Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 10 marzo 2005.

Priimta 2005-03-10 · ECLI:EU:C:2005:161 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-39/04
Teismas
Court of Justice
Data
2005-03-10
ECLI
ECLI:EU:C:2005:161
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasA. RosasTeisėjasJ.-P. PuissochetTeisėjas · pranešėjasS. von BahrTeisėjasJ. MalenovskýTeisėjasU. LõhmusTeisėjasAdministratrorGeneralinis advokatasF.G. JacobsKanclerisK. Sztranc
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Decisione relativa alle spese

Dispositivo

Parti

Nel procedimento C-39/04,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal tribunal administratif de Dijon (Francia) con decisione

30 dicembre 2003

, pervenuta in cancelleria il

2 febbraio 2004

, nella causa tra

Laboratoires Fournier SA

e

Direction des vérifications nationales et internationales

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. J.-P. Puissochet, S. von Bahr (relatore), J. Malenovský e U. Lõhmus, giudici,

avvocato generale: sig. F.G. Jacobs

cancelliere: sig.ra K. Sztranc, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del

28 ottobre 2004,

viste le osservazioni presentate:

Sentenza

Motivazione della sentenza

Normativa nazionale

«I. Le imprese industriali e commerciali o agricole soggette a imposizione in base al loro utile effettivo possono beneficiare di un credito d’imposta pari al 50% dell’eccedenza delle spese di ricerca affrontate nel corso di un anno in rapporto alla media delle spese della medesima natura, rivalutate in base all’aumento dei prezzi al consumo, tabacchi esclusi, sostenute nel corso dei due anni precedenti (…)».
«Danno diritto al credito d’imposta di cui all’art. 244 quater B del codice generale delle imposte le spese relative ad attività svolte in Francia».

Causa principale e questioni pregiudiziali

«Se le disposizioni [di cui agli artt. 244 quater B del codice generale e 49 septies H dell’allegato III a tale codice], nella parte in cui riservano alle attività di ricerca compiute in Francia il beneficio di un credito d’imposta per la ricerca, siano in contrasto con le disposizioni di cui all’art. 49 CE.

In caso di risposta affermativa a tale questione, (…) se la condizione, prevista da dette disposizioni, secondo cui le attività di ricerca devono essere compiute in Francia sia conforme al principio di coerenza dell’imposta sulle società e consenta, pertanto, di derogare alle disposizioni di cui all’art. 49 CE».

Sulle questioni pregiudiziali

Decisione relativa alle spese

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

L’art. 49 CE osta ad una normativa di uno Stato membro che riservi alle sole attività di ricerca svolte nel territorio di tale Stato membro il beneficio di un credito d’imposta per la ricerca.

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