Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 16 marzo 2006.

Priimta 2006-03-16 · ECLI:EU:C:2006:178 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-234/04
Teismas
Court of Justice
Data
2006-03-16
ECLI
ECLI:EU:C:2006:178
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasP. JannTeisėjas · pranešėjasN. ColnericTeisėjasK. LenaertsTeisėjasE. JuhászTeisėjasM. IlešičGeneralinis advokatasA. TizzanoKanclerisB. Fülöp
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Dispositivo

Parti

Nel procedimento C‑234/04,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Landesgericht Innsbruck (Austria) con decisione 26 maggio 2004, pervenuta in cancelleria il 3 giugno 2004, nella causa

Rosmarie Kapferer

contro

Schlank & Schick GmbH,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dalla sig.ra N. Colneric (relatore), dai sigg. K. Lenaerts, E. Juhász e M. Ilešič, giudici,

avvocato generale: sig. A. Tizzano

cancelliere: sig. B. Fülöp, amministratore,

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale dell’8 settembre 2005,

considerate le osservazioni presentate:

Sentenza

Motivazione della sentenza

Contesto normativo

La normativa comunitaria

«Salve le disposizioni dell’articolo 4 e dell’articolo 5, punto 5, la competenza in materia di contratti conclusi da una persona, il consumatore, per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività professionale è regolata dalla presente sezione:

(…)

c) in tutti gli altri casi, qualora il contratto sia stato concluso con una persona le cui attività commerciali o professionali si svolgono nello Stato membro in cui è domiciliato il consumatore o sono dirette, con qualsiasi mezzo, verso tale Stato membro o verso una pluralità di Stati che comprende tale Stato membro, purché il contratto rientri nell’ambito di dette attività».

«Oltre che nei casi in cui la sua competenza risulta da altre disposizioni del presente regolamento, il giudice di uno Stato membro davanti al quale il convenuto è comparso è competente. Tale norma non è applicabile se la comparizione avviene per eccepire l’incompetenza o se esiste un altro giudice esclusivamente competente ai sensi dell’articolo 22».

La normativa nazionale

«Gli imprenditori che inviano ad un determinato consumatore promesse di assegnazione di un premio o altre analoghe comunicazioni e con i termini di tale comunicazione suscitano l’impressione che il consumatore abbia vinto un determinato premio devono consegnare al consumatore tale premio; esso può anche essere richiesto in via giudiziaria».
«(1) Una causa conclusasi con una decisione definitiva sulla controversia può essere riaperta a seguito di ricorso per revisione proposto da una delle parti,

(...)

(2) La riapertura della causa a seguito di ricorso per revisione per i motivi di cui al n. 1, punto 7, è ammissibile soltanto nel caso in cui la parte fosse impossibilitata, senza sua colpa, a far valere le nuove circostanze di fatto o le nuove prove prima della conclusione della trattazione orale a seguito della quale è stata emessa la decisione di primo grado».

«(1) Il ricorso deve essere proposto entro il termine perentorio di quattro settimane.

(2) Tale termine decorre: (...)

(3) Il ricorso per revisione non può essere proposto decorsi dieci anni dal passaggio in giudicato della decisione di cui trattasi».

Controversia principale

Questioni pregiudiziali

«1) Quanto alla decisione del giudice di primo grado sulla competenza:

a) se il principio di cooperazione sancito dall’art. 10 CE debba essere interpretato nel senso che anche un giudice nazionale, in presenza dei presupposti fissati dalla sentenza della Corte di giustizia Kühne & Heitz, è obbligato a riesaminare e ad annullare una decisione giurisdizionale passata in giudicato nel caso in cui risulti che questa viola il diritto comunitario; se, eventualmente, il riesame e la revoca di decisioni giurisdizionali siano subordinati a condizioni ulteriori rispetto a quelle valevoli per le decisioni amministrative.

b) In caso di soluzione affermativa della questione sub a): se il termine fissato dall’art. 534 della ZPO per la revoca di una decisione giurisdizionale contraria al diritto comunitario sia compatibile con il principio della piena efficacia di quest’ultimo.

c) Parimenti in caso di soluzione affermativa della questione sub a): se un’incompetenza internazionale (o territoriale) non sanata ai sensi dell’art. 24 del regolamento n. 44/2001 rappresenti una violazione del diritto comunitario che, in base ai suindicati principi, può far venir meno l’efficacia di giudicato di una decisione giurisdizionale.

d) In caso di soluzione affermativa della questione sub c): se un giudice di appello sia tenuto a riesaminare la questione della competenza internazionale (o territoriale) ai sensi del re golamento n. 44/2001 qualora sia passata in giudicato la decisione del giudice di primo grado sulla competenza, ma non ancora la decisione nel merito; in caso affermativo, se tale riesame debba essere effettuato d’ufficio ovvero soltanto su domanda di una delle parti del procedimento.

2) Quanto al foro competente in materia di contratti conclusi da consumatori ai sensi dell’art. 15, n. 1, lett. c), del regolamento n. 44/2001:

a) se un’ingannevole promessa di vincita, destinata ad agevolare la conclusione di un contratto e dunque preparatoria di quest’ultimo, presenti un collegamento sufficientemente stretto con la preventivata conclusione di un contratto con un consumatore, cosicché per l’azionamento di eventuali pretese su ciò fondate sussista la possibilità di adire il foro competente in materia di contratti conclusi da consumatori ex art. 15, n. 1, lett. c), del regolamento n. 44/2001.

b) In caso di soluzione negativa della questione sub a): se il foro competente in materia di contratti conclusi da consumatori possa essere adito anche per azionare pretese derivanti da un rapporto obbligatorio precontrattuale, e se un’ingannevole promessa di vincita, preparatoria rispetto alla conclusione di un contratto, presenti un collegamento sufficientemente stretto con il rapporto obbligatorio precontrattuale in tal modo costituito, cosicché il foro suddetto possa essere adito anche per dedurre questioni a ciò attinenti.

c) se il foro competente in materia di contratti conclusi da consumatori possa essere adito soltanto nel caso in cui le condizioni stabilite dall’imprenditore per la partecipazione ad un gioco a premi siano soddisfatte, ancorché esse non siano in alcun modo rilevanti per l’insorgere del diritto sostanziale riconosciuto dall’art. 5 j del KSchG.

d) In caso di soluzione negativa delle questioni sub a) e b): se il foro competente in materia di contratti conclusi da consumatori possa essere adito per azionare un diritto contrattuale all’adempimento di tipo particolare, specificamente riconosciuto da una norma di legge, ovvero un diritto all’adempimento sui generis, di natura fittizia ed assimilabile a un diritto contrattuale, il cui insorgere sia determinato dalla promessa di vincita fatta dall’imprenditore e dalla richiesta di corresponsione della vincita stessa avanzata dal consumatore».

Sulla prima questione, sub a)

Sulle altre questioni

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

Il principio di cooperazione derivante dall'art. 10 CE non impone ad un giudice nazionale di disapplicare le norme processuali interne allo scopo di riesaminare ed annullare una decisione giurisdizionale passata in giudicato qualora risulti che questa viola il diritto comunitario.

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