Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 27 aprile 2006.

Priimta 2006-04-27 · ECLI:EU:C:2006:254 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-96/04
Teismas
Court of Justice
Data
2006-04-27
ECLI
ECLI:EU:C:2006:254
Originalas
EUR-Lex ↗
Pirmininkas · pranešėjasP. JannTeisėjasN. ColnericTeisėjasJ.N. Cunha RodriguesTeisėjasM. IlešičTeisėjasE. LevitsTeisėjasPrincipal AdministratorGeneralinis advokatasF.G. JacobsKanclerisL. Hewlett
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Dispositivo

Parti

Nel procedimento C-96/04,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dall’Amtsgericht Niebüll (Germania), con decisione 2 giugno 2003, pervenuta in cancelleria il 26 febbraio 2004, nel procedimento promosso da

Standesamt Stadt Niebüll,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. P. Jann (relatore), presidente di sezione, dalla sig.ra N. Colneric, dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues, M. Ilešič e E. Levits, giudici,

avvocato generale: sig. F.G. Jacobs

cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale,

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 28 aprile 2005,

considerate le osservazioni presentate:

Sentenza

Motivazione della sentenza

Contesto normativo nazionale

Diritto internazionale privato

«Il cognome di una persona è disciplinato dalla legge dello Stato di cui essa possiede la cittadinanza».

Diritto civile

«(1) Qualora i genitori non portino lo stesso cognome, ma abbiano la custodia congiunta del figlio, essi devono scegliere, mediante dichiarazione resa dinanzi ad un Ufficio dello stato civile, il cognome del padre o quello della madre al momento della dichiarazione quale cognome da assegnare al figlio alla nascita. (…).

(2) Qualora i genitori non abbiano effettuato la dichiarazione entro un mese dalla nascita del figlio, il Familiengericht [tribunale di famiglia] conferisce ad uno dei genitori il diritto di stabilire il cognome del figlio. Il paragrafo 1 è applicabile mutatis mutandis. Il giudice può fissare un termine per l’esercizio di tale diritto. Qualora il diritto di scegliere il cognome non venga esercitato prima della scadenza del termine, al figlio viene assegnato il cognome del genitore cui è stato conferito tale diritto.

(3) Qualora il figlio sia nato al di fuori del territorio tedesco, il giudice attribuisce il diritto di sceglierne il cognome ai sensi del paragrafo 2, soltanto se un genitore o il figlio lo richiede, ovvero se occorre indicare il cognome del figlio in un registro o in un documento d’identità tedesco».

«Prima di adottare una decisione relativa all’attribuzione ad uno dei genitori del diritto di determinare il cognome del bambino ai sensi dell’art. 1617, n. 2, del [BGB], il Familiengericht sente entrambi i genitori e tenta di conciliarli. La decisione del Familiengericht non deve indicare i motivi che ne costituiscono il fondamento e non è soggetta ad impugnazione».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

«[S]e, alla luce del divieto di discriminazioni contenuto nell’art. 12 CE e in considerazione della libertà di circolazione garantita ad ogni cittadino dell’Unione dall’art. 18 CE, sia valida la norma di conflitto prevista dall’art. 10 della EGBGB, in quanto, riguardo al diritto al cognome, essa fa riferimento solo alla cittadinanza».

Sulla competenza della Corte

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

La Corte di giustizia delle Comunità europee non è competente a risolvere la questione proposta dall’Amtsgericht Niebüll nella sua decisione 2 giugno 2003.

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