Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 14 luglio 2005.

Priimta 2005-07-14 · ECLI:EU:C:2005:475 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-192/04
Teismas
Court of Justice
Data
2005-07-14
ECLI
ECLI:EU:C:2005:475
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasA. RosasTeisėjasA. Borg BarthetTeisėjasS. von BahrTeisėjas · pranešėjasJ. MalenovskýTeisėjasU. LõhmusGeneralinis advokatasA. TizzanoKanclerisK. Sztranc
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Dispositivo

Parti

Nel procedimento C-192/04,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dalla Cour de cassation (Francia) con decisione 17 febbraio 2004, pervenuta in cancelleria il 26 aprile 2004, nella causa tra

Lagardère Active Broadcast, subentrata alla Europe 1 communication SA,

e

Société pour la perception de la rémunération équitable (SPRE),

Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten mbH (GVL),

con l’intervento di:

Compagnie européenne de radiodiffusion et de télévision Europe 1 SA (CERT),

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. A. Borg Barthet, S. von Bahr, J. Malenovský (relatore) e U. Lõhmus, giudici,

avvocato generale: sig. A. Tizzano

cancelliere: sig.ra K. Sztranc, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 2 marzo 2005,

considerate le osservazioni presentate:

Sentenza

Motivazione della sentenza

Contesto giuridico‑normativo

La normativa comunitaria

«1. Gli Stati membri riconoscono agli artisti interpreti o esecutori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la radiodiffusione via etere e la comunicazione al pubblico delle loro prestazioni artistiche, tranne nel caso in cui la prestazione stessa costituisca già di per sé una trasmissione radiotelevisiva o sia ottenuta da una fissazione.
«(...) esiste attualmente una disparità di trattamento in termini di diritto d’autore tra la comunicazione al pubblico via satellite di radiodiffusione diretta e la comunicazione al pubblico via satellite di telecomunicazione; (...) la ricezione individuale è oggigiorno possibile a costi accettabili con entrambi i tipi di satellite e (...), di conseguenza, non vi è alcuna ragione di lasciar sussistere questo diverso trattamento giuridico».
«(...) la libera diffusione di programmi risulta ulteriormente ostacolata dalle incertezze che sussistono attualmente sul piano giuridico in relazione alla necessità di stabilire se, per la diffusione di programmi via satellite i cui segnali possono essere ricevuti direttamente, i diritti debbano essere acquisiti esclusivamente nel paese di emissione oppure se debbano essere acquisiti in tutti i paesi in cui avviene la ricezione (...)».
«(...) pertanto (...) deve essere eliminata la disparità di trattamento che esiste attualmente negli Stati membri in relazione alla diffusione di programmi tramite satelliti di telecomunicazione e (...) in tutta la Comunità si deve risolvere la questione fondamentale se le opere e gli altri elementi protetti siano o non siano oggetto di comunicazione al pubblico (...)».
«(...) all’atto dell’acquisto dei diritti le parti devono tener conto, ai fini della determinazione del compenso, di tutti gli aspetti dell’emissione di radiodiffusione, quali il numero effettivo e il numero potenziale dei telespettatori e la versione linguistica dell’emissione».
«Ai fini della presente direttiva, “satellite” è qualsiasi satellite operante su bande di frequenza che, a norma della legislazione sulle telecomunicazioni, sono riservate alla trasmissione di segnali che possono essere ricevuti dal pubblico o che sono riservat[e] alla comunicazione individuale privata. In quest’ultimo caso è tuttavia necessario che la ricezione individuale dei segnali avvenga in condizioni comparabili a quelle applicabili nel primo caso».
«a) Ai fini della presente direttiva, “comunicazione al pubblico via satellite” è l’atto di inserire, sotto il controllo e la responsabilità dell’organismo di radiodiffusione, i segnali portatori di programmi destinati ad essere ricevuti dal pubblico in una sequenza ininterrotta di comunicazione diretta al satellite e poi a terra.

b) La comunicazione al pubblico via satellite si configura unicamente nello Stato membro in cui, sotto il controllo e la responsabilità dell’organismo di radiodiffusione, i segnali portatori di programmi sono inseriti in una sequenza ininterrotta di comunicazione diretta al satellite e poi a terra».

«1. Ai fini della comunicazione al pubblico via satellite, i diritti degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione sono protetti in conformità delle disposizioni degli articoli 6, 7, 8 e 10 della direttiva 92/100/CEE.

La normativa nazionale

«Qualora un fonogramma sia stato pubblicato a scopi commerciali, l’artista interprete ed il produttore non possono opporsi:

(…)

2º alla sua radiodiffusione, e neppure alla distribuzione via cavo simultanea ed integrale di tale radiodiffusione.

Tali utilizzazioni dei fonogrammi pubblicati a scopi commerciali, qualunque sia il luogo di fissazione dei fonogrammi stessi, danno diritto ad una remunerazione a favore degli artisti interpreti e dei produttori. Tale remunerazione viene versata dai soggetti che utilizzano i fonogrammi pubblicati a scopi commerciali nei modi indicati ai paragrafi 1° e 2° del presente articolo.

Essa è commisurata ai proventi dello sfruttamento commerciale ovvero, in mancanza, viene valutata forfettariamente (…).

(…)».

Causa principale e questioni pregiudiziali

«1) Quando una società di radiodiffusione che trasmette dal territorio di uno Stato membro utilizza, per estendere la trasmissione dei suoi programmi ad una parte del suo pubblico nazionale, un trasmettitore situato nelle vicinanze, nel territorio di un altro Stato membro, e del quale è concessionaria una società sua controllata a maggioranza, se sia la legge di quest’ultimo Stato a disciplinare la remunerazione equa e unica, prevista dall’art. 8, n. 2, della direttiva (...) 92/100 (...) e dall’art. 4 della direttiva 93/83 (...), dovuta per i fonogrammi pubblicati a scopi commerciali e presenti nei programmi ritrasmessi;

2) In caso di risposta affermativa, se la società emittente originaria sia legittimata a detrarre le somme versate dalla sua controllata dalla remunerazione che le viene richiesta per l’insieme delle trasmissioni rilevate nel territorio nazionale».

Quanto alle questioni pregiudiziali

Quanto alla prima questione

Quanto alla seconda questione

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

1) Nel caso di una radiodiffusione quale quella in questione nella causa principale, la direttiva del Consiglio 27 settembre 1993, 93/83/CEE, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d’autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo, non osta a che il compenso per l’utilizzazione di fonogrammi sia disciplinato non soltanto dalla legge dello Stato membro nel cui territorio è stabilita la società emittente, ma anche dalla normativa dello Stato membro nel quale è situato, per ragioni tecniche, il trasmettitore terrestre che diffonde i programmi verso il primo Stato.

2) L’art. 8, n. 2, della direttiva del Consiglio 19 novembre 1992, 92/100/CEE, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale, deve essere interpretato nel senso che, per la determinazione dell’equa remunerazione menzionata dalla detta disposizione, la società emittente non è legittimata a detrarre unilateralmente dall’importo del compenso per l’utilizzazione di fonogrammi dovuto nello Stato membro in cui essa è stabilita quello del compenso versato o richiesto nello Stato membro nel cui territorio è situato il trasmettitore terrestre che diffonde i programmi verso il primo Stato.

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