, e se essi siano stati o meno oltrepassati in un caso specifico, rappresentano questioni oggetto della valutazione del giudice» (40) .

IV – Le asserite violazioni di diritti fondamentali

«È quando i cannoni rombano che abbiamo più bisogno delle leggi (…) Ogni battaglia dello Stato – contro il terrorismo o qualsiasi altro nemico – dev’essere condotta in base alla legge. Vi è sempre una legge cui lo Stato si deve conformare. Non esistono “buchi neri”. (…) La ragione di fondo di tale approccio non è soltanto la concreta conseguenza della realtà politica e normativa. Le sue radici sono molto più profonde. Essa costituisce l’espressione della differenza tra la lotta che uno Stato democratico affronta per la sua sopravvivenza e la lotta di terroristi che insorgono contro di esso. Lo Stato combatte in nome della legge e quale suo fautore. I terroristi combattono contro la legge, violandola. La guerra contro il terrorismo è quindi una guerra di diritto contro coloro che avverso il diritto si ergono» (49) .

V – Conclusione

1) di annullare la sentenza del Tribunale di primo grado 21 settembre 2005, causa T‑306/01, Yusuf e Al Barakaat International Foundation/Consiglio e Commissione;

2) di annullare, nella parte che riguarda il ricorrente, il regolamento (CE) del Consiglio 27 maggio 2002, n. 881, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei talibani dell’Afghanistan.

(1) .

(2) – Regolamento (CE) del Consiglio n. 467/2001, che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei talibani dell’Afghanistan, e abroga il regolamento (CE) n. 337/2000 (GU L 67, pag. 1). Il nome del ricorrente è stato aggiunto con il regolamento (CE) della Commissione 19 ottobre 2001, n. 2062, che modifica per la terza volta il regolamento (CE) n. 467/2001 (GU L 277, pag. 25).

(3) – Regolamento che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 (GU L 139, pag. 9).

(4) – Posizione comune concernente misure restrittive nei confronti di Osama bin Laden, dei membri dell’organizzazione Al-Qaida e dei talibani e di altri individui, gruppi, imprese ed entità ad essi associate e che abroga le posizioni comuni 96/746/PESC, 1999/727/PESC, 2001/154/PESC e 2001/771/PESC (GU L 139, pag. 4). V., in particolare, l’art. 3 e il nono ‘considerando’ del preambolo.

(5) – Risoluzione S/RES/1267 del 15 ottobre 1999.

(6) – Risoluzione S/RES/1333 del 19 dicembre 2000.

(7) – Risoluzione S/RES/1390 del 16 gennaio 2002.

(8) – Posizione comune concernente deroghe alle misure restrittive imposte dalla posizione comune 2002/402/PESC (GU L 53, pag. 62).

(9) – Regolamento (CE) del Consiglio n. 561/2003 che modifica, per quanto riguarda le deroghe al congelamento dei capitali e delle risorse economiche, il regolamento (CE) n. 881/2002 (GU L 82, pag. 1).

(10) – Racc. pag. II‑3533.

(11) – Punti 107-171 della sentenza impugnata.

(12) – Punto 169 della sentenza impugnata.

(13) – Punti 190 e segg. della sentenza impugnata.

(14) – Nei punti 226-283 della sentenza impugnata.

(15) – L’art. 103 della Carta delle Nazioni Unite prevede: «In caso di contrasto tra gli obblighi contratti dai Membri delle Nazioni Unite in base alla presente Carta e gli obblighi da essi assunti in base a qualsiasi altro accordo internazionale, prevarranno gli obblighi derivanti dalla presente Carta». È generalmente riconosciuto che tale obbligazione si estenda alle decisioni vincolanti del Consiglio di Sicurezza. V. Corte internazionale di giustizia, ordinanza 14 aprile 1992 (misure provvisorie), in «Questioni d’interpretazione e applicazione della Convenzione di Montreal del 1971 sorte in seguito all’incidente aereo di Lockerbie» (Jamahiriya araba libica/Regno Unito), I.C.J. Reports 1992, pag. 3, punto 39.

(16) – V. punti 286-346 della sentenza impugnata.

(17) – Sentenza 5 febbraio 1963, causa 26/62, Van Gend en Loos (Racc. pag. 3).

(18) – V. sentenza 23 aprile 1986, causa 294/83, Les Verts/Parlamento (Racc. pag. 1339, punto 23).

(19) – V., ad esempio, sentenze 4 dicembre 1974, causa 41/74, Van Duyn (Racc. pag. 1337, punto 22), e 24 novembre 1992, causa C‑286/90, Poulsen e Diva Navigation (Racc. pag. I‑6019, punti 9‑11).

(20) – V., ad esempio, sentenze 11 settembre 2007, causa C‑431/05, Merck Genéricos-Produtos Farmacêuticos (non ancora pubblicata nella Raccolta); 14 dicembre 2000, causa C‑300/98, Dior e a. (Racc. pag. I‑11307, punto 33); 16 luglio 1998, causa C‑162/96, Racke (Racc. pag. I‑3655); 12 dicembre 1972, cause riunite 21/72-24/72, International Fruit Company e a. (Racc. pag. 1219), e Poulsen e Diva Navigation, citata nella nota 19.

(21) – Sentenza 30 maggio 2006, cause riunite C‑317/04 e C‑318/04 (Racc. pag. I‑4721). V. anche sentenza 9 agosto 1994, causa C‑327/91, Francia/Commissione (Racc. pag. I‑3641).

(22) – Parere della Corte 28 marzo 1996, 2/94 (Racc. pag. I‑1759, punto 35).

(23) – V., ad esempio, deliberazione della Corte 14 novembre 1978, 1/78 (Racc. pag. 2151, punto 33); parere della Corte 19 marzo 1993, 2/91 (Racc. pag. I‑1061, punti 36‑38), e sentenza 19 marzo 1996, causa C‑25/94, Commissione/Consiglio (Racc. pag. I‑1469, punti 40‑51).

(24) – Sentenza 10 marzo 1998, causa C‑122/95 (Racc. pag. I‑973).

(25) – V., ad esempio, parere 2/94 (citato nella nota 22), punti 30, 34 e 35.

(26) – Sentenza 30 luglio 1996, causa C‑84/95 (Racc. pag. I‑3953).

(27) – Sentenza Bosphorus (citata nella nota 26), punto 26.

(28) – Il sequestro dell’aereo della Bosphorus Airways è avvenuto in conformità alla risoluzione del Consiglio di Sicurezza 820 (1993). Il comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite ha deciso che il mancato sequestro dell’aereo da parte delle autorità avrebbe costituito una violazione della risoluzione.

(29) – Conclusioni dell’avvocato generale Jacobs nella causa Bosphorus (citata nella nota 26), paragrafo 53. V. anche il punto 34 del parere 2/94, citato nella nota 22.

(30) – Punti 235-241 della sentenza impugnata.

(31) – Artt. 297 CE e 60, n. 2, CE. V. anche sentenze 17 ottobre 1995, causa C‑70/94, Werner (Racc. pag. I‑3189), e 17 ottobre 1995, causa C‑83/94, Leifer e a. (Racc. pag. I‑3231), nonché conclusioni dell’avvocato generale Jacobs nella causa C‑120/94, Commissione/Grecia (Racc. pag. I‑1513).

(32) – Sentenza 14 gennaio 1997, causa C‑124/95, Centro-Com (Racc. pag. I‑81, punto 25).

(33) – Sentenza 18 giugno 1991, causa C‑260/89 (Racc. pag. I‑2925). V. anche sentenza 26 giugno 1997, causa C‑368/95, Familiapress (Racc. pag. I‑3689), e sentenza 11 luglio 2002, causa C‑60/00, Carpenter (Racc. pag. I‑6279).

(34) – In alcuni ordinamenti giuridici appare estremamente improbabile che provvedimenti nazionali di esecuzione di risoluzioni del Consiglio di Sicurezza si possano sottrarre al controllo giurisdizionale (il che incidentalmente mostra che una decisione di questa Corte di escludere dal controllo giurisdizionale provvedimenti quali il regolamento impugnato può creare difficoltà per l’attuazione del diritto comunitario in alcuni ordinamenti giuridici nazionali). V., ad esempio, le seguenti fonti: Germania: Bundesverfassungsgericht, ordinanza 14 ottobre 2004 (Görgülü) 2 BvR 1481/04, pubblicata in NJW 2004, pagg. 3407‑3412; Repubblica Ceca: Ústavní soud, 15 aprile 2003 (I. ÚS 752/02); Ústavní soud, 21 febbraio 2007 (I. ÚS 604/04); Italia: Corte Costituzionale, sentenza 19 marzo 2001, n. 73; Ungheria: 4/1997 (I. 22.) AB határozat; Polonia: Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego (zbiór urzędowy), 27 aprile 2005, P 1/05, pkt 5.5, serie A, 2005 n. 4, poz. 42, e Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego (zbiór urzędowy), 2 luglio 2007, K 41/05, serie A, 2007 n. 7, poz. 72.

(35) – Sentenza Les Verts (citata nella nota 18), punto 23.

(36) – Sentenza 12 giugno 2003, causa C‑112/00, Schmidberger (Racc. pag. I‑5659, punto 73).

(37) – Per un esempio recente di un caso riguardante gli obblighi degli Stati membri ai sensi dell’art. 307 CE, v. sentenza 1° febbraio 2005, causa C‑203/03, Commissione/Austria (Racc. pag. I‑935, punto 59).

(38) – V., in modo simile, sull’esigenza di un’unità d’azione nella rappresentanza internazionale della Comunità, parere della Corte 15 novembre 1994, 1/94 (Racc. pag. I‑5267, punti 106-109), e sentenza Commissione/Consiglio (citata nella nota 23), punti 40-51.

(39) – Il termine «questioni politiche» è stato coniato dal presidente della Suprema Corte degli Stati Uniti Taney nella causa Luther v. Borden, 48 U.S. 1 (1849), 46‑47. Il preciso significato di tale nozione in ambito comunitario è lungi dall’essere chiaro. La Commissione non si è soffermata sull’argomento, che ha sollevato in udienza, ma sembra venga suggerito che la Corte dovrebbe astenersi dall’esercizio di sindacato giurisdizionale poiché non vi sono criteri giurisdizionali per valutare le questioni attualmente considerate.

(40) – Corte Suprema degli Stati Uniti, Korematsu v. United States, 323 U.S. 214, 233‑234 (1944) (Murphy, J., dissenziente) (virgolette interne omesse).

(41) – Montesquieu, De l’Esprit des Lois , Libro XII (traduzione libera dall’originale: «Il y a des cas où il faut mettre, pour un moment, un voile sur la liberté, comme l’on cache les statues des dieux»).

(42) – La Corte europea dei diritti dell’uomo ha sostenuto che «gli Stati contraenti non possono, in nome della lotta al … terrorismo, adottare qualsiasi misura ritengano adeguata» (v. Corte eur. D.U., sentenza Klass e a. del 6 settembre 1978, serie A, n. 28, punto 49). Inoltre, nella sua sentenza Bosphorus Airways, la stessa Corte ha discusso esaurientemente la questione della sua giurisdizione, senza neppure accennare alla possibilità di un suo eventuale difetto di giurisdizione dovuto al fatto che i provvedimenti impugnati davano esecuzione ad una risoluzione del Consiglio di Sicurezza [v. Corte eur. D.U., sentenza Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi (Bosphorus Airways) c. Irlanda del 30 giugno 2005, Recueil des arrêts et décisions 2005-VI (n. 45036/98)]. La sentenza Bosphorus Airways sembra quindi rafforzare l’argomento a favore del sindacato giurisdizionale. Tuttavia, secondo il Consiglio, la Commissione e il Regno Unito, dalla decisione di ammissibilità nella causa Behrami conseguirebbe che i provvedimenti necessari all’esecuzione di risoluzione del Consiglio di Sicurezza ricadono automaticamente al di fuori dell’ambito della Convenzione [v. Corte eur. D.U., decisioni del 2 maggio 2007, Behrami e Behrami c. Francia (n. 71412/01) e Saramati c. Francia, Germania e Norvegia (n. 78166/01)]; v. anche Corte eur. D.U., decisioni di ammissibilità del 5 luglio 2007, Kasumaj c. Grecia (n. 6974/05), e del 28 agosto 2007, Gajic c. Germania (n. 31446/02). Una siffatta interpretazione della decisione della Corte appare tuttavia eccessivamente estensiva. Il caso Behrami riguarda un’asserita violazione di diritti umani da parte di una forza di sicurezza operante in Kosovo sotto protezione delle Nazioni Unite. A tale forza di sicurezza lo Stato convenuto aveva fornito truppe. Tuttavia la Corte europea dei diritti dell’uomo ha declinato la propria giurisdizione ratione personae principalmente in quanto l’autorità ultima e il controllo sulla missione di sicurezza rimaneva in capo al Consiglio di Sicurezza e, di conseguenza, le azioni e le negligenze impugnate avrebbero dovuto essere attribuite alle Nazioni Unite e non allo Stato convenuto (v. punti 121 e 133-135 della decisione). Effettivamente, al riguardo la Corte distingue in modo preciso tale caso dal caso Bosphorus Airways (v., in particolare, punto 151 della decisione). La posizione della Corte europea dei diritti dell’uomo sembra quindi indirizzata nel senso che, laddove, in base alle norme del diritto pubblico internazionale, gli atti impugnati siano attribuibili alle Nazioni Unite, la Corte non abbia giurisdizione ratione personae, poiché le Nazioni Unite non sono parte contraente della Convenzione. Al contrario, qualora le autorità di uno Stato contraente abbiano avviato procedure dirette ad eseguire una risoluzione del Consiglio di Sicurezza nell’ordinamento giuridico interno, i provvedimenti così adottati sarebbero attribuibili allo Stato e quindi sottoponibili a sindacato giurisdizionale in base alla Convenzione (v. anche Corte eur. D.U., decisione di ammissibilità del 16 ottobre 2007 nella causa Beric e a. c. Bosnia-Erzegovina, punti 27-29).

(43) – V., ad esempio, sentenza della Corte 14 ottobre 2004, causa C‑36/02, Omega Spielhallen- und Automatenaufstellungs-GmbH/Oberbürgermeisterin der Bundesstadt Bonn (Racc. pag. I‑9609, punto 33).

(44) – V. il preambolo, nonché gli artt. 19 e 46, n. 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (in prosieguo: la «CEDU».

(45) – V. art. 46, n. 2, CEDU.

(46) – V. paragrafo 39 del rapporto 16 agosto 2006 del Relatore Speciale dell’ONU sulla promozione e tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali nella lotta contro il terrorismo (A/61/267): «Tenuto conto del fatto che l’iscrizione [sull’elenco] comporta il congelamento di capitali, è indispensabile che sia riconosciuto il diritto ad impugnarla. A livello internazionale non esistono attualmente procedure che consentano di esercitare tale diritto. Esse sono presenti tuttavia in alcuni ordinamenti giuridici nazionali. Il Relatore Speciale ritiene che qualora a livello internazionale non sia disponibile alcuna procedura di ricorso adeguata, diventino necessarie - anche per gli elenchi internazionali – procedure di ricorso nazionali, e che gli Stati che applicano le sanzioni debbano prevederle».

(47) – V., in particolare, il Secondo Rapporto dell’Analytical Support and Sanctions Monitoring Team (S/2005/83), nel quale si rileva, nel paragrafo 54, che «il modo in cui entità o individui vengono inseriti nell'elenco dei terroristi gestito dal Consiglio e l’assenza di procedure di riesame e di ricorso per coloro il cui nome figura sull'elenco fanno sorgere seri problemi di responsabilità e di possibile violazione di norme e convenzioni in materia di diritti fondamentali» e, nel paragrafo 58, che «modifiche alla procedura [di cancellazione dalle liste] potrebbero contribuire a ridurre la possibilità di una o più decisioni giudiziarie potenzialmente negative». In relazione a ciò il rapporto menziona specificamente la Corte di Giustizia delle Comunità europee. V. anche l’allegato I al Sesto Rapporto dell’Analytical Support and Sanctions Monitoring Team (S/2007/132) per una panoramica di procedimenti giudiziari in cui sono contestati aspetti del regime sanzionatorio.

(48) – Ai sensi dell’art. 54 dello Statuto della Corte.

(49) – Sentenza della Corte Suprema di Israele 13 dicembre 2006, nella causa HCJ 769/02 (2006), The Public Committee Against Torture in Israel e a. c. The Government of Israel e a., punti 61 e 62 (virgolette interne omesse).

(50) – Sentenza 24 ottobre 1996, causa C‑32/95 P, Lisrestal e a. (Racc. pag. I‑5373, punto 21). V. anche art. 41, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, GU C 364, pag. 1).

(51) – Sentenza 25 luglio 2002, causa C‑50/00 P, Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio (Racc. pag. I‑6677, punti 38 e 39). V. anche art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e artt. 6 e 13 della CEDU.

(52) – Il procedimento di cancellazione dall’elenco è stato più volte modificato dal momento dell’iniziale adozione delle misure contro il ricorrente. In base al regime iniziale, la persona interessata poteva presentare una domanda di cancellazione dall'elenco al proprio Stato di cittadinanza o di residenza. Secondo la procedura attuale, coloro che intendono presentare una domanda di cancellazione dall'elenco possono farlo sia attraverso un «punto focale» delle Nazioni Unite sia attraverso il loro Stato di residenza o di cittadinanza. Tuttavia, la natura sostanzialmente intergovernativa del procedimento di cancellazione dalla lista non è mutata. V. la risoluzione del Consiglio di Sicurezza 19 dicembre 2006, n. 1730, e Sanction Committee’s Guidelines for the Conduct of its Work (orientamenti del comitato per le sanzioni per l’organizzazione dei suoi lavori), disponibile in Internet sul sito http://www.un.org/sc/committees/1267/index.shtml.

(53) – V. Corte eur. D.U., sentenza Klass e a. (citata nella nota 42), punto 55.

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