Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 15 settembre 2005.

Priimta 2005-09-15 · ECLI:EU:C:2005:559 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-258/04
Teismas
Court of Justice
Data
2005-09-15
ECLI
ECLI:EU:C:2005:559
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasP. JannTeisėjasN. ColnericTeisėjas · pranešėjasJ.N. Cunha RodriguesTeisėjasM. IlešičTeisėjasE. Levits JudgesGeneralinis advokatasD. Ruiz-Jarabo ColomerKanclerisR. Grass
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Dispositivo

Parti

Nel procedimento C-258/04,

avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dalla Cour du travail de Liège (Belgio) con decisione 7 giugno 2004, pervenuta in cancelleria il 17 giugno 2004, nella causa tra

Office national de l’emploi

e

Ioannis Ioannidis ,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dalla sig.ra N. Colneric e dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues (relatore), M. Ilešič e E. Levits, giudici,

avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer

cancelliere: sig. R. Grass

vista la fase scritta del procedimento,

viste le osservazioni scritte presentate:

Sentenza

Motivazione della sentenza

Ambito normativo

La normativa comunitaria

«Nel campo di applicazione del presente Trattato, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dallo stesso previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità».
«1. È istituita una cittadinanza dell’Unione. È cittadino dell’Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. (…)

a) di rispondere a offerte di lavoro effettive; (...)».

La normativa nazionale

«Per essere ammesso al godimento dell’indennità di disoccupazione giovanile il giovane lavoratore deve rispondere ai seguenti requisiti:

1° non essere più soggetto all’obbligo scolastico;

2° a) o aver terminato studi completi del ciclo secondario superiore o del ciclo secondario inferiore di formazione tecnica o professionale in un istituto scolastico organizzato, sovvenzionato o riconosciuto da una comunità;

(...)

h) o avere seguito gli studi o una formazione in un altro Stato membro dell’Unione europea, se sono nel contempo soddisfatte le seguenti condizioni:

La causa principale e la questione pregiudiziale

«Se il diritto comunitario (e segnatamente gli artt. 12 CE, 17 CE e 18 CE) osti a che la normativa di uno Stato membro (quale quella belga di cui al regio decreto 25 novembre 1991, recante norme in materia di disoccupazione), nel riconoscere alle persone in cerca di impiego di età inferiore in linea di principio a 30 anni un’indennità cosiddetta di disoccupazione giovanile sulla base degli studi secondari compiuti, imponga a quelle tra tali persone che siano cittadini di altri Stati membri – in termini uguali a quelli previsti per i cittadini nazionali – la condizione secondo cui tale indennità viene concessa solo se gli studi richiesti siano stati terminati in un istituto di insegnamento organizzato, sovvenzionato o riconosciuto da una delle tre comunità nazionali [come previsto dal suddetto regio decreto, all’art. 36, n. 1, primo comma, punto 2, lett. a)], sicché l’indennità di disoccupazione giovanile di cui trattasi viene rifiutata ad un giovane in cerca di occupazione che, senza essere membro della famiglia di un lavoratore migrante, sia però cittadino di un altro Stato membro nel quale egli, prima di circolare nel territorio dell’Unione, aveva proseguito ed ultimato studi secondari, riconosciuti equivalenti ai prescritti studi dalle autorità dello Stato in cui viene chiesto il beneficio della detta indennità».

Sulla questione pregiudiziale

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:

L’art. 39 CE si oppone a che uno Stato membro rifiuti il beneficio dell’indennità di disoccupazione giovanile ad un cittadino di un altro Stato membro alla ricerca di una prima occupazione che non è, in qualità di figlio, a carico di un lavoratore migrante residente nel primo Stato, per il solo motivo che l’interessato ha terminato i suoi studi secondari in un altro Stato membro.

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