Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 27 gennaio 2005.

Priimta 2005-01-27 · ECLI:EU:C:2005:69 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-125/04
Teismas
Court of Justice
Data
2005-01-27
ECLI
ECLI:EU:C:2005:69
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasK. LenaertsTeisėjasN. ColnericTeisėjas · pranešėjasJ.N. Cunha RodriguesGeneralinis advokatasA. TizzanoKanclerisR. Grass
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Decisione relativa alle spese

Dispositivo

Parti

Nel procedimento C-125/04,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Collège d'arbitrage de la Commission de Litiges Voyages (Belgio) con decisione

4 dicembre 2003

, pervenuta in cancelleria l'

8 marzo 2004

, nel procedimento

Guy Denuit ,

Betty Cordenier

contro

Transorient - Mosaïque Voyages et Culture SA ,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dalla sig.ra N. Colneric e dal sig J. N. Cunha Rodrigues (relatore), giudici,

avvocato generale: sig. A. Tizzano

cancelliere: sig. R. Grass

vista la fase scritta del procedimento,

viste le osservazioni scritte presentate:

Sentenza

Motivazione della sentenza

Ambito normativo

«I prezzi stabiliti dal contratto non possono essere modificati, a meno che il contratto non ne preveda espressamente la possibilità, in aumento o in diminuzione, ed indichi le precise modalità di calcolo, solo per tener conto delle variazioni nei:
«Il prezzo convenuto nel contratto non è rivedibile, a meno che il contratto non ne preveda espressamente la possibilità nonché le esatte modalità di calcolo e nella misura in cui la revisione sia conseguenza delle variazioni:

a) del tasso di cambio applicato al viaggio, e/o

b) del costo dei trasporti, ivi compreso il costo del carburante, e/o

c) di tributi e tasse relativi a taluni servizi. Occorre in questo caso che le variazioni previste diano ugualmente luogo ad una riduzione del prezzo».

Controversia principale e questioni pregiudiziali

«1) Qualora la clausola inserita nel contratto che vincola il consumatore all’organizzatore e/o al dettagliante preveda solo la possibilità di modifica del prezzo in aumento e ne indichi le precise modalità di calcolo unicamente al fine di tenere conto delle variazioni tassativamente indicate dall’art. 4, n. 4, lett. a), della direttiva 90/314/CEE, se tale articolo debba essere interpretato nel senso che comporta tacitamente la modifica del prezzo in diminuzione secondo le medesime modalità di calcolo.

2) Qualora la clausola inserita nel contratto che vincola il consumatore all’organizzatore e/o al dettagliante preveda la possibilità di modifica del prezzo in aumento come pure in diminuzione, senza indicarne le precise modalità di calcolo e unicamente al fine di tenere conto delle variazioni tassativamente indicate nell’art. 4, n. 4, lett. a), della direttiva 90/314/CEE, se tale articolo debba essere interpretato nel senso che comporta la nullità dell’intera clausola ovvero nel senso che limita la nullità della modifica del prezzo in aumento.

3) Qualora la clausola inserita nel contratto che vincola il consumatore all’organizzatore e/o al dettagliante preveda la possibilità, esclusivamente a favore dell’organizzatore di viaggi e/o del dettagliante, di modifica del prezzo in aumento come pure in diminuzione e ne indichi le modalità precise di calcolo, unicamente al fine di tenere conto delle variazioni tassativamente indicate all’art. 4, n. 4, lett. a), della direttiva 90/314/CEE, se tale articolo debba essere interpretato nel senso che comporta la nullità dell’intera clausola ovvero la nullità di questa si limita alla modifica del prezzo in aumento.

4) Qualora la clausola inserita nel contratto che vincola il consumatore all’organizzatore e/o al dettagliante preveda la possibilità, sia a favore dell’organizzatore di viaggi e/o del dettagliante sia a favore del consumatore, di una modifica del prezzo in aumento come pure in diminuzione e ne indichi le modalità precise di calcolo unicamente al fine di tenere conto delle variazioni tassativamente indicate dall’art. 4, n. 4, lett. a), della direttiva 90/314/CEE, se tale articolo debba essere interpretato nel senso che fa obbligo all’organizzatore del viaggio e/o al dettagliante di procedere alla modifica del prezzo in diminuzione, quand’anche non sia stata richiesta dal consumatore».

Sulla competenza della Corte

Decisione relativa alle spese

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara e statuisce:

La Corte non è competente a pronunciarsi sulle questioni sottopostele dal Collège d’arbitrage de la Commission de Litiges Voyages.

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