Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 6 luglio 2006.

Priimta 2006-07-06 · ECLI:EU:C:2006:446 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-439/04
Teismas
Court of Justice
Data
2006-07-06
ECLI
ECLI:EU:C:2006:446
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasA. RosasTeisėjasJ.-P. PuissochetTeisėjas · pranešėjasS. von BahrTeisėjasU. LõhmusTeisėjasA. ÓcaoimhGeneralinis advokatasD. Ruiz-Jarabo ColomerKanclerisB. Fülöp
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Dispositivo

Parti

Nei procedimenti riuniti C-439/04 e C-440/04,

aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dalla Cour de cassation (Belgio), con decisioni 7 ottobre 2004, pervenute in cancelleria il 19 ottobre 2004, nelle cause

Axel Kittel (procedimento C-439/04)

contro

Stato belga,

e

Stato belga (procedimento C-440/04)

contro

Recolta Recycling SPRL ,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. J.-P. Puissochet, S. von Bahr (relatore), U. Lõhmus e A.Ó Caoimh, giudici,

avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer

cancelliere: sig. B. Fülöp, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 9 febbraio 2006,

considerate le osservazioni presentate:

Sentenza

Motivazione della sentenza

Contesto normativo

La normativa comunitaria

«Il principio del sistema comune di imposta sul valore aggiunto consiste nell’applicare ai beni ed ai servizi un’imposta generale sul consumo esattamente proporzionale al prezzo dei beni e dei servizi, qualunque sia il numero di transazioni intervenute nel processo di produzione e di distribuzione antecedente alla fase dell’imposizione.

A ciascuna transazione, l’imposta sul valore aggiunto, calcolata sul prezzo del bene o del servizio all’aliquota applicabile al suddetto bene o servizio, è esigibile, previa deduzione dell’ammontare dell’imposta sul valore aggiunto che ha gravato direttamente sul costo dei diversi elementi costitutivi del prezzo.

Il sistema comune d’imposta sul valore aggiunto è applicato fino allo stadio del commercio al minuto incluso».

«Sono soggette all’imposta sul valore aggiunto:
«1. Si considera soggetto passivo chiunque esercita in modo indipendente e in qualsiasi luogo una delle attività economiche di cui al paragrafo 2, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività.
«1. Il diritto a deduzione nasce quando l’imposta deducibile diventa esigibile.

a) l’imposta sul valore aggiunto dovut[a] o assolta per le merci che gli sono o gli saranno fornite e per i servizi che gli sono o gli saranno prestati da un altro soggetto passivo».

La normativa nazionale

La causa principale

Procedimento C-439/04

Procedimento C-440/04

Le questioni pregiudiziali

Nella causa C-439/04:

«1) Se, quando la cessione di beni sia destinata ad un soggetto passivo che abbia stipulato in buona fede un contratto ignorando la frode commessa dal venditore, il principio di neutralità fiscale dell’[IVA] osti a che la declaratoria di nullità del contratto di compravendita, in virtù di una norma di diritto civile interno che sanziona questo contratto con la nullità assoluta perché contrario all’ordine pubblico per una causa illecita in capo all’alienante, comporti per il detto soggetto passivo la perdita del diritto alla deduzione dell’imposta.

2) Se la soluzione da dare sia diversa qualora la nullità assoluta derivi da una frode alla stessa [IVA].

3) Se la soluzione da dare sia diversa qualora la causa illecita del contratto di compravendita, che ne comporta la nullità assoluta per il diritto interno, sia una frode all’[IVA] nota ad entrambi i contraenti». Nella causa C-440/04:

«1) Se, quando la cessione di beni sia destinata ad un soggetto passivo che abbia stipulato in buona fede un contratto ignorando la frode commessa dal venditore, il principio di neutralità fiscale dell’[IVA] osti a che la declaratoria di nullità del contratto di compravendita, in virtù di una norma di diritto civile interno che sanziona questo contratto con la nullità assoluta perché contrario all’ordine pubblico per una causa illecita in capo all’alienante, comporti per il detto soggetto passivo la perdita del diritto alla deduzione dell’imposta.

2) Se la soluzione da dare sia diversa qualora la nullità assoluta derivi da una frode alla stessa [IVA]».

Sulle questioni pregiudiziali

Osservazioni sottoposte alla Corte

Giudizio della Corte

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

Qualora una cessione sia operata nei confronti di un soggetto passivo che non sapeva e non avrebbe potuto sapere che l’operazione interessata si iscriveva in una frode commessa dal venditore, l’art. 17 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile, come modificata dalla direttiva del Consiglio 10 aprile 1995, 95/7/CE, deve essere interpretato nel senso che osta ad una norma di diritto nazionale secondo cui l’annullamento del contratto di vendita – per effetto di una disposizione di diritto civile che sanzioni tale contratto con la nullità assoluta in quanto contrario all’ordine pubblico per una causa illecita perseguita dall’alienante – comporta per il detto soggetto passivo la perdita del diritto alla deduzione dell’imposta sul valore aggiunto. Al riguardo, è irrilevante la questione se tale nullità derivi da una frode all’imposta sul valore aggiunto o da altre frodi.

Per contro, qualora risulti acclarato, alla luce degli elementi oggettivi, che la cessione è stata effettuata nei confronti di un soggetto passivo che sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare con il proprio acquisto ad un’operazione che si iscriveva in una frode all’imposta sul valore aggiunto, spetta al giudice nazionale negare al detto soggetto passivo il beneficio del diritto alla deduzione.

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