Sentenza della Corte (grande sezione) del 12 settembre 2006.

Priimta 2006-09-12 · ECLI:EU:C:2006:543 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-145/04
Teismas
Court of Justice
Data
2006-09-12
ECLI
ECLI:EU:C:2006:543
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasV. SkourisTeisėjasP. JannTeisėjasC.W.A. TimmermansTeisėjas · pranešėjasA. RosasTeisėjasK. SchiemannTeisėjasJ. MakarczykTeisėjasJ.-P. PuissochetTeisėjasP. KūrisTeisėjasE. JuhászTeisėjasE. LevitsTeisėjasA. ÓcaoimhTeisėjasPrincipal AdministratorGeneralinis advokatasA. TizzanoKanclerisL. Hewlett
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Dispositivo

Parti

Nella causa C‑145/04,

avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell’art. 227 CE, proposto il 18 marzo 2004,

Regno di Spagna , rappresentato dalla sig.ra N. Díaz Abad, dai sigg. F. Díez Moreno e I. del Cuvillo Contreras, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord , rappresentato dalla sig.ra R. Caudwell, in qualità di agente, assistita dai sigg. P. Goldsmith, D. Wyatt e D. Anderson, QC, e M. Chamberlain, barrister, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuto,

sostenuto da:

Commissione delle Comunità europee , rappresentata dal sig. C. Ladenburger, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,

interveniente,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas (relatore), K. Schiemann e J. Makarczyk, presidenti di Sezione, dai sigg. J.-P. Puissochet, P. Kūris, E. Juhász, E. Levits e A. Ó Caoimh, giudici,

avvocato generale: sig. A. Tizzano

cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 5 luglio 2005,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 6 aprile 2006,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza

Contesto normativo

Diritto comunitario

«1. È istituita una cittadinanza dell’Unione. È cittadino dell’Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell’Unione costituisce un complemento della cittadinanza nazionale e non sostituisce quest’ultima.

«a) i cittadini britannici;

b) le persone che sono sudditi britannici ai sensi della parte quarta del “British Nationality Act” del 1981 e che hanno diritto di risiedere nel Regno Unito e sono pertanto esentate dal controllo del Regno Unito sull’immigrazione;

c) i cittadini delle dipendenze britanniche che acquisiscono la cittadinanza in forza di un legame con Gibilterra».

«Fatte salve le disposizioni dell’articolo 190, paragrafo 4, e le disposizioni adottate in applicazione di quest’ultimo, ogni cittadino dell’Unione residente in uno Stato membro di cui non è cittadino ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. Tale diritto sarà esercitato con riserva delle modalità che il Consiglio adotta, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo; tali modalità possono comportare disposizioni derogatorie ove problemi specifici di uno Stato membro lo giustifichino».
«Il Parlamento europeo, composto di rappresentanti dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità, esercita i poteri che gli sono attribuiti dal presente trattato».
«1. I rappresentanti, al Parlamento europeo, dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità sono eletti a suffragio universale diretto.

(…)

Il Consiglio, con deliberazione unanime, previo parere conforme del Parlamento europeo che si pronuncia alla maggioranza dei membri che lo compongono, stabilirà le disposizioni di cui raccomanderà l’adozione da parte degli Stati membri, conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.

(…)».

«Fatte salve le disposizioni del presente atto, la procedura elettorale è disciplinata in ciascuno Stato membro dalle disposizioni nazionali.

Tali disposizioni nazionali, che possono eventualmente tener conto delle particolarità negli Stati membri, non devono nel complesso pregiudicare il carattere proporzionale del voto».

«Gli allegati I e II formano parte integrante del presente atto».
«Il Regno Unito applicherà le disposizioni di questo atto soltanto nei confronti del Regno Unito».
«Ricordando l’art. 6, n. 2, del Trattato sull’Unione europea che dispone che “l’Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario”, il Regno Unito veglierà affinché siano apportate le modifiche necessarie per consentire agli elettori di Gibilterra di partecipare alle elezioni del Parlamento europeo nel quadro di una circoscrizione esistente del Regno Unito e alle stesse condizioni degli altri elettori di tale circoscrizione, allo scopo di onorare l’obbligo ad esso incombente di applicare la sentenza pronunciata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nella causa Matthews contro Regno Unito, conformemente al diritto dell’Unione europea».
«Il Consiglio e la Commissione prendono atto della dichiarazione del Regno Unito secondo la quale, al fine di adempiere l’obbligo ad esso incombente di dare applicazione alla decisione pronunciata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nella causa Matthews contro Regno Unito, il Regno Unito veglierà affinché siano adottate le modifiche necessarie per consentire agli elettori di Gibilterra di partecipare alle elezioni per il Parlamento europeo nel quadro di una circoscrizione esistente del Regno Unito e alle stesse condizioni degli altri elettori di tale circoscrizione, conformemente al diritto dell’Unione europea».

Lo status di Gibilterra

L’EPRA 2003

Fase precontenziosa e procedimento dinanzi alla Corte

«A seguito di un esame approfondito della denuncia della Spagna e di un incontro svoltosi il 1° ottobre, la Commissione ritiene che il Regno Unito abbia esteso il diritto di voto alle persone residenti a Gibilterra nell’ambito del potere discrezionale attribuito agli Stati membri dal diritto comunitario. Tuttavia, considerata la delicatezza della questione bilaterale sottostante, la Commissione si astiene a questo stadio dall’adottare un parere motivato ai sensi dell’art. 227 [CE] e invita le parti a trovare una soluzione amichevole».
«Il Trattato CE stabilisce che la Comunità europea è competente a definire una procedura uniforme per le elezioni del Parlamento europeo. Tale procedura uniforme può comportare norme che definiscano l’ambito delle persone che possono votare. Tuttavia, l’atto del 1976 non affronta la questione del diritto di voto. Sono dunque applicabili le disposizioni nazionali.

Anche se il diritto di voto alle elezioni per il Parlamento europeo è disciplinato da taluni principi generali relativi alle elezioni (la necessità che il voto sia diretto, universale, libero e segreto), nessun principio generale del diritto comunitario prevede che, per l’elezione del Parlamento europeo, il diritto di voto debba essere limitato ai cittadini dell’Unione europea.

Per quanto riguarda la questione delle circoscrizioni elettorali, l’atto del 1976 non contiene alcuna disposizione relativa alla creazione di circoscrizioni elettorali; spetta dunque agli Stati membri disporre in proposito.

L’allegato I all’atto del 1976 deve essere interpretato alla luce della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo [e delle libertà fondamentali], la quale garantisce l’organizzazione di elezioni libere per la scelta del corpo legislativo, al fine di rispettare i diritti fondamentali. Tale disposizione è quindi sufficientemente flessibile per consentire al Regno Unito di integrare il corpo elettorale di Gibilterra in quello britannico per l’elezione del Parlamento europeo, sulla base del suo sistema elettorale nazionale».

Sul ricorso

Sul primo motivo, che lamenta una violazione degli artt. 189 CE, 190 CE, 17 CE e 19 CE

Giudizio della Corte

Sul secondo motivo, in cui si lamenta una violazione dell’atto del 1976 e degli impegni assunti dal governo del Regno Unito nella sua dichiarazione del 18 febbraio 2002

Giudizio della Corte

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è respinto.

2) Il Regno di Spagna è condannato alle spese.

3) La Commissione delle Comunità europee sopporterà le proprie spese.

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