Sentenza della Corte (grande sezione) del 12 luglio 2005.

Priimta 2005-07-12 · ECLI:EU:C:2005:449 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-154/04
Teismas
Court of Justice
Data
2005-07-12
ECLI
ECLI:EU:C:2005:449
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasV. SkourisTeisėjasP. JannTeisėjasC.W.A. TimmermansTeisėjasA. RosasTeisėjas · pranešėjasK. LenaertsTeisėjasC. GulmannTeisėjasA. La PergolaTeisėjasJ.‑P. PuissochetTeisėjasR. SchintgenTeisėjasJ. KlučkaTeisėjasU. LõhmusTeisėjasE. LevitsTeisėjasA. ÓcaoimhGeneralinis advokatasL.A. GeelhoedKanclerisK. Sztranc
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Dispositivo

Parti

Nei procedimenti riuniti C-154/04 e C-155/04,

aventi ad oggetto alcune domande di pronuncia pregiudiziale sottoposte alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dalla High Court of Justice (England and Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) (Regno Unito), con ordinanze 17 marzo 2004, pervenute in cancelleria il 26 marzo 2004, nelle cause tra

The Queen, ex parte:

Alliance for Natural Health (procedimento C-154/04),

Nutri-Link Ltd

e

Secretary of State for Health

e tra

The Queen, ex parte:

National Association of Health Stores (procedimento C-155/04),

Health Food Manufacturers Ltd

e

Secretary of State for Health,

National Assembly for Wales,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas e K. Lenaerts (relatore), presidenti di sezione, C. Gulmann, A. La Pergola, J.-P. Puissochet, R. Schintgen, J. Klučka, U. Lõhmus, E. Levits e A. Ó Caoimh, giudici,

avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed

cancelliere: sig.ra K. Sztranc, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 25 gennaio 2005,

considerate le osservazioni presentate:

Sentenza

Motivazione della sentenza

Contesto normativo

«Questi prodotti sono assoggettati negli Stati membri a disposizioni nazionali eterogenee, che possono osta[cola]rne la libera circolazione ed instaurare condizioni di concorrenza ineguali, con dirette ripercussioni sul buon funzionamento del mercato interno. È pertanto necessario disciplinare a livello comunitario i prodotti di questo tipo commercializzati come prodotti alimentari».
«(9) Occorre che le vitamine e i minerali normalmente presenti nei cibi e quindi assunti con la dieta siano consentiti negli integratori alimentari, senza peraltro renderne tassativa la presenza. Andrebbe evitata ogni possibile controversia sull’identificazione di tali nutrienti. Risulta quindi opportuno elaborare un elenco che contenga nominalmente tali vitamine e minerali.

(10) Un’ampia gamma di preparati vitaminici e sostanze minerali utilizzati per la fabbricazione di integratori alimentari attualmente venduti negli Stati membri non sono stati ancora valutati dal comitato scientifico dell’alimentazione umana e pertanto non sono compresi negli elenchi nominali. Occorre pertanto sottoporli a valutazione urgente da parte dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare, non appena i rispettivi fascicoli saranno presentati dalle parti interessate.

(11) È essenziale che le sostanze chimiche utilizzate come fonti di vitamine e minerali per la fabbricazione degli integratori alimentari siano sicure e disponibili all’assorbimento da parte dell’organismo. Per questo motivo occorre elaborare anche per queste sostanze un elenco che le contenga nominalmente. Possono inoltre essere utilizzate per la fabbricazione di integratori alimentari anche le sostanze che, sulla base dei criteri esposti, sono già state approvate dal comitato scientifico dell’alimentazione umana per la fabbricazione di alimenti destinati ai lattanti, alla prima infanzia o a diete particolari.

(12) Per tenersi al passo con il progresso tecnico-scientifico, è importante procedere tempestivamente, se del caso, alla modifica di tali elenchi. Tali modifiche consisterebbero in provvedimenti di attuazione di natura tecnica, e la loro adozione andrebbe affidata alla Commissione in modo da semplificare ed accelerare le procedure».

«1. Per quanto riguarda le vitamine e i minerali, fatto salvo il paragrafo 6, soltanto quelli elencati nell’allegato I, nelle forme elencate nell’allegato II, possono essere usati nella fabbricazione di integratori alimentari.

(…)

a) la sostanza in questione sia utilizzata in uno o più integratori alimentari commercializzati nella Comunità alla data di entrata in vigore della presente direttiva;

b) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare non abbia espresso parere negativo per quanto riguarda l’uso di tale sostanza o il suo uso in quella forma nella fabbricazione di integratori alimentari sulla base di un fascicolo a sostegno dell’uso della sostanza in questione che lo Stato membro deve sottoporre alla Commissione entro il 12 luglio 2005.

(…)».

«1. Fatto salvo l’articolo 4, paragrafo 7, gli Stati membri si astengono dal vietare o dall’introdurre restrizioni, per ragioni connesse a composizione, specifiche di fabbricazione, presentazione o etichettatura, agli scambi di prodotti di cui all’articolo 1 che siano conformi alla presente direttiva e, se del caso, alle disposizioni comunitarie di esecuzione della stessa.
«1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dal regolamento (CE) n. 178/2002 (…) (in appresso denominato “il comitato”).

Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

«Le disposizioni aventi implicazioni per la salute pubblica sono adottate previa consultazione dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare».
«Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 luglio 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Dette disposizioni sono applicate in modo da:

a) autorizzare il commercio di prodotti conformi alla presente direttiva al più tardi a decorrere dal 1º agosto 2003;

b) vietare il commercio di prodotti non conformi alla presente direttiva al più tardi a decorrere dal 1º agosto 2005. (…)».

Cause principali e questione pregiudiziale

«Se gli artt. 3, 4, n. 1, e 15, lett. b), della direttiva 2002/46/CE siano da invalidare per i seguenti motivi:

a) inadeguatezza del ricorso all’art. 95 CE come fondamento normativo;

b) violazione i) degli artt. 28 CE e 30 CE e/o ii) degli artt. 1, n. 2, e 24, n. 2, lett. a), del regolamento [(CE) del Consiglio 22 dicembre 1994, n. 3285, relativo al regime comune applicabile alle importazioni e che abroga il regolamento (CE) n. 518/94 (GU L 349, pag. 53)];

c) violazione del principio di sussidiarietà;

d) violazione del principio di proporzionalità;

e) violazione del principio della parità di trattamento;

f) violazione dell’art. 6, n. 2, UE, interpretato alla luce dell’art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e dell’art. 1 del Primo Protocollo della detta Convenzione nonché del diritto fondamentale alla proprietà e/o del diritto a esercitare un’attività economica;

g) violazione dell’art. 253 CE e/o dell’obbligo di motivazione».

Sulla questione pregiudiziale

Sulla lett. a) della questione

Sulla lett. b) della questione

Con riferimento agli artt. 28 CE e 30 CE

Con riferimento agli artt. 1, n. 2, e 24, n. 2, lett. a), del regolamento n. 3285/94

Sulla lett. c) della questione

Sulla lett. d) della questione

Sulla lett. e) della questione

Sulla lett. f) della questione

«Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per motivi di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.

Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di mettere in vigore le leggi da essi ritenute necessarie a disciplinare l’uso dei beni in modo conforme all’interesse generale o a assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende».

Sulla lett. g) della questione

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

L’analisi della questione sollevata non ha rivelato alcun elemento tale da pregiudicare la validità delle disposizioni di cui agli artt. 3, 4, n. 1, e 15, secondo comma, lett. b), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 10 giugno 2002, 2002/46/CE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari.

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