Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 27 settembre 2007.

Priimta 2007-09-27 · ECLI:EU:C:2007:547 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-351/04
Teismas
Court of Justice
Data
2007-09-27
ECLI
ECLI:EU:C:2007:547
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasC.W.A. TimmermansTeisėjasP. KūrisTeisėjasR. Silva de LapuertaTeisėjasJ. MakarczykTeisėjas · pranešėjasG. ArestisGeneralinis advokatasP. LégerKanclerisK. Sztranc-Sławiczek
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Dispositivo

Parti

Nel procedimento C‑351/04,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dalla High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Regno Unito), con decisione 22 luglio 2004, pervenuta in cancelleria il 16 agosto 2004, nella causa tra

Ikea Wholesale Ltd

e

Commissioners of Customs & Excise ,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dal sig. P. Kūris, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. J. Makarczyk e G. Arestis (relatore), giudici,

avvocato generale: sig. P. Léger

cancelliere: sig.ra K. Sztranc-Sławiczek, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 27 ottobre 2005,

considerate le osservazioni presentate:

Sentenza

Motivazione della sentenza

Contesto normativo

«6. Gli importi relativi alle spese generali, amministrative e di vendita e ai profitti sono basati su dati effettivi attinenti alla produzione e alla vendita del prodotto simile, nel corso di normali operazioni commerciali, da parte dell’esportatore o del produttore soggetti all’inchiesta. Se non è possibile determinare tali importi in base ai dati suddetti, possono essere utilizzati i seguenti elementi:

a) la media ponderata degli importi effettivi determinati per altri esportatori o produttori sottoposti all’inchiesta riguardo alla produzione e alla vendita del prodotto simile sul mercato interno del paese d’origine; (…)

«L’esame dell’incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull’industria comunitaria interessata comprende una valutazione di tutti i fattori e indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell’industria, quali il fatto che l’industria non abbia ancora completamente superato le conseguenze di precedenti pratiche di dumping o di sovvenzioni, l’entità del margine di dumping effettivo, la diminuzione reale e potenziale delle vendite, dei profitti, della produzione, della quota di mercato, della produttività, dell’utile sul capitale investito, e dell’utilizzazione della capacità produttiva; i fattori che incidono sui prezzi nella Comunità, gli effetti negativi, reali e potenziali, sul flusso di cassa, sulle scorte, sull’occupazione, sui salari, sulla crescita e sulla capacità di ottenere capitale o investimenti. Detto elenco non è tassativo, né tali fattori, singolarmente o combinati, costituiscono necessariamente una base di giudizio determinante».
«Il ricorso [al memorandum dell’accordo] non è soggetto a limiti temporali. Le raccomandazioni contenute nelle relazioni adottate dall’organo di risoluzione delle controversie; in prosieguo: il “DSB”), non hanno un effetto retroattivo. Di conseguenza, è opportuno specificare che, salvo indicazione contraria, qualsiasi misura adottata ai sensi del presente regolamento ha effetto soltanto a partire dalla data di entrata in vigore della misura stessa, e, quindi, non può servire in alcun modo da base per ottenere il rimborso dei dazi riscossi prima di tale data».
«1. Ogniqualvolta l’organo di conciliazione dell’OMC (“DSB”) adotta una relazione riguardante una misura comunitaria adottata in forza del regolamento [di base], del regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio [6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea] o del presente regolamento (“misura contestata”), il Consiglio, deliberando a maggioranza semplice su proposta presentata dalla Commissione, dopo aver sentito il comitato consultivo istituito ai sensi dell’articolo 15 del regolamento [di base] o dell’articolo 25 del regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio (“comitato consultivo”), può prendere uno o più dei seguenti provvedimenti, a seconda di quale ritenga più appropriato:

a) abrogare o modificare la misura contestata o;

b) adottare qualsiasi altra misura speciale ritenuta appropriata date le circostanze».

«Il Consiglio può inoltre, qualora lo ritenga opportuno, adottare qualsiasi provvedimento previsto dall’articolo 1, paragrafo 1, al fine di tener conto delle interpretazioni giuridiche formulate in una relazione adottata dal DSB in merito a una misura non contestata».
«Salvo indicazione contraria, qualsiasi misura adottata ai sensi del presente regolamento ha effetto soltanto a partire dalla data di entrata in vigore della misura stessa e non può servire in alcun modo da base per ottenere il rimborso dei dazi riscossi prima di tale data».
«(…) I membri riconoscono che [il sistema di risoluzione delle controversie dell’OMC] serve a tutelare i diritti e gli obblighi dei membri derivanti dagli accordi contemplati, nonché a chiarire le disposizioni attuali di tali accordi conformemente alle norme di interpretazione abituali del diritto pubblico internazionale. Le raccomandazioni e le decisioni del DSB non possono ampliare né ridurre i diritti e gli obblighi previsti dagli accordi contemplati».

La procedura dinanzi al DSB

La causa principale e le questioni pregiudiziali

«1) Se, alla luce delle conclusioni del gruppo speciale del DSB, contenute nella sua relazione 30 ottobre 2000, punto 7.2, lett. g) e h), WT/DS1412/R e dell’organo di appello (…) contenute nella sua decisione 1° marzo 2002, punti 86 e 87, WT/DS1141/AB/R, se il regolamento (CE) (…) n. 2398/97 (…), sia in tutto o in parte incompatibile con il diritto comunitario in quanto:

2) Se uno dei (…) regolamenti o il loro insieme:

[siano] incompatibil[i] con il diritto comunitario (compresi gli artt. 1, 7, n. 1, e 9, n. 4, del regolamento [di base] letti alla luce degli artt. 1, 7.1 e 9 dell’accordo antidumping) in quanto i suddetti regolamenti, pur essendo stati adottati sulla base di una nuova valutazione delle informazioni raccolte durante il periodo della prima inchiesta e pur dimostrando tale nuova valutazione che durante quest’ultimo periodo non si è verificato alcun dumping oppure che si è verificato un dumping a livelli inferiori, omettono tuttavia di prevedere il rimborso di somme già versate ai sensi del regolamento n. 2398/97.

3) Se i regolamenti nn. 1644/2001, 160/2002 e 696/2002 siano inoltre incompatibili con gli artt. 7, n. 2, e 9, n. 4, del regolamento [di base] e con il principio di proporzionalità, in quanto consentono un livello di dazio antidumping per il periodo precedente alla loro entrata in vigore non rigidamente proporzionato all’ammontare del dumping o del pregiudizio che il dazio è diretto a compensare.

4) Se le soluzioni delle questioni di cui sopra differiscano per quanto riguarda le esportazioni originarie dell’India rispetto a quelle del Pakistan, tenuto conto:

5) Se, alla luce delle soluzioni delle questioni di cui sopra:

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla validità del regolamento n. 2398/97 con riferimento all’accordo antidumping, come interpretato dalle raccomandazioni e decisioni del DSB

Sulla validità del regolamento n. 2398/97 con riferimento al regolamento di base

Sul calcolo del valore normale «costruito» del prodotto di cui trattasi

Sulla determinazione del margine di dumping

Sulla determinazione dell’esistenza di un pregiudizio

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

1) L’art. 1 del regolamento (CE) del Consiglio 28 novembre 1997, n. 2398, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originaria dell’Egitto, dell’India e del Pakistan, è invalido in quanto il Consiglio dell’Unione europea ha applicato, ai fini della determinazione del margine di dumping del prodotto oggetto dell’inchiesta, il metodo dell’«azzeramento» dei margini di dumping negativi per ciascuno dei tipi di prodotti di cui trattasi.

2) Un importatore come quello di cui alla causa principale che ha proposto dinanzi ad un giudice nazionale un ricorso contro le decisioni con cui gli viene richiesto il pagamento di dazi antidumping in applicazione del regolamento n. 2398/97, dichiarato invalido dalla presente sentenza, in linea di principio, ha il diritto di far valere tale invalidità nell’ambito della causa principale per ottenere il rimborso di tali dazi in conformità dell’art. 236, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario.

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