Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 26 ottobre 2006.

Priimta 2006-10-26 · ECLI:EU:C:2006:668 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-371/04
Teismas
Court of Justice
Data
2006-10-26
ECLI
ECLI:EU:C:2006:668
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasC.W.A. TimmermansTeisėjasR. SchintgenTeisėjasP. KūrisTeisėjas · pranešėjasJ. KlučkaTeisėjasG. ArestisTeisėjasPrincipal AdministratorGeneralinis advokatasE. SharpstonKanclerisM. Ferreira
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Dispositivo

Parti

Nella causa C‑371/04,

avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE, proposto il 30 agosto 2004,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. G. Rozet e A. Aresu, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Repubblica italiana, rappresentata dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. G. Albenzio, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, e dai sigg. R. Schintgen, P. Kūris, J. Klučka (relatore) e G. Arestis, giudici,

avvocato generale: sig.ra E. Sharpston

cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 9 marzo 2006,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 1° giugno 2006,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza

Contesto normativo

«Il lavoratore cittadino di uno Stato membro non può ricevere sul territorio degli altri Stati membri, a motivo della propria cittadinanza, un trattamento diverso da quello dei lavoratori nazionali per quanto concerne le condizioni di impiego e di lavoro, in particolare in materia di retribuzione, licenziamento, reintegrazione professionale o ricollocamento se disoccupato».

Procedimento precontenzioso

Sul ricorso

Sul motivo vertente sulla violazione dell’art. 10 CE

Sulla censura vertente sulla violazione degli artt. 39 CE e 7, n. 1, del regolamento

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:

1) La Repubblica italiana, non avendo tenuto conto dell’esperienza professionale e dell’anzianità acquisite nell’esercizio di un’attività analoga presso una pubblica amministrazione di un altro Stato membro da un lavoratore comunitario impiegato nel settore pubblico italiano, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 39 CE e 7, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità.

2) Per il resto, il ricorso è respinto.

3) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

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