Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 10 novembre 2005.

Priimta 2005-11-10 · ECLI:EU:C:2005:670 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-29/04
Teismas
Court of Justice
Data
2005-11-10
ECLI
ECLI:EU:C:2005:670
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasP. JannTeisėjas · pranešėjasK. SchiemannTeisėjasJ.N. Cunha RodriguesTeisėjasK. LenaertsTeisėjasM. IlešičGeneralinis advokatasL.A. GeelhoedKanclerisR. Grass
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Dispositivo

Parti

Nel procedimento C-29/04,

avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE, proposto il 28 gennaio 2004,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. K. Wiedner, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Repubblica d’Austria, rappresentata dal sig. M. Fruhmann, in qualità di agente,

convenuta,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dai sigg. K. Schiemann (relatore), J. N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts e M. Ilešič, giudici,

avvocato generale: sig. L. A. Geelhoed

cancelliere: sig. R. Grass

vista la fase scritta del procedimento,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 21 aprile 2005,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza

Contesto normativo

[Ai fini della presente direttiva s’intendono per]:

«a) “appalti pubblici di servizi” , i contratti a titolo oneroso stipulati in forma scritta tra un prestatore di servizi ed un’amministrazione aggiudicatrice, (…)

(…)

b) “amministrazioni aggiudicatrici” , lo Stato, gli enti locali, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni costituite da detti enti od organismi di diritto pubblico. (…)

c) “prestatori di servizi” le persone fisiche o giuridiche, inclusi gli enti pubblici che forniscono servizi. (…)

d) “procedure aperte” le procedure nazionali nell’ambito delle quali tutti i prestatori di servizi interessati possono presentare offerte;

e) “procedure ristrette” le procedure nazionali nell’ambito delle quali possono presentare offerte soltanto i prestatori di servizi invitati dall’amministrazione;

f) “procedure negoziate” le procedure nazionali nell’ambito delle quali le amministrazioni consultano i prestatori di servizi di loro scelta e negoziano i termini del contratto con uno o più di essi; (…)».

«Gli appalti aventi per oggetto servizi elencati nell’allegato I A vengono aggiudicati conformemente alle disposizioni dei titoli da III a VI».
«Nell’aggiudicare gli appalti pubblici di servizi le amministrazioni applicano le procedure definite nell’articolo 1, lettere d), e) e f) adattate ai fini della presente direttiva».
«Le amministrazioni che intendono aggiudicare un appalto pubblico di servizi mediante procedura aperta, ristretta o, nei casi stabiliti nell’articolo 11, negoziata, rendono nota tale intenzione con un bando di gara».

I fatti e la fase precontenziosa

Sul ricorso

Argomenti delle parti

Giudizio della Corte

Sulla ricevibilità

Nel merito

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:

1) Poiché il contratto relativo allo smaltimento dei rifiuti della città di Mödling è stato concluso senza che fossero rispettate le norme di procedura e di pubblicità previste dal combinato disposto degli artt. 8, 11, n. 1, e 15, n. 2, della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, la Repubblica d’Austria è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tale direttiva.

2) La Repubblica d’Austria è condannata alle spese.

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