Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 14 settembre 2006.

Priimta 2006-09-14 · ECLI:EU:C:2006:562 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-158/04
Teismas
Court of Justice
Data
2006-09-14
ECLI
ECLI:EU:C:2006:562
Originalas
EUR-Lex ↗
TeisėjasK. SchiemannTeisėjasN. ColnericTeisėjasK. LenaertsTeisėjas · pranešėjasE. JuhászTeisėjasE. LevitsTeisėjasPrincipal AdministratorGeneralinis advokatasM. Poiares MaduroKanclerisL. Hewlett
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Dispositivo

Parti

Nei procedimenti riuniti C‑158/04 e C‑159/04,

aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Dioikitiko Protodikeio Ioanninon (Grecia), con decisioni 10 e 26 novembre 2003, pervenute in cancelleria il 29 marzo 2004, nelle cause

Alfa Vita Vassilopoulos AE, ex Trofo Super-Markets AE (C‑158/04)

contro

Elliniko Dimosio,

Nomarchiaki Aftodioikisi Ioanninon,

e

Carrefour Marinopoulos AE (C‑159/04)

contro

Elliniko Dimosio,

Nomarchiaki Aftodioikisi Ioanninon,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. K. Schiemann, presidente della Quarta Sezione, facente funzione di presidente della Prima Sezione, dalla sig.ra N. Colneric, dai sigg. K. Lenaerts, E. Juhász (relatore) ed E. Levits, giudici,

avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro

cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 9 febbraio 2006,

considerate le osservazioni presentate:

Sentenza

Motivazione della sentenza

Contesto normativo

La normativa comunitaria

La normativa nazionale

Controversie nelle cause principali e questioni pregiudiziali

«1) Se il presupposto della previa autorizzazione [menzionata nella suesposta motivazione della decisione di rinvio] richiesta per lo smercio dei prodotti “bake off” costituisca una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa ai sensi dell’art. 28 CE.

2) In caso affermativo, se il presupposto della previa autorizzazione per la panificazione persegua semplicemente uno scopo qualitativo, e cioè stabilisca una semplice differenziazione qualitativa per quanto riguarda le caratteristiche del pane smerciato (l’odore, il sapore, il colore e l’aspetto della crosta) nonché il suo valore nutritivo (sentenza 5 novembre 2002, causa C‑325/00, Commissione/Germania, Racc. pag. I‑9977), o se persegua la protezione del consumatore e della salute contro un’eventuale alterazione della sua qualità (sentenza del Consiglio di Stato greco 3852/2002).

3) Dato che la citata restrizione riguarda indistintamente tutti i prodotti “bake off” tanto nazionali quanto comunitari, (si chiede) se esista un nesso con il diritto comunitario e se tale restrizione sia atta a pregiudicare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, il libero smercio dei prodotti di cui sopra fra Stati membri».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

L’art. 28 CE deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale che subordina la vendita di prodotti «bake off» agli stessi requisiti applicabili al processo completo di panificazione e di vendita del pane tradizionale e dei tradizionali prodotti della panificazione.

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