Sentenza della Corte (grande sezione) del 27 febbraio 2007.

Priimta 2007-02-27 · ECLI:EU:C:2007:116 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-355/04
Teismas
Court of Justice
Data
2007-02-27
ECLI
ECLI:EU:C:2007:116
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasV. SkourisTeisėjasP. JannTeisėjasC.W.A. TimmermansTeisėjasA. RosasTeisėjasK. LenaertsTeisėjasR. SchintgenTeisėjasA. TizzanoTeisėjasJ.N. Cunha RodriguesTeisėjasR. Silva de LapuertaTeisėjasL. Bay LarsenTeisėjasP. LindhTeisėjas · pranešėjasJ.‑C. BonichotTeisėjasT. von DanwitzGeneralinis advokatasP. MengozziKanclerisR. Grass
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Dispositivo

Parti

Nel procedimento C‑355/04 P,

avente ad oggetto un ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado ai sensi dell’art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, proposto il 17 agosto 2004,

Segi , con sede in Bayonne (Francia) e in Donostia (Spagna),

Araitz Zubimendi Izaga , residente in Hernani (Spagna),

Aritza Galarraga , residente in Saint-Pée-sur-Nivelle (Francia),

rappresentati dal sig. D. Rouget, avocat,

ricorrenti,

procedimento in cui le altre parti sono:

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato dalla sig.ra E. Finnegan e dal sig. M. Bauer, in qualità di agenti,

convenuto in primo grado,

Regno di Spagna, rappresentato dall’Abogacía del Estado,

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ,

intervenienti in primo grado,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts e R. Schintgen, presidenti di sezione, dai sigg. A. Tizzano, J.N. Cunha Rodrigues, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dal sig. L. Bay Larsen, dalla sig.ra P. Lindh, dai sigg. J.-C. Bonichot (relatore) e T. von Danwitz, giudici,

avvocato generale: sig. P. Mengozzi

cancelliere: sig. R. Grass

vista la fase scritta del procedimento,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 26 ottobre 2006,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza

Fatti

«1 Dal fascicolo risulta che la Segi è un’organizzazione il cui scopo consiste nella tutela delle rivendicazioni della gioventù basca, dell’identità, della cultura e della lingua basche. Secondo i ricorrenti, la detta organizzazione è stata fondata il 16 giugno 2001 ed ha sede a Bayonne (Francia) e a Donostia (Spagna). Essa avrebbe nominato portavoce la sig.ra Araitz Zubimendi Izaga e il sig. Aritza Galarraga. A tale proposito non è stato prodotto nessun documento ufficiale.

2 Il 28 settembre 2001 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1373 (2001), con cui, in particolare, ha stabilito che tutti gli Stati si sarebbero prestati la massima assistenza reciproca in relazione alle indagini o ai procedimenti giudiziari in materia di finanziamento o di supporto agli atti terroristici, ivi compresa l’assistenza nella raccolta delle prove in loro possesso necessarie allo svolgimento del procedimento giudiziario.

3 Il 27 dicembre 2001, affermando che era necessaria un’azione della Comunità [e degli Stati membri] volta ad attuare la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1373 (2001), il Consiglio [dell’Unione europea] ha adottato la posizione comune 2001/931/PESC, relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (GU L 344, pag. 93). Tale posizione comune è stata adottata sulla base dell’art. 15 UE, che rientra nel titolo V del Trattato UE, intitolato “Disposizioni sulla politica estera e di sicurezza comune” (PESC), e dell’art. 34 UE, che rientra nel titolo VI del Trattato UE, intitolato “Disposizioni sulla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (…)”.

4 Gli artt. 1 e 4 della posizione comune 2001/931 dispongono quanto segue:

“Articolo 1

(…)

“Articolo 4

Gli Stati membri si prestano, nell’ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale prevista dal titolo VI del Trattato [UE], la massima assistenza possibile ai fini della prevenzione e della lotta contro gli atti terroristici. A questo scopo, per quanto riguarda le indagini e le azioni penali condotte dalle loro autorità nei confronti di persone, gruppi ed entità di cui all’allegato, essi si avvalgono appieno, su richiesta, dei poteri di cui dispongono in virtù di atti dell’Unione europea e di altri accordi, intese e convenzioni internazionali vincolanti per gli Stati membri”.

“* – Euskadi Ta Askatasuna/Tierra Vasca y Libertad/Patria basca e libertà (E.T.A.)

(Le seguenti organizzazioni fanno parte del gruppo terroristico E.T.A.: K.a.s., Xaki, Ekin, Jarrai-Haika-Segi, Gestoras pro-amnistía)”.

6 La nota a piè di pagina di tale allegato indica che “[l]e persone contraddistinte da * sono soggette al solo articolo 4”.

7 Il 27 dicembre 2001 il Consiglio ha inoltre adottato la posizione comune 2001/930/PESC, relativa alla lotta al terrorismo (GU L 344, pag. 90), il regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (GU L 344, pag. 70), e la decisione 2001/927/CE, relativa all’elenco di cui all’articolo 2, paragrafo 3 del regolamento n. 2580/2001 (GU L 344, pag. 83). Nessuno dei detti testi normativi menziona i ricorrenti.

8 La dichiarazione del Consiglio [del 18 dicembre 2001] allegata al verbale in occasione dell’adozione della posizione comune 2001/931 e del regolamento n. 2580/2001 (in prosieguo: la “dichiarazione del Consiglio relativa al diritto al risarcimento”) dispone quanto segue:

“Il Consiglio ricorda, in merito all’art. 1, n. 6, della posizione comune [2001/931], che qualsiasi errore relativo alle persone, ai gruppi o alle entità in questione conferisce alla parte lesa il diritto a chiedere il risarcimento del danno”.

9 Con ordinanze 5 febbraio e 11 marzo 2002, il giudice istruttore n. 5 dell’Audiencia Nacional di Madrid (Spagna) [tribunale spagnolo competente per l’intero territorio in determinati campi penali, amministrativi e della legislazione sociale] ha, rispettivamente, dichiarato illecite le attività della Segi e ordinato l’arresto di alcuni presunti dirigenti della Segi, per il fatto che la detta organizzazione faceva parte integrante dell’organizzazione indipendentista basca ETA.

10 Con decisione 23 maggio 2002, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dichiarato irricevibile il ricorso proposto dai ricorrenti contro i quindici Stati membri, relativo alla posizione comune 2001/931, poiché la situazione denunciata non conferiva loro lo status di vittime di una violazione della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali [, firmata a Roma il 4 novembre 1950; in prosieguo: la “CEDU”] [ Recueil des arrêts et décisions 2002-V ].

11 Il 2 maggio e il 17 giugno 2002 il Consiglio ha adottato, ai sensi degli artt. 15 UE e 34 UE, le posizioni comuni 2002/340/PESC e 2002/462/PESC, che aggiornano la posizione comune 2001/931 (GU L 116, pag. 75, e GU L 160, pag. 32). Gli allegati di queste due posizioni comuni contengono il nome della Segi, iscritta in termini analoghi a quelli della posizione comune 2001/931».

«L’elenco [allegato delle persone, dei gruppi e delle entità coinvolti in atti terroristici] è redatto sulla base di informazioni precise o di elementi del fascicolo da cui risulta che un’autorità competente ha preso una decisione nei confronti [di tali] persone, gruppi ed entità (…), si tratti dell’apertura di indagini o di azioni penali per un atto terroristico, il tentativo di commetterlo, la partecipazione a tale atto o la sua agevolazione, basate su prove o indizi seri e credibili, o si tratti di una condanna per tali fatti (…)».

Il ricorso dinanzi al Tribunale e l’ordinanza impugnata

Le conclusioni delle parti dinanzi alla Corte

Sull’impugnazione

Sulla ricevibilità dell’impugnazione

Argomenti delle parti

Giudizio della Corte

Sulla ricevibilità di taluni motivi sollevati a sostegno dell’impugnazione

Argomenti delle parti

Giudizio della Corte

Nel merito

Argomenti delle parti

Giudizio della Corte

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è respinto.

2) La Segi, la sig.ra Zubimendi Izaga ed il sig. Galarraga sono condannati alle spese.

3) Il Regno di Spagna sopporta le proprie spese.

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