Sentenza della Corte (grande sezione) del 19 settembre 2006.

Priimta 2006-09-19 · ECLI:EU:C:2006:587 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-506/04
Teismas
Court of Justice
Data
2006-09-19
ECLI
ECLI:EU:C:2006:587
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasV. SkourisTeisėjasP. JannTeisėjasC.W.A. TimmermansTeisėjasA. RosasTeisėjasJ.‑P. PuissochetTeisėjasR. SchintgenTeisėjas · pranešėjasK. LenaertsTeisėjasE. JuhászTeisėjasE. LevitsTeisėjasA. ÓcaoimhTeisėjasL. Bay LarsenGeneralinis advokatasC. Stix-HacklKanclerisK. Sztranc-Sławiczek
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Dispositivo

Parti

Nel procedimento C-506/04,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dalla Cour administrative (Lussemburgo), con decisione 7 dicembre 2004, pervenuta in cancelleria il 9 dicembre 2004, nella causa

Graham J. Wilson

contro

Ordre des avocats du barreau de Luxembourg,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans e A. Rosas, presidenti di sezione, dai sigg. J.‑P. Puissochet, R. Schintgen, K. Lenaerts (relatore), E. Juhász, E. Levits, A. Ó Caoimh e L. Bay Larsen, giudici,

avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl

cancelliere: sig.ra K. Sztranc-Sławiczek, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 14 marzo 2006,

considerate le osservazioni presentate:

Sentenza

Motivazione della sentenza

Contesto normativo

La direttiva 98/5

«Gli avvocati hanno il diritto di esercitare stabilmente le attività di avvocato precisate all’articolo 5 in tutti gli altri Stati membri con il proprio titolo professionale di origine».
«1. L’avvocato che intende esercitare in uno Stato membro diverso da quello nel quale ha acquisito la sua qualifica professionale deve iscriversi presso l’autorità competente di detto Stato membro.

(…)».

«1. Salvo i paragrafi 2 e 3, l’avvocato che esercita con il proprio titolo professionale di origine svolge le stesse attività professionali dell’avvocato che esercita con il corrispondente titolo professionale dello Stato membro ospitante, e può, in particolare, offrire consulenza legale sul diritto del proprio Stato membro d’origine, sul diritto comunitario, sul diritto internazionale e sul diritto dello Stato membro ospitante. Esso rispetta comunque le norme di procedura applicabili dinanzi alle giurisdizioni nazionali.

Ciononostante, per assicurare il buon funzionamento della giustizia, gli Stati membri possono stabilire norme specifiche di accesso alle Corti supreme, quali il ricorso ad avvocati specializzati».

«Le decisioni con cui viene negata o revocata l’iscrizione di cui all’articolo 3 e le decisioni che infliggono sanzioni disciplinari devono essere motivate.

Tali decisioni sono soggette a ricorso giurisdizionale di diritto interno».

«1. L’avvocato che eserciti con il proprio titolo professionale di origine e che abbia comprovato l’esercizio per almeno tre anni di un’attività effettiva e regolare nello Stato membro ospitante, e riguardante il diritto di tale Stato, ivi compreso il diritto comunitario, è dispensato dalle condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b) della direttiva [del Consiglio 21 dicembre 1988,] 89/48/CEE[, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU 1989, L 19, pag. 16)], per accedere alla professione di avvocato dello Stato membro ospitante. Per attività effettiva e regolare si intende l’esercizio reale dell’attività senza interruzioni che non siano quelle dovute agli eventi della vita quotidiana.

(…)

a) L’autorità dello Stato membro ospitante prende in considerazione l’attività effettiva e regolare nel corso del periodo sopra precisato, nonché le conoscenze e le esperienze professionali nel diritto dello Stato membro ospitante, nonché la partecipazione del richiedente a corsi o seminari che vertono sul diritto dello Stato membro ospitante, compreso l’ordinamento della professione e la deontologia professionale. (…)».

Il diritto nazionale

«Nessuno può esercitare la professione di avvocato se non ha ottenuto l’iscrizione all’albo di un ordine degli avvocati stabilito nel Granducato di Lussemburgo».
«(1) Ai fini dell’iscrizione all’albo è necessario:

a) presentare le necessarie garanzie d’onorabilità;

b) dimostrare di ottemperare alle condizioni d’ammissione al tirocinio. Eccezionalmente, il Consiglio dell’ordine può dispensare da determinati requisiti di ammissione al tirocinio coloro che abbiano completato il tirocinio professionale nel loro Stato d’origine e possano comprovare una pratica professionale di almeno cinque anni;

c) avere la cittadinanza lussemburghese o la cittadinanza di uno Stato membro delle Comunità europee. Il Consiglio dell’ordine, sentito il parere del Ministro della Giustizia può, dietro prova di reciprocità da parte del paese non membro della Comunità europea di cui il candidato è cittadino, dispensare quest’ultimo dalla predetta condizione. Lo stesso vale per i candidati che godono dello status di rifugiati politici e che beneficiano del diritto d’asilo nel Granducato di Lussemburgo.

(2) Prima di potere essere iscritti all’albo, i candidati avvocati, presentati dal presidente dell’ordine o dal suo delegato, prestano il seguente giuramento dinanzi alla Cour de cassation: “Giuro fedeltà al Granduca, obbedienza alla Costituzione e alle leggi dello Stato, di non venire mai meno al rispetto dovuto ai tribunali e di non patrocinare alcuna causa che io non creda giusta secondo coscienza”».

«avere padronanza della lingua della legislazione e delle lingue amministrative e giudiziarie ai sensi della legge 24 febbraio 1984 sul regime linguistico».
«Gli atti legislativi e i relativi regolamenti d’attuazione sono redatti in francese. Quando gli atti legislativi e regolamentari sono accompagnati da una traduzione, fa fede solo il testo francese.

Quando regolamenti diversi da quelli di cui al comma precedente sono emanati da un organismo dello Stato, dei comuni o degli enti pubblici in una lingua diversa dal francese, fa fede solo il testo nella lingua utilizzata da tale organismo per la stesura.

Questo articolo non deroga alle disposizioni applicabili in materia di convenzioni internazionali».

«In materia amministrativa, contenziosa o non contenziosa, e in materia giudiziaria è possibile utilizzare le lingue francese, tedesca o lussemburghese, fatte salve le disposizioni speciali vigenti in specifiche materie».
«Il Consiglio dell’ordine degli avvocati del Granducato di Lussemburgo, cui l’avvocato europeo presenti istanza di poter esercitare con il suo titolo professionale d’origine, procede all’iscrizione dell’avvocato europeo all’albo degli avvocati di tale ordine al termine di un colloquio che permette al Consiglio dell’ordine di verificare che l’avvocato europeo abbia la padronanza almeno delle lingue di cui all’art. 6, n. 1, lett. d), della legge 10 agosto 1991, dietro presentazione dei documenti elencati all’art. 6, n. 1, lett. a), c), prima frase, e d), della legge 10 agosto 1991 e dell’attestato di iscrizione dell’avvocato europeo presso l’autorità competente dello Stato membro d’origine (…)

(…)».

«1. La presente legge prevede l’istituzione di un Conseil disciplinaire et administratif composto da cinque avvocati iscritti all’elenco I degli avvocati, di cui quattro sono eletti a maggioranza relativa dall’assemblea generale dell’ordine di Lussemburgo e uno dall’assemblea generale dell’ordine di Diekirch. L’assemblea generale dell’ordine di Lussemburgo elegge quattro supplenti e l’assemblea generale dell’ordine di Diekirch elegge un supplente. Tutti i membri effettivi sono, laddove impossibilitati, sostituiti conformemente al grado di anzianità da un supplente dell’ordine di appartenenza e, laddove fossero impossibilitati i supplenti del suo ordine, da un supplente dell’altro ordine.
«A tale scopo è creato un Conseil disciplinaire et administratif d’appel (Consiglio disciplinare ed amministrativo d’appello) composto da due magistrati della Corte d’appello e da un aggiunto giudiziario iscritto nell’elenco I degli avvocati.

I membri togati e i rispettivi supplenti, nonché il cancelliere assegnato al Consiglio, sono nominati con decreto granducale su proposta della Corte suprema per la durata di due anni. Le rispettive indennità sono fissate con regolamento granducale.

L’aggiunto giudiziario e il suo sostituto sono nominati con decreto granducale per la durata di due anni. Sono scelti da una lista di tre avvocati, iscritti nell’elenco I degli avvocati da almeno cinque anni, proposta da ciascun Consiglio dell’ordine per ogni funzione.

La funzione di aggiunto giudiziario è incompatibile con quella di membro di un Consiglio dell’ordine o con quella di membro del Conseil disciplinaire et administratif.

Il Conseil disciplinaire et administratif d’appel si riunisce nei locali della Corte suprema ed usufruisce dei suoi servizi di cancelleria».

«A tale scopo è creato un Conseil disciplinaire et administratif d’appel composto da due magistrati della Corte d’appello e da tre avvocati-aggiunti giudiziari iscritti nell’elenco I dell’albo degli avvocati.

(…)

Gli avvocati-aggiunti giudiziari ed i loro sostituti sono nominati con decreto granducale per la durata di due anni. Sono scelti da una lista di cinque avvocati presso la Corte iscritti all’elenco I dell’albo degli avvocati da almeno cinque anni, proposta da ciascun Consiglio dell’ordine per ogni funzione.

(…)

Il giudice con maggiore anzianità di servizio presiede il Conseil disciplinaire et administratif d’appel».

«1. L’elenco I degli avvocati che soddisfano i requisiti degli artt. 5 e 6 e che hanno superato l’esame di fine tirocinio previsto dalla legge;

Causa principale e questioni pregiudiziali

«Dopo che il consiglio dell’ordine la ha informata che non ammette l’assistenza di un avvocato, non prevista dalla legge, lei ha rifiutato di sostenere il colloquio senza essere assistito dall’avv. (…). Il consiglio dell’ordine, pertanto, non è stato in grado di verificare le sue conoscenze linguistiche ai sensi dell’art. 6, n. 1, lett. d), della legge 10 agosto 1991 (…)».
«1) Se l’art. 9 della direttiva 98/5/ (…) debba essere interpretato nel senso che esclude un procedimento di ricorso quale quello previsto dalla legge 10 agosto 1991, come modificata dalla legge 13 novembre 2002.

2) Più in particolare, se organi quali il Conseil disciplinaire et administratif e il Conseil disciplinaire et administratif d’appel rappresentino organi competenti a conoscere dei “ricors[i] giurisdizional[i] di diritto interno” ai sensi dell’art. 9 della direttiva 98/5 e se [tale articolo] debba essere interpretato nel senso che esclude un mezzo di ricorso che imponga di adire uno o più organi di tale natura prima di poter adire su una questione di diritto una “corte o un tribunale” ai sensi del [detto articolo].

3) Se le autorità competenti di uno Stato membro siano autorizzate a subordinare il diritto di un avvocato di un [altro] Stato membro di esercitare stabilmente la professione di avvocato con il proprio titolo professionale di origine, nei settori di attività specificati dall’art. 5 della direttiva [98/5], al requisito della padronanza delle lingue di tale [primo] Stato membro.

4) In particolare, se le autorità competenti possano disporre che tale diritto all’esercizio della professione sia subordinato al superamento, da parte dell’avvocato, di un esame orale di lingua in tutte o in alcune delle tre lingue principali dello Stato membro ospitante, al fine di consentire alle autorità competenti di verificare se l’avvocato conosca le tre lingue e, in tal caso, quali debbano essere le garanzie procedurali eventualmente richieste».

Sulla prima e la seconda questione

Sulla competenza della Corte a risolvere tali questioni e sulla loro ricevibilità

Nel merito

Sulla terza e la quarta questione

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

1) L’art. 9 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/5/CE, volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica, va interpretato nel senso che osta ad un procedimento di ricorso nel contesto del quale la decisione di diniego dell’iscrizione di cui all’art. 3 della detta direttiva deve essere contestata, in primo grado, dinanzi ad un organo composto esclusivamente di avvocati che esercitano con il titolo professionale dello Stato membro ospitante e, in appello, dinanzi ad un organo composto prevalentemente di siffatti avvocati, quando il ricorso in cassazione dinanzi al giudice supremo di tale Stato membro consente un controllo giurisdizionale solo in diritto e non in fatto.

2) L’art. 3 della direttiva 98/5 deve essere interpretato nel senso che l’iscrizione di un avvocato presso l’autorità competente di uno Stato membro diverso da quello in cui egli ha acquisito la sua qualifica ai fini dell’esercizio, in tale Stato, della sua attività con il titolo professionale d’origine, non può essere subordinata ad un previo controllo della padronanza delle lingue dello Stato membro ospitante.

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