Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 23 febbraio 2006.

Priimta 2006-02-23 · ECLI:EU:C:2006:144 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-491/04
Teismas
Court of Justice
Data
2006-02-23
ECLI
ECLI:EU:C:2006:144
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasC.W.A. TimmermansTeisėjasR. SchintgenTeisėjas · pranešėjasP. KūrisTeisėjasG. ArestisTeisėjasJ. KlučkaGeneralinis advokatasM. Poiares MaduroKanclerisB. Fülöp
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Dispositivo

Parti

Nel procedimento C-491/04,

avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal VAT and Duties Tribunal, Manchester (Regno Unito), con decisione 24 novembre 2004, pervenuta in cancelleria il 29 novembre 2004, nella causa

Dollond & Aitchison Ltd

contro

Commissioners of Customs & Excise ,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. R. Schintgen, P. Kūris (relatore), G. Arestis e J. Klučka, giudici,

avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro,

cancelliere: sig. B. Fülöp, amministratore,

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 10 novembre 2005,

considerate le osservazioni presentate:

Sentenza

Motivazione della sentenza

Ambito normativo

«Sono soggette all’imposta sul valore aggiunto:
«1. Il valore in dogana delle merci importate è il valore di transazione, cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando siano vendute per l’esportazione a destinazione del territorio doganale della Comunità, previa eventuale rettifica effettuata conformemente agli articoli 32 e 33 (…):

(…)

«I valori in dogana determinati ai sensi del presente articolo sono i seguenti:

a) valore di transazione di merci identiche, vendute per l’esportazione a destinazione della Comunità ed esportate nello stesso momento o pressappoco nello stesso momento delle merci da valutare;

b) valore di transazione di merci similari, vendute per l’esportazione a destinazione della Comunità ed esportate nello stesso momento o pressappoco nello stesso momento delle merci da valutare;

c) valore fondato sul prezzo unitario corrispondente alle vendite nella Comunità delle merci importate o di merci identiche o similari importate nel quantitativo complessivo maggiore, effettuate a persone non legate ai venditori;

d) valore calcolato, eguale alla somma:

La causa principale e le questioni pregiudiziali

«1) Se nella somma complessiva pagata, a titolo di corrispettivo per determinati beni, dai clienti della [DALD] debba essere inclusa la frazione di tale somma versata a titolo di corrispettivo per determinati servizi forniti dalla [D & A] ovvero da agenti in franchising della medesima, così da essere intesa quale parte del prezzo, pagato o da pagare, per determinate merci ai sensi dell’art. 29 del [codice doganale], qualora il cliente sia un privato, consumatore ed importatore, per conto del quale la [DALD] provvede all’assolvimento dell’IVA all’importazione.

Le determinate merci nella specie sono le seguenti:

i) lenti a contatto; ii) soluzioni detergenti;

iii) contenitori porta lenti con apposito liquido;

I determinati servizi sono nella specie i seguenti:

iv) esame delle lenti a contatto;

v) consulenza in materia di lenti a contatto; vi) ogni altro eventuale trattamento successivo richiesto dal cliente.

2) In caso di soluzione negativa alla questione sub 1): se la somma versata a titolo di corrispettivo delle dette merci possa essere comunque calcolata ai termini dell’art. 29, ovvero se tale determinazione debba essere effettuata ai sensi del successivo art. 30 [del codice doganale].

3) Premesso che le «Channel Islands» (Isole Normanne) appartengono al territorio doganale della Comunità ma non ricadono nella sfera di applicazione territoriale dell’IVA ai sensi della sesta direttiva (…), se i principi giurisprudenziali affermati nella sentenza della Corte 25 febbraio 1999, causa C‑349/96, CPP/Commissioners of Customs and Excise (Racc. pag. I‑973), possano essere applicati nella specie, al fine di determinare quale frazione o frazioni del valore di transazione, ivi compresa la fornitura di determinati servizi o di determinate merci, debbano essere prese in considerazione ai fini dell’applicazione della tariffa doganale comunitaria».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla terza questione

Sulla prima questione

Sulla seconda questione

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

1) L’art. 29 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario, dev’essere interpretato nel senso che, in circostanze quali quelle della causa principale, il pagamento della prestazione di servizi determinati, quali l’esame, la consulenza o la richiesta di trattamento successivo relativi alle lenti a contatto, e di merci determinate, quali le dette lenti, le soluzioni detergenti e i contenitori porta lenti con apposito liquido, costituisce, nel suo insieme, il «valore di transazione» ai sensi dell’art. 29 del codice doganale, ed è, pertanto, assoggettabile ad imposta.

2) I principi enunciati nella sentenza 25 febbraio 1999, causa C‑349/96, CPP, non possono essere utilizzati in quanto tali per determinare gli elementi della transazione da prendere in considerazione ai fini di un’applicazione dello stesso art. 29.

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