Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 30 marzo 2006.

Priimta 2006-03-30 · ECLI:EU:C:2006:215 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-259/04
Teismas
Court of Justice
Data
2006-03-30
ECLI
ECLI:EU:C:2006:215
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasA. RosasTeisėjasJ. MalenovskýTeisėjas · pranešėjasJ.‑P. PuissochetTeisėjasA. Borg BarthetTeisėjasU. LõhmusTeisėjasPrincipal AdministratorGeneralinis advokatasD. Ruiz-Jarabo ColomerKanclerisL. Hewlett
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Dispositivo

Parti

Nel procedimento C‑259/04,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, da The Person Appointed by the Lord Chancellor under Section 76 of The Trade Marks Act 1994, in sede di impugnazione di un provvedimento del Registrar of Trade Marks (Regno Unito), con decisione 26 maggio 2004, trasmessa dalla High Court of Justice (England & Wales) e pervenuta in cancelleria il 16 giugno 2004, nella causa

Elizabeth Florence Emanuel

contro

Continental Shelf 128 Ltd,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, e dai sigg. J. Malenovský, J.‑P. Puissochet (relatore), A. Borg Barthet e U. Lõhmus, giudici,

avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer

cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 1° dicembre 2005,

considerate le osservazioni presentate:

Sentenza

Motivazione della sentenza

Contesto normativo

«Sono esclusi dalla registrazione, o, se registrati, possono essere dichiarati nulli:

(…)

g) i marchi di impresa che sono di natura tale da ingannare il pubblico, per esempio circa la natura, la qualità o la provenienza geografica del prodotto o del servizio; (…)».

«Il marchio di impresa è suscettibile (…) di decadenza quando esso dopo la data di registrazione:

(…)

b) è idoneo a indurre in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza geografica dei (…) prodotti o servizi [per i quali è registrato], a causa dell’uso che ne viene fatto dal titolare del marchio di impresa o con il suo consenso per i [suddetti] prodotti o servizi (…)».

Causa principale e questioni pregiudiziali

«1) Se un marchio sia di natura tale da indurre in inganno il pubblico e ne sia pertanto vietata la registrazione ai sensi dell’art. 3, n. 1, lett. g), [della direttiva 89/104] nelle seguenti circostanze:

2) Se la risposta alla questione sub 1) non fosse incondizionatamente affermativa, quali altri aspetti debbano essere presi in considerazione per verificare se un marchio sia tale da indurre in inganno il pubblico e ne sia pertanto vietata la registrazione ai sensi dell’art. 3, n. 1, lett. g), [della direttiva 89/104] e, in particolare, se sia rilevante il fatto che è probabile che il rischio di inganno diminuisca nel corso del tempo.

3) Se un marchio registrato sia idoneo ad indurre in inganno il pubblico in seguito all’uso che ne sia stato fatto dal titolare o con il suo consenso e sia quindi suscettibile di decadenza ai sensi dell’art. 12, n. 2, lett. b), [della direttiva 89/104] nelle seguenti circostanze:

4) Se la risposta alla questione sub 3) non fosse incondizionatamente affermativa, quali altri aspetti debbano essere presi in considerazione per verificare se un marchio registrato sia tale da indurre in inganno il pubblico in seguito all’uso che ne sia stato fatto dal titolare o con il suo consenso e se sia quindi suscettibile di decadenza ai sensi dell’art. 12, n. 2, lett. b), [della direttiva 89/104] e, in particolare, se sia rilevante il fatto che è probabile che il rischio di inganno diminuisca nel corso del tempo».

Sulle osservazioni presentate a seguito delle conclusioni dell’avvocato generale

Sulla ricevibilità delle questioni pregiudiziali

Sulle prime due questioni

Osservazioni presentate alla Corte

Giudizio della Corte

Sulle due ultime questioni

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

1) La domanda di registrazione di un marchio che corrisponde al nome del creatore e primo produttore dei beni recanti tale marchio non può, unicamente a causa di tale caratteristica, essere respinta perché esso indurrebbe il pubblico in inganno, ai sensi dell’art. 3, n. 1, lett. g), della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, segnatamente quando l’avviamento connesso a tale marchio, precedentemente registrato con una forma grafica differente, è stato ceduto unitamente all’impresa che produce i beni contraddistinti dal suddetto marchio.

2) Il titolare di un marchio che corrisponde al nome del creatore e primo produttore dei beni recanti tale marchio non può, unicamente a causa di tale caratteristica, essere considerato decaduto dai suoi diritti perché tale marchio indurrebbe il pubblico in inganno, ai sensi dell’art. 12, n. 2, lett. b), della direttiva 89/104, segnatamente quando l’avviamento connesso a tale marchio è stato ceduto unitamente all’impresa che produce i beni contraddistinti dal suddetto marchio.

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